Il lavoratore puo’, con una
conciliazione in sede sindacale, rinunciare alla retribuzione, ma non ai
relativi contributi previdenziali – Diritto non disponibile
(Cassazione Sezione Lavoro n. 7800 dell’8 giugno 2001, Pres. Lupi, Rel.
Filadoro).
Gianlucio B., dipendente della
S.r.l. Faro, licenziato nel settembre 1993 ha promosso, con l’assistenza del
sindacato, una vertenza per ottenere la reintegrazione nel posto di lavoro e il
risarcimento del danno.
La controversia è stata definita
nell’aprile 1994 con una conciliazione, sottoscritta in sede sindacale, in base
alla quale l’azienda ha revocato il licenziamento, reintegrando il lavoratore
con effetto dall’aprile 1994, mentre il dipendente ha rinunciato alla
retribuzione per gli otto mesi intercorsi fra il licenziamento e la
reintegrazione.
Successivamente il lavoratore ha
chiesto al Pretore di Bari di condannare l’azienda a versare all’INPS i
contributi previdenziali relativi al periodo dal settembre 1993 all’aprile
1994, sostenendo che, per effetto della conciliazione, il rapporto di lavoro
era stato ripristinato con effetto dalla data del licenziamento e che la sua
rinuncia alla retribuzione non esonerava la datrice di lavoro dall’obbligo
verso l’ente previdenziale.
Il Pretore ha rigettato la domanda.
Questa decisione è stata riformata, in grado di appello, dal Tribunale di Bari,
che ha condannato l’azienda al pagamento dei contributi previdenziali, in
quanto ha ritenuto che, con la conciliazione in sede sindacale, il rapporto di
lavoro sia stato ripristinato con effetto retroattivo e che con la rinuncia
alla retribuzione il lavoratore non aveva rinunciato anche ai contributi
previdenziali; peraltro – ha osservato il Tribunale – i diritti di natura
previdenziale sono indisponibili quando si tratti di contributi non prescritti.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro
n. 7800 dell’8 giugno 2001, Pres. Lupi, Rel. Filadoro) ha rigettato il ricorso
dell’azienda, in quanto ha ritenuto che il Tribunale abbia correttamente
accertato il ripristino del rapporto di lavoro con effetto retroattivo ed ha
escluso che la rinuncia del lavoratore alla retribuzione potesse avere effetti
sugli obblighi previdenziali.
La Corte ha osservato che il
lavoratore può rinunciare alla retribuzione, ma non anche alle contribuzioni
previdenziali, che rientrano nel novero dei diritti indisponibili.