Il lavoratore ha diritto di fruire
delle ferie arretrate e può rifiutare l’indennità sostitutiva.
Tranne che nel caso di difficoltà
organizzative aziendali (Cassazione Sezione Lavoro n. 2569 del 21 febbraio
2001, Pres. Santojanni, Rel. Guglielmucci).
M.C.,
dipendente della Snamprogetti, ha chiesto nel 1996 al Pretore di Milano di
condannare la datrice di lavoro a fargli fruire di 80 giorni di ferie non
goduti negli anni precedenti, precisando che egli non intendeva ottenere la
relativa indennità sostitutiva, bensì l’effettivo godimento del riposo. Il
Pretore ha riconosciuto che effettivamente il lavoratore non aveva fruito
dell’intero periodo di ferie spettantegli e, applicata la prescrizione
quinquennale, ha condannato l’azienda a pagargli l’indennità sostitutiva di 20
giorni di ferie non godute.
M.C. ha
proposto appello, sostenendo di avere diritto non all’indennità sostitutiva,
bensì all’effettiva fruizione delle ferie. Il Tribunale ha rigettato
l’impugnazione, affermando che il lavoratore, se non fruisce delle ferie
nell’anno in cui si maturano, ha diritto soltanto all’indennità sostitutiva.
La Suprema
Corte (Sezione Lavoro n. 2569 del 21 febbraio 2001, Pres. Santojanni, Rel.
Guglielmucci), ha accolto il ricorso del lavoratore, affermando che, in caso di
mancato godimento delle ferie, il lavoratore ha diritto di ottenere il
risarcimento del danno in forma specifica, ossia l’effettivo godimento dei
riposi e può pertanto rifiutare l’indennità sostitutiva. La Corte ha affermato
che in materia deve trovare applicazione l’art. 2058 cod. civ., secondo cui “il
danneggiato può chiedere la reintegrazione in forma specifica, qualora sia in
tutto o in parte possibile; tuttavia il Giudice può disporre che il
risarcimento avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione in forma
specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore”.
Questa norma, ha osservato la Corte, concerne la
responsabilità extracontrattuale, ma ha valore di principio generale; d’altra
parte, in materia di diritti attinenti all’integrità psico-fisica e, più in
generale, agli interessi esistenziali del lavoratore, il datore di lavoro
risponde per responsabilità extracontrattuale, oltre che contrattuale.
L’art. 36
della Costituzione pone il principio della irrinunciabilità delle ferie, che,
come è stato affermato ripetutamente dalla Corte Costituzionale, comporta
l’effettiva fruizione del riposo; pertanto, ha affermato la Cassazione,
eventuali clausole contrattuali individuali o collettive che prevedano il pagamento
di un’indennità sostitutiva delle ferie, devono ritenersi nulle; solo se
sussistono nell’ambito aziendale comprovate difficoltà che impediscano di
consentire la fruizione effettiva delle ferie in un momento successivo, può
farsi luogo alla corresponsione dell’indennità sostitutiva.