Fonte: http://www.legge-e-giustizia.it

 

 

IL RIFIUTO DI CARICARE UN AUTOMEZZO PERCHE’ MALEODORANTE NON COSTITUISCE INSUBORDINAZIONE DI GRAVITA’ TALE DA GIUSTIFICARE IL LICENZIAMENTO – Difesa della salute e della dignità personale (Cassazione Sezione Lavoro n. 13320 del 26 ottobre 2001, Pres. De Musis, Rel. Roselli).

 

Raffaele C., dipendente della S.p.A. Amuco International, ha rifiutato di eseguire operazioni di carico su un camion, sostenendo di non potervi provvedere per il malessere causatogli dal cattivo odore proveniente dall’automezzo. In seguito a ciò alcuni suoi colleghi, dopo aver provveduto alla scopertura ed alla areazione del veicolo, hanno eseguito le operazioni di carico. L’azienda lo ha licenziato per insubordinazione. Egli ha impugnato il licenziamento davanti al Pretore di Avellino che, pur ravvisando l’esistenza di un’insubordinazione, l’ha ritenuta punibile con una sospensione e pertanto ha accolto la domanda ordinando la reintegrazione del dipendente nel posto di lavoro. Questa decisione è stata confermata in grado di appello dal Tribunale di Avellino che ha escluso la ravvisabilità della “grave insubordinazione” richiesta dall’art. 43 del contratto collettivo di settore per il licenziamento in tronco, dal momento che il lavoratore aveva giustificato il suo rifiuto con il verosimile senso di nausea procuratogli dall’automezzo maleodorante; che poi altri suoi compagni avessero eseguito il caricamento dopo la scopertura e l’areazione del veicolo – ha osservato il Tribunale – si spiegava con la variabilità delle soggettive sensazioni di nausea.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 13320 del 26 ottobre 2001, Pres. De Musis, Rel. Roselli) ha rigettato il ricorso dell’azienda rilevando che il Tribunale ha adeguatamente motivato la sua decisione, ritenendo il rifiuto del lavoratore giustificato dall’intento di difendere la salute e la dignità personale.