Fonte: http://www.legge-e-giustizia.it
IL LAVORATORE NON HA DIRITTO DI
ESSERE TRASFERITO IN ALTRA CITTA’ PER INIZIARE L’ASSISTENZA DI UN FAMILIARE
PORTATORE DI HANDICAP – La tutela prevista dalla legge è
diretta ad evitare l’interruzione di un’assistenza già in atto (Cassazione
Sezione Lavoro n. 829 del 20 gennaio 2001).
G.C., dipendente dell’Azienda
Siciliana Trasporti, addetto all’agenzia di Catania, ha chiesto alla datrice di
lavoro di essere trasferito a Palermo, luogo di residenza di una sua sorella
affetta da grave forma di tetralgia spastica con oligofrenia grave, invalida al
100%.
Egli ha invocato l’art. 33 della
legge 4.2.1992 n. 104 che assicura il diritto di scelta della sede lavorativa
al dipendente che assista un familiare handicappato, sostenendo di aver dovuto
trasferire la propria residenza anagrafica ed effettiva a Palermo, in quanto i
suoi genitori, che in precedenza provvedevano all’assistenza della malata, non
erano più in grado di farlo a causa dell’età avanzata.
Il Pretore ha accolto la domanda
dichiarando il diritto del ricorrente ad essere trasferito presso l’Agenzia di
Palermo e la sua decisione è stata confermata, in grado di appello, dal
Tribunale di Palermo.
L’Azienda Siciliana Trasporti ha
proposto ricorso per cassazione censurando la decisione del Tribunale per avere
erroneamente interpretato l’art. 33 della legge n. 104 del 1992. L’azienda ha
sostenuto che la legge riconosce al lavoratore che assiste con continuità un
familiare handicappato il diritto di scegliere ove possibile la sede di lavoro
più vicina al proprio domicilio solo al momento dell’assunzione, nonché il
diritto di non essere trasferito senza il suo consenso.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro
n. 829 del 20 gennaio 2001) ha accolto il ricorso. In base all’art. 33 della
legge 4.2.1992 n. 104 - ha ricordato la Corte - il genitore o familiare
lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con
continuità un parente o affine entro il terzo grado handicappato, ha diritto di
scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e
non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede. Questa
disposizione – ha osservato la Corte – tende ad assicurare il mantenimento del
rapporto di assistenza tra il lavoratore e il familiare handicappato ed ha lo
scopo di evitare l’interruzione di tale rapporto. Pertanto essa non può essere
interpretata nel senso di riconoscere il diritto al trasferimento a un
lavoratore che dopo avere prestato servizio in una città diversa da quella di
residenza del familiare handicappato, chieda il trasferimento per potere
iniziare un’attività di assistenza in precedenza non svolta.