Fonte: http://www.legge-e-giustizia.it

 

UN CALO DI COMMESSE PER CRISI DI MERCATO NON GIUSTIFICA LA SOSPENSIONE DEI DIPENDENTI DAL LAVORO, IN CASO DI MANCATA CONCESSIONE DEL TRATTAMENTO DI CIG

L’accordo con le organizzazioni sindacali è efficace solo se ratificato dai singoli lavoratori (Cassazione Sezione Lavoro n. 831 del 20 gennaio 2001, Pres. Ianniruberto, Rel. Picone).

 

Nell’estate del 1991 la società Universalpa di Termini Imerese ha comunicato alle organizzazioni sindacali di trovarsi nella necessità di sospendere dal lavoro, con richiesta di collocamento in cassa integrazione, un certo numero di dipendenti, a causa di un calo delle commesse e di una crisi di mercato. E’ seguita la firma di un verbale di accordo sindacale che dava atto della convergenza delle parti “sui motivi addotti dalla società per la contrazione produttiva e per la richiesta di cig”.

P.V. ed altri dipendenti sono stati conseguentemente sospesi dal lavoro per vari periodi compresi nell’arco di tempo fra il settembre 1991 e il giugno 1993, ma l’Inps ha negato all’azienda l’ammissione al trattamento di cig. I lavoratori hanno chiesto al Pretore di condannare l’azienda al pagamento dell’intera retribuzione loro dovuta per i periodi di sospensione. La società si è difesa sostenendo di avere proposto ricorso al Comitato centrale Inps contro il diniego del trattamento di cig. Il Pretore ha accolto la domanda dei lavoratori. L’azienda ha proposto appello sostenendo, tra l’altro, di essersi trovata nell’impossibilità di impiegare e retribuire i dipendenti per effetto della crisi di mercato e di avere comunque raggiunto un accordo con le organizzazioni sindacali per la sospensione dei lavoratori. Il Tribunale ha rigettato l’appello affermando che la diminuzione di commesse e la crisi di mercato, in quanto rientranti nel normale rischio di impresa, non potevano essere addotte dall’azienda come causa di impossibilità di utilizzare i dipendenti e quindi di retribuirli. Inoltre il Tribunale ha rilevato che l’esistenza di un accordo con le organizzazioni sindacali sulla sospensione, oltre ad essere stata indicata per la prima volta in appello, non risultava dal verbale prodotto e che comunque il preteso accordo non era stato ratificato dai singoli lavoratori.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 831 del 20 gennaio 2001, Pres. Ianniruberto, Rel. Picone) ha rigettato il ricorso dell’azienda, ricordando la sua costante giurisprudenza secondo cui, ove il datore di lavoro non ottenga dall’Inps l’ammissione al trattamento di Cassa integrazione, esso è tenuto a corrispondere ai lavoratori sospesi l’intera retribuzione.

L’accordo con le organizzazioni sindacali per la sospensione dei dipendenti dal lavoro – ha precisato la Corte – può essere ritenuto efficace, in mancanza di concessione della cig, soltanto se i lavoratori interessati abbiano conferito specificamente ai rappresentanti sindacali l’incarico di stipularlo, oppure abbiano ratificato il loro operato, trattandosi di accordo che incide immediatamente sui contratti individuali di lavoro e sui diritti di cui i singoli sono già titolari. La Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia correttamente escluso per l’imprenditore, l’esistenza di una situazione di impossibilità ad adempiere, affermando che le contingenze di mercato rientrano nel normale rischio di impresa.