Il licenziamento del lavoratore per scarso rendimento può essere giustificato in caso di inadempienza agli obblighi derivanti dal contratto di lavoro – Nella valutazione del suo comportamento deve farsi riferimento all’attività media degli altri dipendenti del settore

 

Lo scarso rendimento del lavoratore può giustificare il licenziamento per notevole inadempimento agli obblighi derivanti dal contratto di lavoro.

Nella valutazione dell’inadempienza si deve fare riferimento a parametri rapportati all’attività media degli altri dipendenti del medesimo settore. Il fatto che in precedenza il lavoratore abbia subito sanzioni minori per scarso rendimento e ciò non lo abbia indotto a modificare il suo comportamento concorre a determinare la gravità dell’inadempimento (Cassazione Sezione Lavoro n. 2448 del 20 febbraio 2001, Pres. Grieco, Rel. Mileo).