Il lavoratore puo’ validamente
rifiutare di ricevere la comunicazione di licenziamento recapitatagli in strada
da un fattorino dell’azienda – Il termine per l’impugnazione non
decorre (Cassazione Sezione Lavoro n. 7620 del 5 giugno 2001, Pres. Santojanni,
Rel. Toffoli).
Giovanna T., dipendente
dell’Unione Industriale Pisana, il giorno 31 luglio 1991, mentre si trovava in
strada davanti a casa sua, è stata avvicinata da un fattorino che ha cercato di
consegnarle una lettera di licenziamento inviatale dalla datrice di lavoro.
L’impiegata ha rifiutato di ricevere il plico.
La lettera di licenziamento le è
pervenuta nuovamente per posta il 12 agosto. Ella ha impugnato il licenziamento
con un telegramma che è stato dettato, a suo nome, per telefono, dal suo
avvocato, l’8 ottobre 1991. Nel giudizio che ne è seguito, il Pretore di Pisa
ha dichiarato l’illegittimità del licenziamento. In grado di appello il Tribunale
di Pisa ha ritenuto privo di effetti il tentativo di comunicazione del
licenziamento eseguito a mezzo di un fattorino il 31 luglio 1991, ma ha escluso
che il licenziamento comunicato il 12 agosto 1991 sia stato validamente
impugnato con il telegramma dettato per telefono dallo studio del legale della
lavoratrice; pertanto ha riformato la decisione del Pretore dichiarando
legittimo il licenziamento.
In proposito il Tribunale ha
ritenuto che il telegramma, pur recando l’indicazione della firma della lavoratrice,
sia stato inviato dal suo legale e pertanto ha richiamato l’orientamento
giurisprudenziale secondo cui l’atto di impugnativa del licenziamento può
essere validamente posto in essere dall’avvocato della parte solo se munito di
procura scritta rilasciata prima dell’atto da compiere e fatta conoscere al
destinatario. Questa decisione è stata impugnata davanti alla Suprema Corte sia
dalla lavoratrice, che la ha censurata per avere ritenuto inefficace
l’impugnazione del licenziamento a mezzo di telegramma, sia, in via
incidentale, dall’Unione Industriale Pisana, che ha sostenuto la validità della
comunicazione eseguita a mezzo fattorino il 31 luglio 1991 e conseguentemente
la tardività, in ogni caso, della impugnazione eseguita l’otto ottobre, per
inosservanza del termine di 60 giorni previsto dalla legge n. 604/1966.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro
n. 7620 del 5 giugno 2001, Pres. Santojanni, Rel. Toffoli) ha accolto il
ricorso della lavoratrice ed ha rigettato quello della datrice di lavoro. Circa
la possibilità di impugnazione del licenziamento a mezzo di telegramma dettato
per telefono, la Corte ha richiamato la sua giurisprudenza (sentenza n.
14297/2000 ) secondo cui essa è valida ove si raggiunga la prova, anche
mediante presunzioni, della provenienza della dichiarazione da parte del
lavoratore licenziato. Questi principi – ha osservato la Corte – non sono stati
correttamente applicati dal giudice d’appello, nel momento in cui ha ritenuto
decisivo, riguardo alla provenienza della dichiarazione, il dato formale della
dettatura del telegramma dallo studio dell’avvocato (circostanza alla quale,
evidentemente, si collega l’indicazione del medesimo quale mittente, ai fini
dell’addebito del costo e dell’invio della copia del telegramma), considerando
tale professionista, solo per questo fatto, autore della dichiarazione di
impugnativa del licenziamento, e trascurando invece che la presenza in calce al
testo del telegramma, quale firma, del nome e cognome della lavoratrice
(circostanza testualmente riferita nella stessa sentenza) sancisce la
lavoratrice come soggetto a cui formalmente è riferita e imputata la
dichiarazione, e, in tali termini, come effettivo mittente.
In realtà – ha osservato la Corte
– non è decisivo neanche chi sia l’autore materiale della dettatura del
telegramma o il redattore della dichiarazione nella sua formulazione letterale
(non diversamente che nel caso delle ordinarie dichiarazioni per iscritto).
Quel che conta è l’adesione della volontà del soggetto interessato e
apparentemente autore della dichiarazione, senza che possa avere alcuna
efficacia ostativa la collaborazione di un terzo agli aspetti concettuali o
agli aspetti materiali dell’operazione; queste conclusioni appaiono
perfettamente aderenti al testo dell’art. 2705 cod. civ., che, quando parla di
originale anche privo di firma “fatto consegnare” dal mittente, non richiede
che il relativo testo sia materialmente scritto dal mittente.
In proposito la Corte ha enunciato
il seguente principio di diritto: “L’impugnativa per iscritto del
licenziamento a norma dell’art. 6 della legge 604/1966 può essere realizzata,
in base alla disciplina di cui all’art. 2705 cod. civ., anche mediante
telegramma inoltrato tramite l’apposito servizio dettatura telefonica,
sempreché l’invio del telegramma, anche se effettuato materialmente da parte di
un altro soggetto e da un’utenza telefonica non appartenente all’interessato,
avvenga su mandato e a nome di quest’ultimo, il quale in caso di contestazione
in giudizio, rimane onerato della prova di tale incarico, che può essere
fornita anche a mezzo di testimoni e per presunzioni”.
Quanto al tentativo di consegna a
G.P. di una lettera della Unione Industriali, compiuto dal fattorino della
medesima per strada – ha aggiunto la Corte – appare giuridicamente corretta
l’affermazione del giudice di merito circa la legittimità del rifiuto di G.P. e
l’inidoneità dello stesso a costituire un equipollente della effettiva
consegna.
E’ esatto – ha osservato la Corte
– che l’art. 2 della L. n. 604/1966 non prescrive forme particolari quanto alla
consegna dell’atto scritto, richiesto dalla disposizione stessa; la consegna
può quindi essere effettuata tramite persona incaricata dal datore di lavoro,
la quale può poi essere assunta come teste al fine di provare l’avvenuta consegna;
costituisce un diverso problema, però, quello della rilevanza di un tentativo
di consegna non riuscito a causa del rifiuto del destinatario di ricevere
l’atto.
Secondo la disciplina delle notificazioni
dettata dal codice di procedura civile, in caso di rifiuto del destinatario di
ricevere la copia dell’atto, la notificazione si considera compiuta a mani
proprie. Peraltro, in caso di rifiuto della copia da parte di persona addetta
alla casa, all’ufficio o all’azienda, la notificazione si compie solo con il
deposito dell’atto presso la “casa del comune”, seguita dalle formalità della
comunicazione di tale deposito mediante affissione e invio di raccomandata,
secondo quanto è precisato dall’art. 140 cod. proc. civ.
Proprio con riferimento alla
comunicazione dell’atto di licenziamento, nella giurisprudenza della Suprema
Corte è stato precisato che anche nell’ambito del diritto sostanziale il
rifiuto del destinatario di un atto unilaterale recettizio di ricevere l’atto
stesso non esclude che la comunicazione debba ritenersi regolarmente avvenuta.
A tal principio – ha precisato la
Corte – non sembra, però, che possa attribuirsi una validità senza limiti: deve
affermarsi, infatti, che non esiste un incondizionato obbligo, o onere, del
soggetto giuridico di ricevere comunicazioni, e in particolare di accettare la
consegna di comunicazioni scritte, da parte di chicchessia e in qualunque
situazione.
Quest’obbligo sussiste con
certezza nel caso di comunicazione effettuata a mezzo dell’ufficiale
giudiziario o con il servizio postale; al di fuori di questi casi, una
situazione di soggezione del destinatario alla comunicazione non esiste in
termini generali, ma può dipendere dalle situazioni e dai rapporti giuridici.
In relazione al rapporto di
lavoro, in particolare – ha affermato la Corte – è configurabile in linea di
massima l’obbligo del lavoratore di ricevere comunicazioni, anche formali, sul
posto di lavoro, in dipendenza del potere direttivo e disciplinare al quale
egli è sottoposto, così come, peraltro, non può escludersi un obbligo di
ascolto, e quindi anche di ricevere comunicazioni, da parte dei superiori del
lavoratore.
Un obbligo analogo – ha concluso
la Corte – non è, però, configurabile in termini generali al di fuori
dell’orario e del posto di lavoro, e, in particolare, con riferimento a
comunicazioni tentate, come nella specie, in un luogo pubblico.