LO “STRESS DA NON LAVORO” PER
DEMANSIONAMENTO PUO’ CAUSARE UNA SINDROME DEPRESSIVA – L’origine
della malattia va accertata mediante consulenza tecnica (Cassazione Sezione
Lavoro n. 1205 del 29 gennaio 2001, Pres. Trezza, Rel. Maiorano).
M.G., dipendente della Cassa Edile
Capitanata, ha promosso, davanti al Pretore di Foggia, un giudizio nei
confronti della datrice di lavoro sostenendo, tra l’altro, di essere stata
lasciata, per lungo tempo, in condizioni di forzata inoperosità, in violazione
del suo diritto al lavoro, e di essere stata colpita, in conseguenza di ciò, da
sindrome depressiva con somatizzazioni; ella ha prodotto certificati medici ed
ha chiesto l’accertamento mediante prova testimoniale e consulenza tecnica,
della malattia riportata e della sua origine, e la condanna della datrice di
lavoro al risarcimento del danno causato alla sua salute.
Sia il Pretore che, in grado di
appello, il Tribunale di Foggia, non hanno ritenuto di ammettere le prove e di
disporre la consulenza tecnica ed hanno rigettato la domanda di risarcimento.
Il Tribunale ha motivato la sua
decisione affermando che non era possibile neanche con l’ausilio di un consulente
tecnico provare “il nesso causale tra le patologie di cui ai certificati medici
allegati e la mancata utilizzazione delle prestazione lavorative della signora
M.” precisando che “le malattie arteriose e le sindromi depressive sono
largamente frequenti nella nostra società e sono causate da una molteplicità di
fattori (alimentazione, età, stress da lavoro ecc.) onde il consulente tecnico
potrebbe formulare solo ipotesi che non sarebbero sufficienti a provare il
nesso di causalità”.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro
n. 1205 del 29 gennaio 2001, Pres. Trezza, Rel. Maiorano) ha accolto il ricorso
della lavoratrice osservando in primo luogo che non può essere negata in astratto
la possibilità di accertare l’esistenza di un danno alla salute, in base a
previsioni sui possibili esiti di una consulenza. In secondo luogo – ha
affermato la Corte – il ragionamento seguito dal Tribunale deve ritenersi
sostanzialmente contraddittorio: dopo avere individuato fra i molteplici
fattori che possono provocare le malattie arteriose e le sindromi depressive lo
“stress da lavoro” e quindi dopo avere individuato il fattore “lavoro” (o “non
lavoro”) come possibile concausa, il Tribunale ha erroneamente rigettato la
domanda senza istruire la causa, ipotizzando il possibile esito negativo della
richiesta consulenza e senza nemmeno esaminare in dettaglio la documentazione
prodotta dalla parte.
La Cassazione ha rinviato la
causa, per nuovo esame alla Corte d’Appello di Bari.