Trattamento economico dei lavoratori nelle ricorrenze dell’anniversario della liberazione e della festa del lavoro – Le diverse ipotesi

 

L’art. 5 della legge n. 260/1949, sostituito dall’art. 1 della legge 31 marzo 1954 n. 90, contiene alcune previsioni per il trattamento del lavoro dipendente nelle ricorrenze dell’anniversario della liberazione (25 aprile) e della festa del lavoro (1 maggio).

I suoi primi due commi si riferiscono ai lavoratori retribuiti non in misura fissa, e concernono rispettivamente, le ipotesi in cui, nelle due dette festività, essi riposino oppure lavorino.

Il terzo comma si riferisce ai lavoratori retribuiti in misura fissa e si divide in due parti. Nella prima prevede che questi “prestino la loro opera nelle suindicate festività” e stabilisce che sia loro dovuta “oltre la normale retribuzione di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo”. Nella seconda prevede che la festività ricorra nel giorno di domenica e stabilisce che ai lavoratori spetti, “oltre la normale retribuzione di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, anche un’ulteriore retribuzione corrispondente all’aliquota giornaliera”.

Questa seconda parte va dunque riferita al caso in cui, nella domenica coincidente con la festività del 25 aprile o del 1 maggio, il lavoratore riposi e non già al caso in cui egli effettui prestazioni lavorative.

E infatti: a) la detta seconda parte prevede un compenso aggiuntivo fisso (corrispondente all’aliquota giornaliera) e non commisurato alle ore di lavoro prestate, com’è nella prima parte; b) essa non prevede, a differenza della prima parte, la maggiorazione per lavoro festivo; c) il compenso aggiuntivo fisso trova la sua giustificazione perché, se la festività non coincidesse con la domenica, il dipendente avrebbe avuto un giorno di riposo in più. A questi argomenti va aggiunta la decisiva considerazione che l’art. 2 lett. e) della legge n. 90/1954 espressamente dispone che il trattamento previsto nell’art. 5 della legge n. 260/1949 spetta al lavoratore assente per “sospensione del lavoro dovuta a coincidenza della festività con la domenica” (Cassazione Sezione Lavoro n. 1018 del 25 gennaio 2001, Pres. De Musis, Rel. D’Agostino).