Il licenziamento per riduzione di
personale si distingue da quello individuale non per la sua motivazione, ma per
il numero dei licenziati in un determinato arco di tempo - Se
manca il requisito numerico, si applica la disciplina prevista per i licenziamenti
individuali (Cassazione Sezione Lavoro n. 8777 del 26 giugno 2001, Pres.
Vidiri, Rel. Balletti).
Nell’ottobre del 1995 la s.r.l.
Casa di Cura Santa Lucia di Sulmona ha sottoscritto con l’Assessorato regionale
alla Sanità un accordo in base al quale il numero dei suoi posti letto è stato
aumentato da venticinque a trenta e, a fronte di questo aumento, essa si è
impegnata a mantenere inalterato l’organico del personale. Successivamente
tuttavia l’azienda ha licenziato tre dipendenti, motivando il provvedimento con
riferimento a generiche esigenze di ridimensionamento. I lavoratori hanno
impugnato il licenziamento davanti al Pretore di Sulmona, chiedendo la
reintegrazione e il risarcimento del danno in base all’art. 18 St. Lav.
Il Pretore ha accolto la domanda
in quanto ha ritenuto che la casa di cura non abbia provato di avere soppresso
i posti di lavoro dei dipendenti licenziati e di essere comunque
nell’impossibilità di utilizzarli altrimenti. Il Tribunale di Sulmona, in grado
di appello, ha confermato questa decisione, affermando che si trattava di un
licenziamento individuale plurimo e che pertanto il Pretore aveva correttamente
posto a carico dell’azienda l’onere di provare l’esistenza di effettive
esigenze organizzative che lo giustificassero. La casa di cura ha proposto
ricorso per cassazione sostenendo, tra l’altro, che si era trattato di un
licenziamento per riduzione di personale eseguito per necessità di
ridimensionamento dell’organico e che pertanto essa non era tenuta a dimostrare
la soppressione dei singoli posti né l’impossibilità di impiegare in altro modo
i lavoratori licenziati.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro
n. 8777 del 26 giugno 2001, Pres. Vidiri, Rel. Balletti) ha rigettato il
ricorso in quanto ha ritenuto che il Tribunale abbia correttamente motivato la
sua decisione, escludendo la configurabilità di un licenziamento per riduzione
di personale, in base alla legge n. 223 del 1991. Questa legge -ha osservato la
Corte- si applica a tutte le imprese che occupino più di quindici dipendenti e
che, in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro
(o per cessazione di attività), intendano effettuare almeno cinque
licenziamenti, nell’arco di centoventi giorni, in ciascuna unità produttiva, o
in più unità produttive nell’ambito del territorio di una stessa provincia.
Questo nuovo assetto normativo,
introdotto in attuazione della direttiva CEE 75/129 – ha osservato la Corte -
ha determinato il superamento di ogni diversità “ontologica” tra licenziamenti
collettivi e licenziamenti individuali plurimi per giustificato motivo
oggettivo, ed ha individuato i tratti caratteristici e distintivi del
licenziamento collettivo in ben determinati presupposti numerico-temporali; il
riferimento dell’art. 24, primo e secondo comma, della legge n. 223/91 alle
ragioni che giustificano la riduzione del personale (“riduzione o
trasformazione di attività o di lavoro” ovvero “cessazione di attività”) non
vuole individuare un presupposto di differenziazione qualitativa o ontologica
rispetto ai licenziamenti individuali plurimi, trattandosi di una formula
ampia, di portata onnicomprensiva delle ragioni inerenti l’impresa, ma è
piuttosto finalizzato ad evidenziare il necessario collegamento dei
licenziamenti collettivi (ma che caratterizza anche i licenziamenti individuali
plurimi per giustificato motivo oggettivo) a motivi “non inerenti la persona
del lavoratore”. Ne consegue allora -ha affermato la Corte- che solo il
requisito numerico-temporale, e non la ragione addotta a giustificazione del
provvedimento espulsivo, distingue il licenziamento collettivo da quello
individuale plurimo per giustificato motivo oggettivo; pertanto, una volta
accertata la sussistenza del presupposto numerico-temporale, ed una volta
verificato che la risoluzione del rapporto non è collegata a motivi inerenti la
persona del lavoratore, diventa ultronea ogni ulteriore indagine per accertare
la ragione della riduzione di lavoro, e se la stessa derivi dalla cessazione di
appalto o da altra causa.
Nel caso di specie, poiché era
pacifica la non sussistenza del suddetto presupposto numerico-temporale -ha
osservato la Corte- i licenziamenti de quibus debbono considerarsi alla
stregua di “licenziamenti individuali plurimi per giustificato motivo
oggettivo”, nella cui nozione rientra anche l’ipotesi di riassetti
organizzativi attuati per la più economica gestione dell’azienda, purché non
pretestuosi e strumentali, bensì volti a fronteggiare situazioni sfavorevoli
non contingenti che influiscano decisamente sulla normale attività produttiva
imponendo un’effettiva necessità di riduzione dei costi. In questo caso -ha
osservato la Corte- grava sull’imprenditore l’onere della prova tanto
dell’effettività delle ragioni poste a fondamento del licenziamento, quanto
della impossibilità di impiego del dipendente licenziato nell’ambito
dell’organizzazione aziendale. L’onere probatorio riguarda tutti gli elementi
costitutivi della fattispecie posta a base del recesso e deve venire assolto
mediante la dimostrazione di correlativi fatti positivi, come la circostanza
che i residui posti di lavoro relativi a mansioni equivalenti fossero, al tempo
del recesso, stabilmente occupati, o il fatto che dopo il licenziamento -e per
un congruo periodo- non sia stata effettuata alcuna assunzione nella stessa
qualifica.