L’impiegato che non rispetti l’orario di apertura e chiusura dell’ufficio puo’ essere ritenuto responsabile del reato di turbativa di un pubblico servizioAnche nel caso di parziale discontinuità (Cassazione Sezione Seconda Penale, n. 25638 del 26 giugno 2001, Pres. Zingale, Rel. Carmenini).

 

Filippa M., responsabile di un ufficio di collocamento comunale, è stata sottoposta a processo penale davanti al Pretore di Termini Imerese con l’imputazione del reato di turbativa dell’attività di un pubblico ufficio (art. 340 cod. pen.) per non avere rispettato il prescritto orario di apertura e di chiusura e del reato di truffa, per aver fatto ricorso ad artifici e raggiri consistenti nel dichiarare falsamente nell’apposito registro di essere presente in ufficio per tutto l’orario previsto, inducendo in errore la pubblica amministrazione circa la sua presenza al lavoro, al fine di procurarsi un ingiusto profitto con conseguente danno per il Comune.

Ella si è difesa sostenendo di avere causato soltanto piccole e limitate disfunzioni e di avere compensato la retribuzione indebitamente percepita svolgendo lavoro straordinario non retribuito.

Il Pretore l’ha ritenuta responsabile dei reati attribuitile e la sua sentenza è stata confermata dalla Corte d’Appello di Palermo.

L’impiegata ha proposto ricorso per cassazione, censurando la decisione del giudice di appello per difetto di motivazione e per erronea applicazione dell’art. 340 cod. pen.

La Suprema Corte (Sezione Seconda Penale, n. 25638 del 26 giugno 2001, Pres. Zingale, Rel. Carmenini) ha rigettato il ricorso, affermando che il reato previsto dall’art. 340 cod. pen. si verifica anche nel caso di cessazione o discontinuità parziale dell’attività del pubblico ufficio. La Corte ha inoltre rilevato che non può ipotizzarsi una compensazione delle assenze ingiustificate dall’ufficio con l’eventuale lavoro straordinario prestato, in quanto il servizio pubblico appresta orari, strutture e attività in un contesto ordinato e non rimesso all’arbitrio del singolo dipendente.