Il contratto di formazione e
lavoro puo’ essere ritenuto valido anche se viene concluso con un lavoratore
gia’ in servizio - Se è diretto a promuovere l’acquisizione di una
nuova professionalità (Cassazione Sezione Lavoro n. 8623 del 23 giugno 2001, Pres.
De Musis, Rel. Vidiri).
Nel novembre del 1991 la società
consortile a r.l. Centro di Ricerca Sviluppo e Studio Superiori in Sardegna
CRS4 ha chiesto all’ufficio di collocamento di Cagliari il nulla osta per l’assunzione,
con contratto biennale di formazione e lavoro, come allievi ricercatori, di
ventisette neolaureati selezionati a livello nazionale. In attesa del nulla
osta, la società, nel febbraio del 1992, ha cominciato a far frequentare ai
neolaureati un corso propedeutico, alloggiandoli a proprie spese in una
struttura alberghiera. Ottenuto il nulla osta, l’azienda ha sottoscritto con
ciascuno dei giovani, nel marzo del 1992, un contratto di formazione e lavoro
della durata di ventiquattro mesi. Alla scadenza del contratto, nel marzo del
1994, uno dei neolaureati ha chiesto di essere mantenuto in servizio,
sostenendo l’illegittimità del termine di durata del rapporto. Poiché la sua
richiesta è stata respinta, si è rivolto al Pretore di Cagliari affermando, tra
l’altro, che egli doveva ritenersi assunto a tempo indeterminato, perché
l’assunzione a termine con contratto di formazione e lavoro era stata
formalizzata un mese dopo l’effettivo inizio del rapporto. Il Pretore ha
accolto la domanda, ma la sua decisione è stata riformata, in grado di appello,
dal Tribunale di Cagliari, che ha ritenuto valido il contratto di formazione
sottoscritto nel marzo del 1992. Il lavoratore ha proposto ricorso per
cassazione invocando, tra l’altro, l’art. 1 della legge n. 230 del 1962,
secondo cui il contratto di lavoro a termine deve essere sottoscritto prima
dell’inizio del rapporto.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro
n. 8623 del 23 giugno 2001, Pres. De Musis, Rel. Vidiri) ha rigettato il
ricorso, affermando che il contratto di formazione e lavoro può ritenersi
valido anche se è concluso nel corso di un rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, ove le finalità formative traggano origine dal comune interesse
delle parti ad un mutamento delle mansioni contrattuali o di quelle precedentemente
svolte. Rispetto a queste situazioni fattuali - ha osservato la Corte - il
contratto di formazione può assolvere pienamente alla sua ragione causale,
quale mezzo idoneo a promuovere l’acquisizione di nuove professionalità
(interesse del lavoratore), oltre che l’esatto adempimento delle diverse
mansioni (interesse del datore di lavoro), nel quadro di una esigenza di
mobilità che possa prospettarsi nella organizzazione aziendale. Questo
principio - ha concluso la Corte - assume una particolare rilevanza nei casi
concernenti l’acquisizione di professionalità elevate; è innegabile infatti che
in tali casi il contratto di formazione e lavoro, se non determinato da intenti
elusivi, può essere deputato a soddisfare uno specifico interesse di quei giovani
che, in prospettiva di future occupazioni o nella speranza di più gratificanti
mansioni rispetto a quelle in precedenza svolte, vogliano acquisire nuove e più
approfondite nozioni.