In caso di necessità urgente di cura il malato, ove
non sia possibile avvalersi di una struttura convenzionata, può farsi
ricoverare in una clinica provata, senza previa autorizzazione della ASL e
ottenere il rimborso delle spese.
Un diritto fondato sull’art. 32 della Costituzione
(Cassazione Sezione Lavoro n. 2444 del 20 febbraio 2001, Pres. Trezza, Rel.
Stile).
Nell’ottobre
del 1995 S.C., colpito da infarto acuto del miocardio, è stato in un primo
tempo ricoverato presso il Policlinico di Ponte S. Pietro, in provincia di
Bergamo e successivamente, il 9 novembre 1995 inviato al Centro Cardiologico
Fondazione Monzino di Milano per essere sottoposto ad intervento
cardiochirurgico. Il Centro Monzino lo ha dimesso in quanto non era in grado di
effettuare in tempi brevi l’intervento.
S.C. ha
cercato di farsi operare, con la necessaria urgenza, in altra clinica
convenzionata con la USL, ma non v’è riuscito. Pertanto egli si è rivolto alla
Casa di Cura non convenzionata “La Madonnina” dove è stato sottoposto
all’intervento il 28 novembre 1995 e ricoverato per il recupero post
operatorio.
Per
l’assistenza ricevuta nella clinica “La Madonnina” C.S. ha dovuto pagare circa
73 milioni, somma di cui ha chiesto il rimborso alla USL n. 11 di Ponte S.
Pietro, ottenendone un rifiuto.
Egli ha
pertanto chiesto al Pretore di Bergamo, in funzione del giudice del lavoro, la
condanna della USL a rimborsargli la somma di lire 60 milioni, pari all’80%
dell’importo versato, in base all’art. 4 della legge regionale n. 36 del 1993.
La USL,
oltre ad eccepire il difetto di giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria
e l’incompetenza per materia del giudice del lavoro, si è difesa sostenendo
che, per avere diritto al rimborso, il paziente avrebbe dovuto chiedere
preventivamente l’autorizzazione al ricovero in casa di cura non convenzionata.
Il
Pretore, dopo avere assunto una consulenza tecnica medico-legale, ha condannato
nell’aprile 1998 la USL al pagamento in favore di C.S. della somma di lire 50
milioni a titolo di rimborso delle spese sostenute presso la casa di cura La
Madonnina, oltre gli interessi dal 121° giorno della domanda amministrativa di
rimborso al saldo.
Questa
decisione è stata confermata, in grado di appello, dal Tribunale di Bergamo,
che ha rilevato, in base alla consulenza tecnica svolta nel giudizio di primo
grado, che il ricovero doveva ritenersi necessitato da ragioni di urgenza, per
pericolo di vita o di aggravamento della malattia o di non adeguata guarigione.
In tale
situazione – ha affermato il Tribunale – la mancanza di autorizzazione
preventiva al ricovero da parte della USL non escludeva il riconoscimento del
diritto del paziente ad un concorso alle spese sostenute in base all’art. 32
della Costituzione, che tutela la salute come bene primario.
La Suprema
Corte (Sezione Lavoro n. 2444 del 20 febbraio 2001, Pres. Trezza, Rel. Stile)
ha rigettato il ricorso della USL. Il diritto dei cittadini all’assistenza
sanitaria – ha affermato la Corte - trova il suo fondamento nell’art. 32, primo
comma, della Costituzione che, ribadendo un principio già esistente
nell’ordinamento giuridico, ha esplicitamente enunciato che il diritto primario
alla tutela della salute, quale “fondamentale diritto dell’individuo”, rientra
fra quelli inviolabili della persona ed è oggetto, pertanto, di incondizionata
protezione.
Nell’ipotesi
in cui a fondamento della domanda di un assistito dal servizio sanitario
nazionale, rivolta ad ottenere il rimborso di spese ospedaliere non
preventivamente autorizzate dalla Regione, vengano dedotte ragioni di urgenza
(che comportano per l’assistito pericoli di vita o di aggravamento della
malattia o di non adeguata guarigione, evitabili soltanto con cure tempestive
non ottenibili dalla struttura pubblica) – ha osservato la Corte - manca ogni
potere autorizzatorio discrezionale della pubblica amministrazione, non essendo
rilevante in contrario la eventuale discrezionalità tecnica nell’apprezzamento
del motivo di urgenza; infatti oggetto della domanda è il diritto primario e
fondamentale alla salute, il cui necessario temperamento con altri interessi,
pure costituzionalmente protetti (quali la esistenza delle risorse del servizio
sanitario nazionale con le conseguenti legittime limitazioni con leggi,
regolamenti ed atti amministrativi generali), non vale a privarlo della
consistenza di diritto soggettivo perfetto, tutelabile innanzi al giudice
ordinario.
Nella
specie – ha rilevato la Corte - il Tribunale di Bergamo, condividendo la
valutazione del Pretore, fondata sulla espletata consulenza tecnica, ha
accertato che l’intervento doveva essere praticato sollecitamente, pena la
compromissione in maniera definitiva del risultato dell’intervento medesimo,
pervenendo quindi all’accertamento che nel caso in esame si verteva in “un vero
stato di necessità di intervento”.