Fonte: http://www.legge-e-giustizia.it

 

L’USO DEL TELEFONO DI UFFICIO DA PARTE DI UN PUBBLICO DIPENDENTE PUO’ CONFIGURARE PECULATO PER APPROPRIAZIONE DI IMPULSI ELETTRICI

Quando non sia giustificato da impellenti esigenze di comunicazioni private (Cassazione Sezione Sesta Penale n. 128 del 6 febbraio 2001, Pres. Sansone, Rel. Ambrosini).

 

N.A. dipendente del Provveditorato per le opere pubbliche per il Molise, è stato sottoposto a processo penale, con l’imputazione di peculato per avere effettuato, nell’arco di poco più di due mesi, 31 telefonate per motivi personali, utilizzando il telefono del proprio ufficio.

Il Gup del Tribunale di Campobasso ha pronunciato sentenza di non luogo a procedere con la formula “perché il fatto non sussiste”. Il Giudice ha escluso l’esistenza dell’elemento oggettivo del reato in quanto non ha ravvisato nel comportamento dell’imputato una “appropriazione” dell’apparecchio telefonico (in considerazione dell’eseguità della condotta e del danno) e non ha ravvisato l’elemento soggettivo del reato.

Il Pubblico Ministero ha proposto ricorso per cassazione per violazione di legge sostenendo che ai fini della configurazione del peculato è irrilevante l’eseguità della condotta e del danno.

La Suprema Corte (Sezione Sesta Penale n. 128 del 6 febbraio 2001, Pres. Sansone, Rel. Ambrosini), con decisione presa in camera di consiglio, ha rigettato il ricorso, pur correggendo la motivazione della sentenza impugnata.

Nel caso di uso da parte del pubblico dipendente del telefono dell’ufficio per comunicazioni personali - ha osservato la Corte - l’oggetto del peculato non è costituito dall’apparecchio telefonico, ma dagli impulsi elettrici che consentono la trasmissione della voce; la natura di tali impulsi comporta, nel caso di abusivo impiego dell’utenza telefonica, una vera e propria appropriazione, di carattere definitivo, di cose mobili. Ne consegue – ha affermato la Corte – che quando il pubblico ufficiale o l’incaricato del pubblico servizio, che dispone dell’utenza telefonica intestata all’amministrazione pubblica, la utilizza per effettuare chiamate di natura personale, il fatto lesivo si sostanzia nell’appropriazione delle energie occorrenti per le conversazioni telefoniche; perciò questo tipo di comportamento può considerarsi, in astratto, rientrante nell’ipotesi prevista dall’art. 314, 1° comma, del codice penale che punisce con la reclusione da 3 a 10 anni il pubblico ufficiale che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropri.

Tuttavia, in talune circostanze – ha osservato la Corte - l’impiego dell’utenza telefonica d’ufficio per chiamate personali non può aprioristicamente considerarsi come esulante dai fini istituzionali; si tratta, in specie, di quelle situazioni in cui il dipendente pubblico, sollecitato durante l’espletamento del servizio da impellenti esigenze di comunicazioni private, finirebbe, ove non potesse farvi fronte con immediatezza tramite l’utenza telefonica d’ufficio, per creare maggiore disagio all’amministrazione sul piano della continuità o della qualità del servizio stesso.

In questi casi – ha affermato la Corte - si verifica una convergenza tra il rispetto delle esigenze umane e il più proficuo perseguimento dei fini pubblici, nel senso che la stessa amministrazione pubblica ha interesse a consentire l’utilizzo limitato ed essenziale da parte del dipendente della linea telefonica dell’ufficio. Il codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, stabilisce all’art. 10, comma 5, che, “salvo casi eccezionali, dei quali informa il dirigente dell’ufficio, il dipendente non utilizza le linee telefoniche dell’ufficio per effettuare chiamate personali”.

Come si evince con sufficiente chiarezza – ha rilevato la Corte - lo stesso organo preposto alla funzione pubblica prevede una deroga al principio generale del divieto dell’uso dell’utenza telefonica da parte del dipendente, subordinandola alla duplice condizione della eccezionalità e dell’informativa al capo dell’ufficio; quando l’eccezionalità, che si connota come opposto della abitualità, sussiste, il mancato ricorso al capo dell’ufficio per ottenere il consenso alla telefonata si pone come mera violazione di un dovere eventualmente rilevante sul piano disciplinare.

In sostanza – ha affermato la Corte - è lo stesso ordinamento ad aprire margini di tolleranza di fronte ad un fenomeno (la telefonata necessitata ed occasionale) diffuso nella prassi degli uffici (tanto pubblici quanto privati): di questa tolleranza non può non farsi carico il giudice, escludendo rilevanza di natura penale, sanzionata in maniera certamente gravissima, di fatti la cui inconsistenza (anche a livello patrimoniale) appare di lineare evidenza.