Lo stato di alterazione prodotto dall’alcolismo non giustifica una condotta aggressiva, che puo’ essere sanzionata con il licenziamento – L’azienda ha il dovere di proteggere la comunità di lavoro (Cassazione Sezione Lavoro n. 7192 del 26 maggio 2001, Pres. Trezza, Rel. Foglia).

 

Giovanni U., dipendente del Banco di Napoli, è stato sottoposto a procedimento disciplinare con l’addebito di aver tenuto un comportamento aggressivo e intimidatorio nei confronti dei colleghi di lavoro. Egli si è difeso sostenendo di non aver agito volontariamente, ma a causa di uno stato di alterazione derivante dall’alcolismo da cui era affetto. Il Banco non ha accolto la giustificazione e lo ha licenziato.

Il lavoratore ha impugnato il licenziamento davanti al Pretore di Napoli, chiedendo la reintegrazione nel posto di lavoro e il risarcimento del danno. Il Pretore ha accolto il ricorso, pur avendo accertato che il lavoratore aveva tenuto i comportamenti attribuitigli, in quanto ha ritenuto che tale condotta doveva essere attribuita alla sua condizione psicofisica. Questa decisione è stata riformata, in grado di appello, dal Tribunale di Napoli, che ha ritenuto legittimo il licenziamento.

Il Tribunale ha rilevato che il lavoratore era già stato giudicato, da parte dell’Istituto di Medicina del Lavoro dell’Università di Napoli, del tutto idoneo all’espletamento delle proprie mansioni ed ha affermato che egli doveva essere ritenuto responsabile dei suoi comportamenti aggressivi, anche se questi erano collegabili alla patologia conseguente all’uso di alcool. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione sostenendo, tra l’altro, che il Tribunale aveva disapplicato l’art. 2087 cod. civ. secondo cui il datore di lavoro deve tutelare la salute del dipendente.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 7192 del 26 maggio 2001, Pres. Trezza, Rel. Foglia) ha rigettato il ricorso del lavoratore. La responsabilità del lavoratore per la condotta addebitatagli – ha affermato la Corte – non può escludersi per effetto della sua costante dedizione all’uso di sostanze alcoliche; il licenziamento in questione non è stato adottato per il fatto in sé della patologia da cui era affetto il dipendente, ma per taluni comportamenti particolarmente gravi che egli aveva posto in essere nei confronti dei colleghi determinando anche discredito e disordine nell’ambito del servizio. La Corte ha definito del tutto incongruo il richiamo, contenuto nel ricorso all’art. 2087 cod. civ. “sia perché lo stato di salute psichica del ricorrente in nessun modo è ricollegabile all’attività lavorativa, e, quindi, ai doveri incombenti sul datore di lavoro per quanto riguarda l’integrità psico-fisica dei propri dipendenti, sia perché, in ogni caso questi stessi doveri, essendo posti non solo a tutela del singolo lavoratore, ma anche dell’intera comunità di lavoro, comportano anche l’obbligo del datore di lavoro di prevenire o rimuovere tutte le cause di pericolo di grave turbamento dell’attività o dell’ambiente di lavoro derivanti da comportamenti violenti o comunque dannosi posti in essere da uno dei dipendenti”.