Il licenziamento del lavoratore per scarso rendimento può essere giustificato in caso di inadempienza agli obblighi derivanti dal contratto di lavoro – Nella valutazione del suo comportamento deve farsi riferimento all’attività media degli altri dipendenti del settore
Lo scarso rendimento del
lavoratore può giustificare il licenziamento per notevole inadempimento agli
obblighi derivanti dal contratto di lavoro.
Nella valutazione
dell’inadempienza si deve fare riferimento a parametri rapportati all’attività
media degli altri dipendenti del medesimo settore. Il fatto che in precedenza
il lavoratore abbia subito sanzioni minori per scarso rendimento e ciò non lo
abbia indotto a modificare il suo comportamento concorre a determinare la
gravità dell’inadempimento (Cassazione Sezione Lavoro n. 2448 del 20 febbraio
2001, Pres. Grieco, Rel. Mileo).