Fonte: http://www.legge-e-giustizia.it

 

IL DATORE DI LAVORO NON PUO’ EVITARE LA CONDANNA AL RISARCIMENTO DEL DANNO PER LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO OFFRENDO LA RIASSUNZIONE – Nella determinazione dell’indennizzo si deve tener conto del suo comportamento (Cassazione Sezione Lavoro n. 107 del 5 gennaio 2001, Pres. Ianniruberto, Rel. Celentano).

M.N., impiegata presso uno studio professionale associato con meno di 16 dipendenti, è stata licenziata, senza specificazione dei motivi, con allontanamento immediato dal posto di lavoro.

Ella ha impugnato il licenziamento davanti al Pretore di Verbania, chiedendo l’applicazione della legge 15 luglio 1966 n. 604 secondo cui, quando risulti accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, il datore di lavoro è tenuto a riassumere il dipendente entro il termine di tre giorni o, in mancanza, a risarcire il danno versandogli un’indennità di un importo compreso fra un minimo di 2,5 e un massimo di 6 mensilità della retribuzione globale di fatto, avuto riguardo al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell’impresa, all’anzianità di servizio del prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni delle parti.

Questa norma si applica ai datori di lavoro che abbiano meno di 16 dipendenti, mentre per le imprese maggiori trova applicazione l’art. 18 St. Lav. che prevede, in caso di licenziamento illegittimo, l’ordine di reintegrazione nel posto di lavoro, oltre al risarcimento del danno.

M.N., pur avendo trovato un’altra occupazione tre settimane dopo il licenziamento, ha chiesto la condanna dello studio professionale al pagamento di un’indennità pari a sei mensilità della retribuzione, in considerazione delle modalità con cui era avvenuta la risoluzione del rapporto e delle conseguenti ripercussioni negative sulla sua immagine.

Lo studio associato si è difeso sostenendo di avere licenziato l’impiegata per la sua “indisponibilità alla flessibilità in occasione dei periodi di intensa attività professionale, coincidenti con le tradizionali scadenze fiscali” e per non avere mai saputo instaurare con la clientela dello studio “un buon rapporto personale”; in subordine il convenuto si è dichiarato disposto a riassumere la ricorrente, con esclusione di ogni risarcimento.

Il Pretore ha accolto la domanda della lavoratrice e la sua decisione è stata confermata in grado di appello dal Tribunale di Verbania; il datore di lavoro è stato condannato al pagamento di un’indennità in misura di cinque mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.

In particolare il Tribunale ha ritenuto che il licenziamento, avendo natura disciplinare, avrebbe dovuto essere preceduto dalla contestazione in forma scritta degli addebiti, come previsto dall’art. 7 St. Lav. e che l’omesso rispetto di tale procedura era sufficiente a far dichiarare illegittimo il licenziamento; comunque il Tribunale ha escluso l’esistenza di un valido motivo organizzativo per il recesso, rilevando che in sostituzione della lavoratrice licenziata era stata assunta altra impiegata.

Lo studio associato ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo, tra l’altro, che il Tribunale avrebbe dovuto escludere il diritto della lavoratrice al risarcimento, essendole stata offerta la possibilità di riprendere servizio; in via subordinata il datore di lavoro ha rilevato che il Tribunale non avrebbe dovuto determinare l’indennità in misura di cinque mensilità in quanto era risultato che dopo il licenziamento la lavoratrice era rimasta disoccupata solo per tre settimane.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 107 del 5 gennaio 2001, Pres. Ianniruberto, Rel. Celentano) ha rigettato il ricorso, richiamando la sua giurisprudenza secondo cui il pagamento della indennità per licenziamento ingiustificato in base all’art. 8 della legge 15 luglio 1966 n. 604 è dovuto anche qualora la riassunzione, offerta dal datore di lavoro risulti impossibile per rifiuto del lavoratore.

Questo orientamento – ha ricordato la Cassazione – è condiviso dalla Corte Costituzionale che con sentenza n. 44 del 23.2.1996 ha affermato che il pagamento delle indennità, qualora il rapporto non si ripristini, è sempre dovuto, per il solo fatto del mancato ripristino “senza che a nulla rilevi quale sia il soggetto e quale la ragione per cui ciò abbia a verificarsi”.

La Suprema Corte ha anche ritenuto che il Tribunale abbia correttamente motivato la determinazione dell’indennità nella misura di cinque mensilità, in considerazione del comportamento tenuto dal datore di lavoro con l’allontanamento immediato dell’impiegata e il rifiuto di comunicare in sede stragiudiziale i motivi del licenziamento e del conseguente danno all’immagine professionale della lavoratrice.