L’incentivo all’esodo non è una liberalità ma un corrispettivo – Va assoggettato a tassazione separata
La somma erogata al lavoratore a titolo di incentivo alle
dimissioni non può essere ritenuta “erogazione liberale” non tassabile, ma deve
essere assoggettata a tassazione separata. L’art. 11, 1° comma lettera a) del
T.U.I.R. contempla tra i redditi di lavoro assoggettati a tassazione separata
il trattamento di fine rapporto di cui all’art. 2120 cod. civ. e le indennità
equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di
lavoro dipendente, nonché le altre indennità percepite una volta tanto in
dipendenza della cessazione del rapporto.
L’incentivo
all’esodo non ha natura liberale, ma costituisce una vera e propria
controprestazione effettuata per ottenere il consenso del lavoratore alla
risoluzione anticipata del rapporto di lavoro (Cassazione Sezione Tributaria n.
864 del 22 gennaio 2001, Pres. Finocchiaro, Rel. Amari).