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LA MOGLIE COSTRETTA A DIMETTERSI PER POTER ASSISTERE IL CONIUGE RIMASTO GRAVEMENTE INFORTUNATO IN UN INCIDENTE STRADALE HA DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO BIOLOGICO, PATRIMONIALE, MORALE ED ESISTENZIALE
L’autore dell’illecito
è direttamente responsabile anche nei suoi confronti (Cassazione Sezione Terza
Civile n. 1516 del 2 febbraio 2001, Pres. Favara, Rel. Petti).
L’insegnante
C.R. è stata costretta a dimettersi, con anticipo di sette anni rispetto al
limite di età, per potere assistere il marito L.G. che ha riportato un trauma
cranico e altre gravi lesioni per essere stato investito sulle strisce pedonali
da un’Alfetta dei Carabinieri.
In
particolare l’incidente ha prodotto a L.G. un’encefalopatia traumatica che ha
determinato l’insorgenza di una sindrome psichico organica deteriorativa, con
fenomenologia neurologica e psichiatrica tale da comportare un grave
deterioramento della sfera intellettiva nonché disturbi nella sfera emozionale.
La signora
C.R. ha chiesto al Tribunale di Palermo di condannare il Ministero della Difesa
a risarcirle il danno biologico, patrimoniale (per il precoce pensionamento) e
morale derivatole dall’incidente subito da suo marito.
Sia il
Tribunale che, in secondo grado, la Corte d’Appello di Palermo, hanno ritenuto
la domanda priva di fondamento in quanto hanno escluso l’esistenza di un nesso
causale fra l’illecito commesso dal responsabile dell’incidente e i danni
subiti dalla moglie dell’infortunato.
C.R. ha
proposto ricorso per cassazione sostenendo la disapplicazione da parte della
Corte d’Appello delle regole che disciplinano la responsabilità civile.
La Suprema
Corte (Sezione Terza Civile n. 1516 del 2 febbraio 2001, Pres. Favara, Rel.
Petti) ha accolto il ricorso. In questo caso – ha affermato la Corte - il nesso
di causalità rispetto alla condotta illecita si pone non in termini di
causalità materiale ma di causalità giuridica, posto che il conducente
dell’auto che guida spericolatamente e imprudentemente ben può prevedere che la
vittima sia un padre di famiglia e che dunque le conseguenze dell’evento
possano essere plurioffensive.
Deve
applicarsi in materia – ha precisato la Cassazione – il principio della colpa
cosciente, ben noto alla dottrina penale, ma che bene si adatta alla identificazione
della colpa civile.
La Suprema Corte ha anche affermato il diritto della ricorrente al risarcimento del danno morale, osservando che lo stretto congiunto, convivente e/o solidale (per la doverosa assistenza) con la vittima primaria, riceve immediatamente un danno conseguenziale di varia natura: morale, biologico, patrimoniale e, secondo recente dottrina e giurisprudenza, anche esistenziale.