Lo stato di alterazione prodotto
dall’alcolismo non giustifica una condotta aggressiva, che puo’ essere sanzionata
con il licenziamento – L’azienda ha il dovere di proteggere la comunità di
lavoro (Cassazione Sezione Lavoro n. 7192 del 26 maggio 2001, Pres. Trezza,
Rel. Foglia).
Giovanni U., dipendente del Banco
di Napoli, è stato sottoposto a procedimento disciplinare con l’addebito di aver
tenuto un comportamento aggressivo e intimidatorio nei confronti dei colleghi
di lavoro. Egli si è difeso sostenendo di non aver agito volontariamente, ma a
causa di uno stato di alterazione derivante dall’alcolismo da cui era affetto.
Il Banco non ha accolto la giustificazione e lo ha licenziato.
Il lavoratore ha impugnato il
licenziamento davanti al Pretore di Napoli, chiedendo la reintegrazione nel
posto di lavoro e il risarcimento del danno. Il Pretore ha accolto il ricorso,
pur avendo accertato che il lavoratore aveva tenuto i comportamenti
attribuitigli, in quanto ha ritenuto che tale condotta doveva essere attribuita
alla sua condizione psicofisica. Questa decisione è stata riformata, in grado
di appello, dal Tribunale di Napoli, che ha ritenuto legittimo il
licenziamento.
Il Tribunale ha rilevato che il
lavoratore era già stato giudicato, da parte dell’Istituto di Medicina del
Lavoro dell’Università di Napoli, del tutto idoneo all’espletamento delle
proprie mansioni ed ha affermato che egli doveva essere ritenuto responsabile
dei suoi comportamenti aggressivi, anche se questi erano collegabili alla
patologia conseguente all’uso di alcool. Il lavoratore ha proposto ricorso per
cassazione sostenendo, tra l’altro, che il Tribunale aveva disapplicato l’art.
2087 cod. civ. secondo cui il datore di lavoro deve tutelare la salute del
dipendente.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro
n. 7192 del 26 maggio 2001, Pres. Trezza, Rel. Foglia) ha rigettato il ricorso
del lavoratore. La responsabilità del lavoratore per la condotta addebitatagli
– ha affermato la Corte – non può escludersi per effetto della sua costante
dedizione all’uso di sostanze alcoliche; il licenziamento in questione non è
stato adottato per il fatto in sé della patologia da cui era affetto il dipendente,
ma per taluni comportamenti particolarmente gravi che egli aveva posto in
essere nei confronti dei colleghi determinando anche discredito e disordine
nell’ambito del servizio. La Corte ha definito del tutto incongruo il richiamo,
contenuto nel ricorso all’art. 2087 cod. civ. “sia perché lo stato di salute
psichica del ricorrente in nessun modo è ricollegabile all’attività lavorativa,
e, quindi, ai doveri incombenti sul datore di lavoro per quanto riguarda
l’integrità psico-fisica dei propri dipendenti, sia perché, in ogni caso questi
stessi doveri, essendo posti non solo a tutela del singolo lavoratore, ma anche
dell’intera comunità di lavoro, comportano anche l’obbligo del datore di lavoro
di prevenire o rimuovere tutte le cause di pericolo di grave turbamento
dell’attività o dell’ambiente di lavoro derivanti da comportamenti violenti o
comunque dannosi posti in essere da uno dei dipendenti”.