L’incentivo all’esodo non è una liberalità ma un corrispettivo – Va assoggettato a tassazione separata

 

La somma erogata al lavoratore a titolo di incentivo alle dimissioni non può essere ritenuta “erogazione liberale” non tassabile, ma deve essere assoggettata a tassazione separata. L’art. 11, 1° comma lettera a) del T.U.I.R. contempla tra i redditi di lavoro assoggettati a tassazione separata il trattamento di fine rapporto di cui all’art. 2120 cod. civ. e le indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente, nonché le altre indennità percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione del rapporto.

L’incentivo all’esodo non ha natura liberale, ma costituisce una vera e propria controprestazione effettuata per ottenere il consenso del lavoratore alla risoluzione anticipata del rapporto di lavoro (Cassazione Sezione Tributaria n. 864 del 22 gennaio 2001, Pres. Finocchiaro, Rel. Amari).