Fonte: http://www.legge-e-giustizia.it

 

LA MOGLIE COSTRETTA A DIMETTERSI PER POTER ASSISTERE IL CONIUGE RIMASTO GRAVEMENTE INFORTUNATO IN UN INCIDENTE STRADALE HA DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO BIOLOGICO, PATRIMONIALE, MORALE ED ESISTENZIALE

L’autore dell’illecito è direttamente responsabile anche nei suoi confronti (Cassazione Sezione Terza Civile n. 1516 del 2 febbraio 2001, Pres. Favara, Rel. Petti).

 

L’insegnante C.R. è stata costretta a dimettersi, con anticipo di sette anni rispetto al limite di età, per potere assistere il marito L.G. che ha riportato un trauma cranico e altre gravi lesioni per essere stato investito sulle strisce pedonali da un’Alfetta dei Carabinieri.

In particolare l’incidente ha prodotto a L.G. un’encefalopatia traumatica che ha determinato l’insorgenza di una sindrome psichico organica deteriorativa, con fenomenologia neurologica e psichiatrica tale da comportare un grave deterioramento della sfera intellettiva nonché disturbi nella sfera emozionale.

La signora C.R. ha chiesto al Tribunale di Palermo di condannare il Ministero della Difesa a risarcirle il danno biologico, patrimoniale (per il precoce pensionamento) e morale derivatole dall’incidente subito da suo marito.

Sia il Tribunale che, in secondo grado, la Corte d’Appello di Palermo, hanno ritenuto la domanda priva di fondamento in quanto hanno escluso l’esistenza di un nesso causale fra l’illecito commesso dal responsabile dell’incidente e i danni subiti dalla moglie dell’infortunato.

C.R. ha proposto ricorso per cassazione sostenendo la disapplicazione da parte della Corte d’Appello delle regole che disciplinano la responsabilità civile.

La Suprema Corte (Sezione Terza Civile n. 1516 del 2 febbraio 2001, Pres. Favara, Rel. Petti) ha accolto il ricorso. In questo caso – ha affermato la Corte - il nesso di causalità rispetto alla condotta illecita si pone non in termini di causalità materiale ma di causalità giuridica, posto che il conducente dell’auto che guida spericolatamente e imprudentemente ben può prevedere che la vittima sia un padre di famiglia e che dunque le conseguenze dell’evento possano essere plurioffensive.

Deve applicarsi in materia – ha precisato la Cassazione – il principio della colpa cosciente, ben noto alla dottrina penale, ma che bene si adatta alla identificazione della colpa civile.

La Suprema Corte ha anche affermato il diritto della ricorrente al risarcimento del danno morale, osservando che lo stretto congiunto, convivente e/o solidale (per la doverosa assistenza) con la vittima primaria, riceve immediatamente un danno conseguenziale di varia natura: morale, biologico, patrimoniale e, secondo recente dottrina e giurisprudenza, anche esistenziale.