LA VALUTAZIONE DEL PERSONALE AI FINI DELL’ATTRIBUZIONE DI UN INCENTIVO ECONOMICO DEVE ESSERE ADEGUATAMENTE MOTIVATA Per consentire di controllare se siano state rispettate le regole di correttezza (Cassazione Sezione Lavoro n. 206 del 9 gennaio 2001, Pres. De Musis, Rel. De Renzis).

 

Il Banco di Napoli ha concordato, nel 1988, con le organizzazioni sindacali, l’istituzione per il personale in servizio di incentivi economici da attribuirsi in presenza di due requisiti: nota di qualifica “ottimo”; conseguimento di un apposito giudizio riferito anche al potenziale, da definire secondo criteri obiettivi e uniformi. Successivamente, con una circolare del 1990, il Banco di Napoli ha precisato che alla definizione del giudizio complessivo di idoneità agli incentivi di merito concorrono due fattori: il punteggio con cui è stato conseguito il giudizio di “ottimo” nell’ambito della valutazione della prestazione; la valutazione di alcune qualità potenziali (capacità manageriali, relazioni operative, sensibilità economica ecc.) rilevate a cura dell’unità operativa e verificate a livello centrale da un’apposita commissione.

V.G., dipendente del Banco di Napoli, sempre dopo avere riportato la qualifica di ottimo, ha percepito nel 1991 l’incentivo previsto dall’accordo sindacale. Per il 1992 egli è stato ritenuto non meritevole dell’incentivo, con giudizio riferito alle sue qualità potenziali.

Egli ha promosso un giudizio davanti al Pretore di Napoli chiedendo l’accertamento della illegittimità della regolamentazione relativa alle valutazioni e del provvedimento di diniego dell’incentivo, nonché la condanna del Banco di Napoli al pagamento di questo emolumento.

Sia il Pretore che, in grado di appello il Tribunale di Napoli hanno ritenuto la domanda priva di fondamento.

In particolare il Tribunale ha affermato che l’attribuzione dell’incentivo era rimessa alla valutazione discrezionale del datore di lavoro, il quale restava totalmente libero nella formulazione del suo giudizio.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 206 del 9 gennaio 2001, Pres. De Musis, Rel. De Renzis) ha accolto il ricorso del lavoratore richiamando la sua costante giurisprudenza secondo cui in materia di note di qualifica dei dipendenti, le valutazioni del datore di lavoro non sono insindacabili, in quanto egli è soggetto agli obblighi di correttezza e buona fede ed ha l’onere di motivare i suoi giudizi al fine di consentire al giudice di sindacarli.

Da questa premessa – ha osservato la Corte – deve trarsi la conclusione che la norma collettiva istitutiva di un premio di rendimento per i dipendenti che abbiano conseguito una determinata nota di qualifica, non sancisce un potere soggettivo insindacabile del datore di lavoro, in quanto il dipendente cui tale premio sia negato può contestare la legittimità del giudizio espresso sul suo conto. La sentenza del Tribunale di Napoli – ha osservato la Corte - ha errato nell’affermare la discrezionalità ed insindacabilità del giudizio espresso da parte del datore di lavoro, in quanto avrebbe dovuto invece verificare il rispetto degli obblighi di correttezza e buona fede, i quali implicano il divieto di perseguire intenti discriminatori o comunque non ispirati alla necessaria trasparenza.
La Cassazione ha rinviato la causa per nuovo esame alla Corte d’Appello di Napoli.