Lo svolgimento, durante l’assenza per malattia, di attivita’ “hobbistiche” puo’ essere ritenuto compatibile con lo stato di salute del dipendente – Perché non hanno le caratteristiche usuranti della prestazione lavorativa (Cassazione Sezione Lavoro n. 7198 del 26 maggio 2001, Pres. Genghini, Rel. Coletti).

 

Fausto M., dipendente della S.p.A. Cartiere del Garda, nel luglio del 1996 ha avuto un incidente mentre conduceva in retromarcia un carrello nel reparto spedizioni. Il medico del pronto soccorso ha diagnosticato un “colpo di frusta”, con prognosi di dieci giorni di riposo e con suggerimento di applicare un “collare”.

L’azienda ha avviato nei confronti del dipendente un procedimento disciplinare, contestandogli l’addebito di avere prestato attività di carattere lavorativo e sportivo mentre era assente per l’infortunio. Il lavoratore si è difeso sostenendo di essersi limitato a trascorrere alcune ore presso un circolo velico. L’azienda lo ha licenziato per avere tenuto una condotta incompatibile con “la situazione di inidoneità al lavoro nei termini e per gli effetti asseriti nel certificato medico”.

Il lavoratore ha impugnato il licenziamento davanti al Pretore di Rovereto, chiedendo la reintegrazione nel posto di lavoro. Il Pretore, dopo avere assunto una consulenza tecnica, ha rigettato il ricorso, in quanto ha ritenuto che il lavoratore si sia reso responsabile di una grave violazione del dovere di fedeltà per avere “simulato l’infortunio” e “ingigantito le conseguenze” dell’episodio.

Questa decisione è stata riformata, in grado di appello, dal Tribunale di Rovereto che, dopo avere disposto una nuova consulenza tecnica, ha annullato il licenziamento ordinando la reintegrazione di Fausto M. nel posto di lavoro. Il Tribunale ha motivato la sua decisione osservando che il Pretore aveva ritenuto il lavoratore responsabile di comportamenti che non gli erano stati contestati dall’azienda, quali la simulazione dell’infortunio e l’ingigantimento delle sue conseguenze e che pertanto non potevano essere presi in considerazione; inoltre, basandosi anche sugli accertamenti svolti dal secondo consulente tecnico, ha ritenuto che i postumi da “colpo di frusta” non avrebbero certamente consentito al lavoratore di svolgere le sue mansioni e che le attività svolte dal lavoratore durante l’assenza, avendo carattere “hobbistico”, potevano ritenersi del tutto compatibili con il tipo di malattia da lui sofferto e tali da non ritardarne la guarigione, anche se per svolgerle il lavoratore non aveva usato il “collare” consigliatogli.

L’azienda ha proposto ricorso per cassazione, censurando il Tribunale per avere erroneamente valutato i comportamenti tenuti dal lavoratore e per avere disposto una nuova consulenza tecnica, mentre l’art. 437 cod. proc. civ. vieta l’ammissione di nuovi mezzi di prova in appello.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 7198 del 26 maggio 2001, Pres. Genghini, Rel. Coletti) ha rigettato il ricorso, osservando che la consulenza tecnica d’ufficio non costituisce un mezzo di prova, ma l’utilizzo di saperi specialistici per operare valutazioni che richiedano l’ausilio di specifiche condizioni o strumentazioni tecniche; essa, pertanto, è liberamente disposta dal giudice in ogni grado del giudizio di merito e sfugge, nel processo del lavoro, alla regola contenuta nell’art. 437 cod. proc. Civ.

La Corte inoltre ha rilevato che il Tribunale, con accertamento adeguatamente motivato, ha escluso che sia stato dimostrato lo svolgimento, da parte del dipendente, di prestazioni di carattere lavorativo, rilevando come viceversa sussisteva la prova che l’attività da lui svolta presso il circolo velico aveva natura ricreativa. Pertanto, in adesione a considerazioni di medicina del lavoro svolte dal CTU, ha ritenuto che tale attività, proprio per il suo carattere amatoriale, non aveva le caratteristiche pressanti e usuranti di una prestazione lavorativa, legata a vincoli di orario e di subalternità gerarchica e ha, così, coerentemente escluso che la segnalata presenza del lavoratore sul lago potesse determinare un ritardo nel recupero per l’abilità al lavoro o nel rientro in azienda.