Il contratto di formazione e lavoro puo’ essere ritenuto valido anche se viene concluso con un lavoratore gia’ in servizio - Se è diretto a promuovere l’acquisizione di una nuova professionalità (Cassazione Sezione Lavoro n. 8623 del 23 giugno 2001, Pres. De Musis, Rel. Vidiri).

 

Nel novembre del 1991 la società consortile a r.l. Centro di Ricerca Sviluppo e Studio Superiori in Sardegna CRS4 ha chiesto all’ufficio di collocamento di Cagliari il nulla osta per l’assunzione, con contratto biennale di formazione e lavoro, come allievi ricercatori, di ventisette neolaureati selezionati a livello nazionale. In attesa del nulla osta, la società, nel febbraio del 1992, ha cominciato a far frequentare ai neolaureati un corso propedeutico, alloggiandoli a proprie spese in una struttura alberghiera. Ottenuto il nulla osta, l’azienda ha sottoscritto con ciascuno dei giovani, nel marzo del 1992, un contratto di formazione e lavoro della durata di ventiquattro mesi. Alla scadenza del contratto, nel marzo del 1994, uno dei neolaureati ha chiesto di essere mantenuto in servizio, sostenendo l’illegittimità del termine di durata del rapporto. Poiché la sua richiesta è stata respinta, si è rivolto al Pretore di Cagliari affermando, tra l’altro, che egli doveva ritenersi assunto a tempo indeterminato, perché l’assunzione a termine con contratto di formazione e lavoro era stata formalizzata un mese dopo l’effettivo inizio del rapporto. Il Pretore ha accolto la domanda, ma la sua decisione è stata riformata, in grado di appello, dal Tribunale di Cagliari, che ha ritenuto valido il contratto di formazione sottoscritto nel marzo del 1992. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione invocando, tra l’altro, l’art. 1 della legge n. 230 del 1962, secondo cui il contratto di lavoro a termine deve essere sottoscritto prima dell’inizio del rapporto.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 8623 del 23 giugno 2001, Pres. De Musis, Rel. Vidiri) ha rigettato il ricorso, affermando che il contratto di formazione e lavoro può ritenersi valido anche se è concluso nel corso di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ove le finalità formative traggano origine dal comune interesse delle parti ad un mutamento delle mansioni contrattuali o di quelle precedentemente svolte. Rispetto a queste situazioni fattuali - ha osservato la Corte - il contratto di formazione può assolvere pienamente alla sua ragione causale, quale mezzo idoneo a promuovere l’acquisizione di nuove professionalità (interesse del lavoratore), oltre che l’esatto adempimento delle diverse mansioni (interesse del datore di lavoro), nel quadro di una esigenza di mobilità che possa prospettarsi nella organizzazione aziendale. Questo principio - ha concluso la Corte - assume una particolare rilevanza nei casi concernenti l’acquisizione di professionalità elevate; è innegabile infatti che in tali casi il contratto di formazione e lavoro, se non determinato da intenti elusivi, può essere deputato a soddisfare uno specifico interesse di quei giovani che, in prospettiva di future occupazioni o nella speranza di più gratificanti mansioni rispetto a quelle in precedenza svolte, vogliano acquisire nuove e più approfondite nozioni.