Fonte: http://www.legge-e-giustizia.it

 

IL RITARDO NELLA CONTESTAZIONE DEGLI ADDEBITI DISCIPLINARI NON E’ GIUSTIFICATO DA DISFUNZIONI DELL’ORGANIZZAZIONE AZIENDALE – Ne consegue l’illegittimità della sanzione (Cassazione Sezione Lavoro n. 150 dell’8 gennaio 2001, Pres. Trezza, Rel. Balletti).

 

G.S., dipendente della C.A.R.AL. Tributi con mansioni di ufficiale esattoriale, ha ricevuto dalla datrice di lavoro una lettera datata 30 agosto 1993 con la quale gli si contestava che “dall’esame dei bollettari relativi all’anno 1992 risultavano versate somme inferiori rispetto al riscosso per lire 11.516.080”; quindi egli ha ricevuto una seconda lettera dell’azienda in data 15 settembre 1993 con la quale gli si comunicava che risultavano ammanchi anche in relazione agli anni 1990-91, per un totale nel triennio 1990-1992 di lire 30.386.563.

Egli ha versato immediatamente nelle casse della C.A.R.AL. la somma di lire 31.000.000, ma l’azienda l’ha licenziato con lettera del 29 settembre del 1993.

Il lavoratore ha impugnato il licenziamento davanti al Pretore di Alessandria sostenendo, tra l’altro, che esso doveva ritenersi illegittimo e nullo per la tardività della contestazione degli addebiti.

Il Pretore ha rigettato la domanda e la sua decisione è stata confermata in grado di appello dal Tribunale di Alessandria. Il Tribunale ha ritenuto che il ritardo della contestazione degli addebiti fosse giustificato dal fatto che l’azienda aveva attraversato una fase di riorganizzazione.

Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione sostenendo che il Tribunale ha erroneamente disapplicato il principio di immediatezza della contestazione degli addebiti disciplinari fondato sull’art. 7 St. Lav.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 150 dell’8 gennaio 2001, Pres. Trezza, Rel. Balletti) ha accolto il ricorso e, pronunciando nel merito, ha dichiarato l’illegittimità del licenziamento disponendo la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro. Ha peraltro rinviato la causa alla Corte d’Appello di Torino per la determinazione del risarcimento del danno.

Nella motivazione della sua decisione la Suprema Corte ha rilevato, tra l’altro, che tra il periodo degli ammanchi e la loro contestazione si erano verificati ritardi da un minimo di otto mesi a un massimo di 44 e che la disorganizzazione aziendale rilevata dal Tribunale non poteva essere addotta a giustificazione del ritardo, in danno del lavoratore.

Il principio dell’immediatezza e della tempestività – ha osservato la Corte – riguarda sia la contestazione degli addebiti che l’applicabilità della sanzione e trova il suo fondamento nell’art. 7 St. Lav., che riconosce al lavoratore incolpato il diritto alla difesa: questo deve essere garantito nella sua effettività soprattutto con una contestazione ad immediato ridosso dei fatti addebitati, sì da potere consentire al lavoratore l’allestimento del materiale difensivo (documentazione, testimonianze, ecc.) per contrastare nel modo più efficace le accuse rivoltegli.

Deve inoltre applicarsi – ha osservato la Corte – il principio della buona fede in base al quale l’affidamento legittimo del lavoratore non può essere vanificato da una tardiva contestazione disciplinare. Tra l’interesse del datore di lavoro di prolungare le indagini senza uno specifico obiettivo oggettivamente valido e il diritto del lavoratore ad una pronta ed effettiva difesa – ha affermato la Corte – non v’è dubbio che debba prevalere quest’ultimo; così nel caso in cui il datore di lavoro rinvii la contestazione al fine di utilizzare l’eventuale reiterazione dell’infrazione come elemento di maggiore gravità per irrogazione della sanzione, come quando l’azienda ritardi la contestazione per sue carenze organizzative.