Fonte: http://www.legge-e-giustizia.it
L’USO DEL
TELEFONO DI UFFICIO DA PARTE DI UN PUBBLICO DIPENDENTE PUO’ CONFIGURARE
PECULATO PER APPROPRIAZIONE DI IMPULSI ELETTRICI
Quando non
sia giustificato da impellenti esigenze di comunicazioni private (Cassazione Sezione
Sesta Penale n. 128 del 6 febbraio 2001, Pres. Sansone, Rel. Ambrosini).
N.A.
dipendente del Provveditorato per le opere pubbliche per il Molise, è stato
sottoposto a processo penale, con l’imputazione di peculato per avere
effettuato, nell’arco di poco più di due mesi, 31 telefonate per motivi
personali, utilizzando il telefono del proprio ufficio.
Il Gup del
Tribunale di Campobasso ha pronunciato sentenza di non luogo a procedere con la
formula “perché il fatto non sussiste”. Il Giudice ha escluso l’esistenza
dell’elemento oggettivo del reato in quanto non ha ravvisato nel comportamento
dell’imputato una “appropriazione” dell’apparecchio telefonico (in
considerazione dell’eseguità della condotta e del danno) e non ha ravvisato
l’elemento soggettivo del reato.
Il
Pubblico Ministero ha proposto ricorso per cassazione per violazione di legge
sostenendo che ai fini della configurazione del peculato è irrilevante
l’eseguità della condotta e del danno.
La Suprema
Corte (Sezione Sesta Penale n. 128 del 6 febbraio 2001, Pres. Sansone, Rel.
Ambrosini), con decisione presa in camera di consiglio, ha rigettato il
ricorso, pur correggendo la motivazione della sentenza impugnata.
Nel caso
di uso da parte del pubblico dipendente del telefono dell’ufficio per comunicazioni
personali - ha osservato la Corte - l’oggetto del peculato non è costituito
dall’apparecchio telefonico, ma dagli impulsi elettrici che consentono la
trasmissione della voce; la natura di tali impulsi comporta, nel caso di
abusivo impiego dell’utenza telefonica, una vera e propria appropriazione, di
carattere definitivo, di cose mobili. Ne consegue – ha affermato la Corte – che
quando il pubblico ufficiale o l’incaricato del pubblico servizio, che dispone
dell’utenza telefonica intestata all’amministrazione pubblica, la utilizza per
effettuare chiamate di natura personale, il fatto lesivo si sostanzia
nell’appropriazione delle energie occorrenti per le conversazioni telefoniche;
perciò questo tipo di comportamento può considerarsi, in astratto, rientrante
nell’ipotesi prevista dall’art. 314, 1° comma, del codice penale che punisce
con la reclusione da 3 a 10 anni il pubblico ufficiale che, avendo per ragione
del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o
di altra cosa mobile altrui, se ne appropri.
Tuttavia,
in talune circostanze – ha osservato la Corte - l’impiego dell’utenza
telefonica d’ufficio per chiamate personali non può aprioristicamente
considerarsi come esulante dai fini istituzionali; si tratta, in specie, di
quelle situazioni in cui il dipendente pubblico, sollecitato durante
l’espletamento del servizio da impellenti esigenze di comunicazioni private,
finirebbe, ove non potesse farvi fronte con immediatezza tramite l’utenza
telefonica d’ufficio, per creare maggiore disagio all’amministrazione sul piano
della continuità o della qualità del servizio stesso.
In questi
casi – ha affermato la Corte - si verifica una convergenza tra il rispetto
delle esigenze umane e il più proficuo perseguimento dei fini pubblici, nel
senso che la stessa amministrazione pubblica ha interesse a consentire
l’utilizzo limitato ed essenziale da parte del dipendente della linea
telefonica dell’ufficio. Il codice di comportamento dei dipendenti delle
pubbliche amministrazioni, stabilisce all’art. 10, comma 5, che, “salvo casi
eccezionali, dei quali informa il dirigente dell’ufficio, il dipendente non
utilizza le linee telefoniche dell’ufficio per effettuare chiamate personali”.
Come si
evince con sufficiente chiarezza – ha rilevato la Corte - lo stesso organo
preposto alla funzione pubblica prevede una deroga al principio generale del
divieto dell’uso dell’utenza telefonica da parte del dipendente, subordinandola
alla duplice condizione della eccezionalità e dell’informativa al capo dell’ufficio;
quando l’eccezionalità, che si connota come opposto della abitualità, sussiste,
il mancato ricorso al capo dell’ufficio per ottenere il consenso alla
telefonata si pone come mera violazione di un dovere eventualmente rilevante
sul piano disciplinare.
In
sostanza – ha affermato la Corte - è lo stesso ordinamento ad aprire margini di
tolleranza di fronte ad un fenomeno (la telefonata necessitata ed occasionale)
diffuso nella prassi degli uffici (tanto pubblici quanto privati): di questa
tolleranza non può non farsi carico il giudice, escludendo rilevanza di natura
penale, sanzionata in maniera certamente gravissima, di fatti la cui
inconsistenza (anche a livello patrimoniale) appare di lineare evidenza.