L’impiegato che non rispetti
l’orario di apertura e chiusura dell’ufficio puo’ essere ritenuto responsabile
del reato di turbativa di un pubblico servizio – Anche
nel caso di parziale discontinuità (Cassazione Sezione Seconda Penale, n. 25638
del 26 giugno 2001, Pres. Zingale, Rel. Carmenini).
Filippa M., responsabile di un
ufficio di collocamento comunale, è stata sottoposta a processo penale davanti
al Pretore di Termini Imerese con l’imputazione del reato di turbativa dell’attività
di un pubblico ufficio (art. 340 cod. pen.) per non avere rispettato il
prescritto orario di apertura e di chiusura e del reato di truffa, per aver
fatto ricorso ad artifici e raggiri consistenti nel dichiarare falsamente
nell’apposito registro di essere presente in ufficio per tutto l’orario
previsto, inducendo in errore la pubblica amministrazione circa la sua presenza
al lavoro, al fine di procurarsi un ingiusto profitto con conseguente danno per
il Comune.
Ella si è difesa sostenendo di avere
causato soltanto piccole e limitate disfunzioni e di avere compensato la
retribuzione indebitamente percepita svolgendo lavoro straordinario non
retribuito.
Il Pretore l’ha ritenuta
responsabile dei reati attribuitile e la sua sentenza è stata confermata dalla
Corte d’Appello di Palermo.
L’impiegata ha proposto ricorso
per cassazione, censurando la decisione del giudice di appello per difetto di
motivazione e per erronea applicazione dell’art. 340 cod. pen.
La Suprema Corte (Sezione Seconda
Penale, n. 25638 del 26 giugno 2001, Pres. Zingale, Rel. Carmenini) ha
rigettato il ricorso, affermando che il reato previsto dall’art. 340 cod. pen.
si verifica anche nel caso di cessazione o discontinuità parziale dell’attività
del pubblico ufficio. La Corte ha inoltre rilevato che non può ipotizzarsi una
compensazione delle assenze ingiustificate dall’ufficio con l’eventuale lavoro
straordinario prestato, in quanto il servizio pubblico appresta orari,
strutture e attività in un contesto ordinato e non rimesso all’arbitrio del
singolo dipendente.