Fonte: http://www.legge-e-giustizia.it
L’imprenditore può controllare direttamente, anche in modo occulto, l’attività lavorativa dei dipendenti – Purché non faccia uso di apparecchiature per il controllo a distanza
La disposizione contenuta nell’art. 3 dello Statuto dei Lavoratori,
secondo la quale i nominativi e le mansioni specifiche del personale addetto
alla vigilanza dell’attività lavorativa debbono essere comunicati ai lavoratori
interessati, non ha fatto venire meno il potere dell’imprenditore, ai sensi
degli artt. 2086 e 2104 cod. civ., di controllare, direttamente o mediante
l’organizzazione gerarchica che a lui fa capo e che è conosciuta dai
dipendenti, l’adempimento delle prestazioni cui costoro sono tenuti e, così, di
accertare eventuali mancanze specifiche, già commesse o in corso di esecuzione.
In questo caso il controllo, attesa la posizione particolare di colui che lo effettua, può legittimamente avvenire anche occultamente, senza che vi ostino né il principio di correttezza e buona fede nell’attuazione del rapporto di lavoro, né il divieto di cui all’art. 4 della stessa legge n. 300 del 1970, riferito esclusivamente all’uso di apparecchiature per il controllo a distanza e non applicabile analogicamente, siccome penalmente sanzionato (Cassazione Sezione Lavoro n. 3039 del 2 marzo 2002, Pres. Sciarelli, Rel. Vigolo).