Fonte: http://www.legge-e-giustizia.it
UN CALO DI COMMESSE PER CRISI DI MERCATO NON GIUSTIFICA LA SOSPENSIONE DEI DIPENDENTI DAL LAVORO, IN CASO DI MANCATA CONCESSIONE DEL TRATTAMENTO DI CIG
L’accordo
con le organizzazioni sindacali è efficace solo se ratificato dai singoli lavoratori
(Cassazione Sezione Lavoro n. 831 del 20 gennaio 2001, Pres. Ianniruberto, Rel.
Picone).
Nell’estate
del 1991 la società Universalpa di Termini Imerese ha comunicato alle
organizzazioni sindacali di trovarsi nella necessità di sospendere dal lavoro,
con richiesta di collocamento in cassa integrazione, un certo numero di
dipendenti, a causa di un calo delle commesse e di una crisi di mercato. E’
seguita la firma di un verbale di accordo sindacale che dava atto della
convergenza delle parti “sui motivi addotti dalla società per la contrazione
produttiva e per la richiesta di cig”.
P.V. ed
altri dipendenti sono stati conseguentemente sospesi dal lavoro per vari
periodi compresi nell’arco di tempo fra il settembre 1991 e il giugno 1993, ma
l’Inps ha negato all’azienda l’ammissione al trattamento di cig. I lavoratori
hanno chiesto al Pretore di condannare l’azienda al pagamento dell’intera
retribuzione loro dovuta per i periodi di sospensione. La società si è difesa
sostenendo di avere proposto ricorso al Comitato centrale Inps contro il
diniego del trattamento di cig. Il Pretore ha accolto la domanda dei
lavoratori. L’azienda ha proposto appello sostenendo, tra l’altro, di essersi
trovata nell’impossibilità di impiegare e retribuire i dipendenti per effetto
della crisi di mercato e di avere comunque raggiunto un accordo con le
organizzazioni sindacali per la sospensione dei lavoratori. Il Tribunale ha
rigettato l’appello affermando che la diminuzione di commesse e la crisi di
mercato, in quanto rientranti nel normale rischio di impresa, non potevano
essere addotte dall’azienda come causa di impossibilità di utilizzare i
dipendenti e quindi di retribuirli. Inoltre il Tribunale ha rilevato che
l’esistenza di un accordo con le organizzazioni sindacali sulla sospensione,
oltre ad essere stata indicata per la prima volta in appello, non risultava dal
verbale prodotto e che comunque il preteso accordo non era stato ratificato dai
singoli lavoratori.
La Suprema
Corte (Sezione Lavoro n. 831 del 20 gennaio 2001, Pres. Ianniruberto, Rel.
Picone) ha rigettato il ricorso dell’azienda, ricordando la sua costante
giurisprudenza secondo cui, ove il datore di lavoro non ottenga dall’Inps
l’ammissione al trattamento di Cassa integrazione, esso è tenuto a
corrispondere ai lavoratori sospesi l’intera retribuzione.
L’accordo
con le organizzazioni sindacali per la sospensione dei dipendenti dal lavoro –
ha precisato la Corte – può essere ritenuto efficace, in mancanza di
concessione della cig, soltanto se i lavoratori interessati abbiano conferito
specificamente ai rappresentanti sindacali l’incarico di stipularlo, oppure
abbiano ratificato il loro operato, trattandosi di accordo che incide
immediatamente sui contratti individuali di lavoro e sui diritti di cui i
singoli sono già titolari. La Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia
correttamente escluso per l’imprenditore, l’esistenza di una situazione di
impossibilità ad adempiere, affermando che le contingenze di mercato rientrano
nel normale rischio di impresa.