LO “STRESS DA NON LAVORO” PER DEMANSIONAMENTO PUO’ CAUSARE UNA SINDROME DEPRESSIVA L’origine della malattia va accertata mediante consulenza tecnica (Cassazione Sezione Lavoro n. 1205 del 29 gennaio 2001, Pres. Trezza, Rel. Maiorano).

 

M.G., dipendente della Cassa Edile Capitanata, ha promosso, davanti al Pretore di Foggia, un giudizio nei confronti della datrice di lavoro sostenendo, tra l’altro, di essere stata lasciata, per lungo tempo, in condizioni di forzata inoperosità, in violazione del suo diritto al lavoro, e di essere stata colpita, in conseguenza di ciò, da sindrome depressiva con somatizzazioni; ella ha prodotto certificati medici ed ha chiesto l’accertamento mediante prova testimoniale e consulenza tecnica, della malattia riportata e della sua origine, e la condanna della datrice di lavoro al risarcimento del danno causato alla sua salute.

Sia il Pretore che, in grado di appello, il Tribunale di Foggia, non hanno ritenuto di ammettere le prove e di disporre la consulenza tecnica ed hanno rigettato la domanda di risarcimento.

Il Tribunale ha motivato la sua decisione affermando che non era possibile neanche con l’ausilio di un consulente tecnico provare “il nesso causale tra le patologie di cui ai certificati medici allegati e la mancata utilizzazione delle prestazione lavorative della signora M.” precisando che “le malattie arteriose e le sindromi depressive sono largamente frequenti nella nostra società e sono causate da una molteplicità di fattori (alimentazione, età, stress da lavoro ecc.) onde il consulente tecnico potrebbe formulare solo ipotesi che non sarebbero sufficienti a provare il nesso di causalità”.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 1205 del 29 gennaio 2001, Pres. Trezza, Rel. Maiorano) ha accolto il ricorso della lavoratrice osservando in primo luogo che non può essere negata in astratto la possibilità di accertare l’esistenza di un danno alla salute, in base a previsioni sui possibili esiti di una consulenza. In secondo luogo – ha affermato la Corte – il ragionamento seguito dal Tribunale deve ritenersi sostanzialmente contraddittorio: dopo avere individuato fra i molteplici fattori che possono provocare le malattie arteriose e le sindromi depressive lo “stress da lavoro” e quindi dopo avere individuato il fattore “lavoro” (o “non lavoro”) come possibile concausa, il Tribunale ha erroneamente rigettato la domanda senza istruire la causa, ipotizzando il possibile esito negativo della richiesta consulenza e senza nemmeno esaminare in dettaglio la documentazione prodotta dalla parte.

La Cassazione ha rinviato la causa, per nuovo esame alla Corte d’Appello di Bari.