LA VALUTAZIONE DEL PERSONALE AI
FINI DELL’ATTRIBUZIONE DI UN INCENTIVO ECONOMICO DEVE ESSERE ADEGUATAMENTE
MOTIVATA – Per consentire di controllare se siano state
rispettate le regole di correttezza (Cassazione Sezione Lavoro n. 206 del 9
gennaio 2001, Pres. De Musis, Rel. De Renzis).
Il Banco di Napoli ha concordato,
nel 1988, con le organizzazioni sindacali, l’istituzione per il personale in
servizio di incentivi economici da attribuirsi in presenza di due requisiti:
nota di qualifica “ottimo”; conseguimento di un apposito giudizio riferito
anche al potenziale, da definire secondo criteri obiettivi e uniformi.
Successivamente, con una circolare del 1990, il Banco di Napoli ha precisato
che alla definizione del giudizio complessivo di idoneità agli incentivi di
merito concorrono due fattori: il punteggio con cui è stato conseguito il
giudizio di “ottimo” nell’ambito della valutazione della prestazione; la
valutazione di alcune qualità potenziali (capacità manageriali, relazioni
operative, sensibilità economica ecc.) rilevate a cura dell’unità operativa e
verificate a livello centrale da un’apposita commissione.
V.G., dipendente del Banco di
Napoli, sempre dopo avere riportato la qualifica di ottimo, ha percepito nel
1991 l’incentivo previsto dall’accordo sindacale. Per il 1992 egli è stato
ritenuto non meritevole dell’incentivo, con giudizio riferito alle sue qualità
potenziali.
Egli ha promosso un giudizio
davanti al Pretore di Napoli chiedendo l’accertamento della illegittimità della
regolamentazione relativa alle valutazioni e del provvedimento di diniego
dell’incentivo, nonché la condanna del Banco di Napoli al pagamento di questo
emolumento.
Sia il Pretore che, in grado di
appello il Tribunale di Napoli hanno ritenuto la domanda priva di fondamento.
In particolare il Tribunale ha
affermato che l’attribuzione dell’incentivo era rimessa alla valutazione
discrezionale del datore di lavoro, il quale restava totalmente libero nella
formulazione del suo giudizio.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro
n. 206 del 9 gennaio 2001, Pres. De Musis, Rel. De Renzis) ha accolto il
ricorso del lavoratore richiamando la sua costante giurisprudenza secondo cui
in materia di note di qualifica dei dipendenti, le valutazioni del datore di
lavoro non sono insindacabili, in quanto egli è soggetto agli obblighi di
correttezza e buona fede ed ha l’onere di motivare i suoi giudizi al fine di
consentire al giudice di sindacarli.
Da questa premessa – ha osservato
la Corte – deve trarsi la conclusione che la norma collettiva istitutiva di un
premio di rendimento per i dipendenti che abbiano conseguito una determinata
nota di qualifica, non sancisce un potere soggettivo insindacabile del datore
di lavoro, in quanto il dipendente cui tale premio sia negato può contestare la
legittimità del giudizio espresso sul suo conto. La sentenza del Tribunale di
Napoli – ha osservato la Corte - ha errato nell’affermare la discrezionalità ed
insindacabilità del giudizio espresso da parte del datore di lavoro, in quanto
avrebbe dovuto invece verificare il rispetto degli obblighi di correttezza e
buona fede, i quali implicano il divieto di perseguire intenti discriminatori o
comunque non ispirati alla necessaria trasparenza.
La Cassazione ha rinviato la causa per nuovo esame alla Corte d’Appello
di Napoli.