Il lavoratore puo’ validamente rifiutare di ricevere la comunicazione di licenziamento recapitatagli in strada da un fattorino dell’azienda – Il termine per l’impugnazione non decorre (Cassazione Sezione Lavoro n. 7620 del 5 giugno 2001, Pres. Santojanni, Rel. Toffoli).

 

Giovanna T., dipendente dell’Unione Industriale Pisana, il giorno 31 luglio 1991, mentre si trovava in strada davanti a casa sua, è stata avvicinata da un fattorino che ha cercato di consegnarle una lettera di licenziamento inviatale dalla datrice di lavoro. L’impiegata ha rifiutato di ricevere il plico.

La lettera di licenziamento le è pervenuta nuovamente per posta il 12 agosto. Ella ha impugnato il licenziamento con un telegramma che è stato dettato, a suo nome, per telefono, dal suo avvocato, l’8 ottobre 1991. Nel giudizio che ne è seguito, il Pretore di Pisa ha dichiarato l’illegittimità del licenziamento. In grado di appello il Tribunale di Pisa ha ritenuto privo di effetti il tentativo di comunicazione del licenziamento eseguito a mezzo di un fattorino il 31 luglio 1991, ma ha escluso che il licenziamento comunicato il 12 agosto 1991 sia stato validamente impugnato con il telegramma dettato per telefono dallo studio del legale della lavoratrice; pertanto ha riformato la decisione del Pretore dichiarando legittimo il licenziamento.

In proposito il Tribunale ha ritenuto che il telegramma, pur recando l’indicazione della firma della lavoratrice, sia stato inviato dal suo legale e pertanto ha richiamato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui l’atto di impugnativa del licenziamento può essere validamente posto in essere dall’avvocato della parte solo se munito di procura scritta rilasciata prima dell’atto da compiere e fatta conoscere al destinatario. Questa decisione è stata impugnata davanti alla Suprema Corte sia dalla lavoratrice, che la ha censurata per avere ritenuto inefficace l’impugnazione del licenziamento a mezzo di telegramma, sia, in via incidentale, dall’Unione Industriale Pisana, che ha sostenuto la validità della comunicazione eseguita a mezzo fattorino il 31 luglio 1991 e conseguentemente la tardività, in ogni caso, della impugnazione eseguita l’otto ottobre, per inosservanza del termine di 60 giorni previsto dalla legge n. 604/1966.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 7620 del 5 giugno 2001, Pres. Santojanni, Rel. Toffoli) ha accolto il ricorso della lavoratrice ed ha rigettato quello della datrice di lavoro. Circa la possibilità di impugnazione del licenziamento a mezzo di telegramma dettato per telefono, la Corte ha richiamato la sua giurisprudenza (sentenza n. 14297/2000 ) secondo cui essa è valida ove si raggiunga la prova, anche mediante presunzioni, della provenienza della dichiarazione da parte del lavoratore licenziato. Questi principi – ha osservato la Corte – non sono stati correttamente applicati dal giudice d’appello, nel momento in cui ha ritenuto decisivo, riguardo alla provenienza della dichiarazione, il dato formale della dettatura del telegramma dallo studio dell’avvocato (circostanza alla quale, evidentemente, si collega l’indicazione del medesimo quale mittente, ai fini dell’addebito del costo e dell’invio della copia del telegramma), considerando tale professionista, solo per questo fatto, autore della dichiarazione di impugnativa del licenziamento, e trascurando invece che la presenza in calce al testo del telegramma, quale firma, del nome e cognome della lavoratrice (circostanza testualmente riferita nella stessa sentenza) sancisce la lavoratrice come soggetto a cui formalmente è riferita e imputata la dichiarazione, e, in tali termini, come effettivo mittente.

In realtà – ha osservato la Corte – non è decisivo neanche chi sia l’autore materiale della dettatura del telegramma o il redattore della dichiarazione nella sua formulazione letterale (non diversamente che nel caso delle ordinarie dichiarazioni per iscritto). Quel che conta è l’adesione della volontà del soggetto interessato e apparentemente autore della dichiarazione, senza che possa avere alcuna efficacia ostativa la collaborazione di un terzo agli aspetti concettuali o agli aspetti materiali dell’operazione; queste conclusioni appaiono perfettamente aderenti al testo dell’art. 2705 cod. civ., che, quando parla di originale anche privo di firma “fatto consegnare” dal mittente, non richiede che il relativo testo sia materialmente scritto dal mittente.

In proposito la Corte ha enunciato il seguente principio di diritto: “L’impugnativa per iscritto del licenziamento a norma dell’art. 6 della legge 604/1966 può essere realizzata, in base alla disciplina di cui all’art. 2705 cod. civ., anche mediante telegramma inoltrato tramite l’apposito servizio dettatura telefonica, sempreché l’invio del telegramma, anche se effettuato materialmente da parte di un altro soggetto e da un’utenza telefonica non appartenente all’interessato, avvenga su mandato e a nome di quest’ultimo, il quale in caso di contestazione in giudizio, rimane onerato della prova di tale incarico, che può essere fornita anche a mezzo di testimoni e per presunzioni”.

Quanto al tentativo di consegna a G.P. di una lettera della Unione Industriali, compiuto dal fattorino della medesima per strada – ha aggiunto la Corte – appare giuridicamente corretta l’affermazione del giudice di merito circa la legittimità del rifiuto di G.P. e l’inidoneità dello stesso a costituire un equipollente della effettiva consegna.

E’ esatto – ha osservato la Corte – che l’art. 2 della L. n. 604/1966 non prescrive forme particolari quanto alla consegna dell’atto scritto, richiesto dalla disposizione stessa; la consegna può quindi essere effettuata tramite persona incaricata dal datore di lavoro, la quale può poi essere assunta come teste al fine di provare l’avvenuta consegna; costituisce un diverso problema, però, quello della rilevanza di un tentativo di consegna non riuscito a causa del rifiuto del destinatario di ricevere l’atto.

Secondo la disciplina delle notificazioni dettata dal codice di procedura civile, in caso di rifiuto del destinatario di ricevere la copia dell’atto, la notificazione si considera compiuta a mani proprie. Peraltro, in caso di rifiuto della copia da parte di persona addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda, la notificazione si compie solo con il deposito dell’atto presso la “casa del comune”, seguita dalle formalità della comunicazione di tale deposito mediante affissione e invio di raccomandata, secondo quanto è precisato dall’art. 140 cod. proc. civ.

Proprio con riferimento alla comunicazione dell’atto di licenziamento, nella giurisprudenza della Suprema Corte è stato precisato che anche nell’ambito del diritto sostanziale il rifiuto del destinatario di un atto unilaterale recettizio di ricevere l’atto stesso non esclude che la comunicazione debba ritenersi regolarmente avvenuta.

A tal principio – ha precisato la Corte – non sembra, però, che possa attribuirsi una validità senza limiti: deve affermarsi, infatti, che non esiste un incondizionato obbligo, o onere, del soggetto giuridico di ricevere comunicazioni, e in particolare di accettare la consegna di comunicazioni scritte, da parte di chicchessia e in qualunque situazione.

Quest’obbligo sussiste con certezza nel caso di comunicazione effettuata a mezzo dell’ufficiale giudiziario o con il servizio postale; al di fuori di questi casi, una situazione di soggezione del destinatario alla comunicazione non esiste in termini generali, ma può dipendere dalle situazioni e dai rapporti giuridici.

In relazione al rapporto di lavoro, in particolare – ha affermato la Corte – è configurabile in linea di massima l’obbligo del lavoratore di ricevere comunicazioni, anche formali, sul posto di lavoro, in dipendenza del potere direttivo e disciplinare al quale egli è sottoposto, così come, peraltro, non può escludersi un obbligo di ascolto, e quindi anche di ricevere comunicazioni, da parte dei superiori del lavoratore.

Un obbligo analogo – ha concluso la Corte – non è, però, configurabile in termini generali al di fuori dell’orario e del posto di lavoro, e, in particolare, con riferimento a comunicazioni tentate, come nella specie, in un luogo pubblico.