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IL RITARDO NELLA CONTESTAZIONE
DEGLI ADDEBITI DISCIPLINARI NON E’ GIUSTIFICATO DA DISFUNZIONI
DELL’ORGANIZZAZIONE AZIENDALE – Ne consegue l’illegittimità della
sanzione (Cassazione Sezione Lavoro n. 150 dell’8 gennaio 2001, Pres. Trezza,
Rel. Balletti).
G.S., dipendente della C.A.R.AL.
Tributi con mansioni di ufficiale esattoriale, ha ricevuto dalla datrice di
lavoro una lettera datata 30 agosto 1993 con la quale gli si contestava che
“dall’esame dei bollettari relativi all’anno 1992 risultavano versate somme
inferiori rispetto al riscosso per lire 11.516.080”; quindi egli ha ricevuto
una seconda lettera dell’azienda in data 15 settembre 1993 con la quale gli si
comunicava che risultavano ammanchi anche in relazione agli anni 1990-91, per
un totale nel triennio 1990-1992 di lire 30.386.563.
Egli ha versato immediatamente
nelle casse della C.A.R.AL. la somma di lire 31.000.000, ma l’azienda l’ha
licenziato con lettera del 29 settembre del 1993.
Il lavoratore ha impugnato il
licenziamento davanti al Pretore di Alessandria sostenendo, tra l’altro, che
esso doveva ritenersi illegittimo e nullo per la tardività della contestazione
degli addebiti.
Il Pretore ha rigettato la
domanda e la sua decisione è stata confermata in grado di appello dal Tribunale
di Alessandria. Il Tribunale ha ritenuto che il ritardo della contestazione
degli addebiti fosse giustificato dal fatto che l’azienda aveva attraversato
una fase di riorganizzazione.
Il lavoratore ha proposto ricorso
per cassazione sostenendo che il Tribunale ha erroneamente disapplicato il
principio di immediatezza della contestazione degli addebiti disciplinari
fondato sull’art. 7 St. Lav.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro
n. 150 dell’8 gennaio 2001, Pres. Trezza, Rel. Balletti) ha accolto il ricorso
e, pronunciando nel merito, ha dichiarato l’illegittimità del licenziamento
disponendo la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro. Ha peraltro
rinviato la causa alla Corte d’Appello di Torino per la determinazione del
risarcimento del danno.
Nella motivazione della sua
decisione la Suprema Corte ha rilevato, tra l’altro, che tra il periodo degli ammanchi
e la loro contestazione si erano verificati ritardi da un minimo di otto mesi a
un massimo di 44 e che la disorganizzazione aziendale rilevata dal Tribunale
non poteva essere addotta a giustificazione del ritardo, in danno del
lavoratore.
Il principio dell’immediatezza e
della tempestività – ha osservato la Corte – riguarda sia la contestazione
degli addebiti che l’applicabilità della sanzione e trova il suo fondamento
nell’art. 7 St. Lav., che riconosce al lavoratore incolpato il diritto alla
difesa: questo deve essere garantito nella sua effettività soprattutto con una
contestazione ad immediato ridosso dei fatti addebitati, sì da potere
consentire al lavoratore l’allestimento del materiale difensivo
(documentazione, testimonianze, ecc.) per contrastare nel modo più efficace le
accuse rivoltegli.
Deve inoltre applicarsi – ha
osservato la Corte – il principio della buona fede in base al quale
l’affidamento legittimo del lavoratore non può essere vanificato da una tardiva
contestazione disciplinare. Tra l’interesse del datore di lavoro di prolungare
le indagini senza uno specifico obiettivo oggettivamente valido e il diritto
del lavoratore ad una pronta ed effettiva difesa – ha affermato la Corte – non
v’è dubbio che debba prevalere quest’ultimo; così nel caso in cui il datore di
lavoro rinvii la contestazione al fine di utilizzare l’eventuale reiterazione
dell’infrazione come elemento di maggiore gravità per irrogazione della
sanzione, come quando l’azienda ritardi la contestazione per sue carenze
organizzative.