Fonte: http://www.legge-e-giustizia.it

 

IL LAVORATORE NON HA DIRITTO DI ESSERE TRASFERITO IN ALTRA CITTA’ PER INIZIARE L’ASSISTENZA DI UN FAMILIARE PORTATORE DI HANDICAP La tutela prevista dalla legge è diretta ad evitare l’interruzione di un’assistenza già in atto (Cassazione Sezione Lavoro n. 829 del 20 gennaio 2001).

                                                                                                                                                       

G.C., dipendente dell’Azienda Siciliana Trasporti, addetto all’agenzia di Catania, ha chiesto alla datrice di lavoro di essere trasferito a Palermo, luogo di residenza di una sua sorella affetta da grave forma di tetralgia spastica con oligofrenia grave, invalida al 100%.

Egli ha invocato l’art. 33 della legge 4.2.1992 n. 104 che assicura il diritto di scelta della sede lavorativa al dipendente che assista un familiare handicappato, sostenendo di aver dovuto trasferire la propria residenza anagrafica ed effettiva a Palermo, in quanto i suoi genitori, che in precedenza provvedevano all’assistenza della malata, non erano più in grado di farlo a causa dell’età avanzata.

Il Pretore ha accolto la domanda dichiarando il diritto del ricorrente ad essere trasferito presso l’Agenzia di Palermo e la sua decisione è stata confermata, in grado di appello, dal Tribunale di Palermo.

L’Azienda Siciliana Trasporti ha proposto ricorso per cassazione censurando la decisione del Tribunale per avere erroneamente interpretato l’art. 33 della legge n. 104 del 1992. L’azienda ha sostenuto che la legge riconosce al lavoratore che assiste con continuità un familiare handicappato il diritto di scegliere ove possibile la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio solo al momento dell’assunzione, nonché il diritto di non essere trasferito senza il suo consenso.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 829 del 20 gennaio 2001) ha accolto il ricorso. In base all’art. 33 della legge 4.2.1992 n. 104 - ha ricordato la Corte - il genitore o familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o affine entro il terzo grado handicappato, ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede. Questa disposizione – ha osservato la Corte – tende ad assicurare il mantenimento del rapporto di assistenza tra il lavoratore e il familiare handicappato ed ha lo scopo di evitare l’interruzione di tale rapporto. Pertanto essa non può essere interpretata nel senso di riconoscere il diritto al trasferimento a un lavoratore che dopo avere prestato servizio in una città diversa da quella di residenza del familiare handicappato, chieda il trasferimento per potere iniziare un’attività di assistenza in precedenza non svolta.