Fonte: http://www.legge-e-giustizia.it
Menomazioni, deturpazioni,
impotenze sessuali, malattie nervose e mentali, insonnia e ogni altro genere di
lesioni (anche se non invalidanti) dell’integrità corporale e psichica della
persona, costituiscono danno biologico – Rientrano in questa definizione anche
i postumi micro-permanenti da infortunio sul lavoro.
Il
c.d. danno biologico è rappresentato dalla lesione all’integrità psico-fisica e
cioè alla persona in sé e per sé considerata in quanto ricadente sul “valore uomo”
in tutta la sua concreta dimensione, sicché rilevano in termini di tale danno
menomazioni, deturpazioni, impotenze sessuali, malattie nervose, insonnia,
malattie mentali ed ogni altro genere di lesioni (importanti o meno invalidità)
dell’integrità corporale e mentale della persona. Il danno biologico va
risarcito quale danno rilevante in sé, e distinto sia rispetto ai danni morali
propriamente detti sia rispetto alle conseguenze negative di carattere
patrimoniale che da esso possono scaturire e che, se riscontrabili nella realtà
fattuale, vanno liquidati in via autonoma.
Il danno biologico costituisce
l’evento pregiudizievole alla salute, configurando cioè un danno-evento interno
alla struttura della fattispecie lesiva, mentre i danni morali subiettivi
(consistenti in ingiuste perturbazioni dell’animo ed in sensazioni dolorose) ed
i danni patrimoniali appartengono alla categoria del danno-conseguenza in senso
stretto. In tale ottica, l’ingiustizia del danno biologico e la conseguente
risarcibilità sono fatti dipendere dal collegamento tra l’art. 32 Cost. (che
tutela la salute come fondamentale diritto alla persona umana) e l’art. 2043
cod. civ. e più specificamente dall’integrazione di quest’ultima disposizione,
costituente “norma in bianco”, con il precetto costituzionale.
I danni morali soggettivi, invece, conseguenziali al
danno biologico, sono considerati dall’art. 2059 cod. civ., che prevede, la
loro risarcibilità in presenza, nel fatto generatore, dei caratteri del reato.
Pertanto in caso di infortunio sul lavoro, ove il consulente tecnico abbia accertato la permanenza di postumi, sia pur modesti (dolore, lassità di un legamento) qualificati quali micropermanenti (2% dell’invalidità totale) il giudice di merito deve tener conto di tali postumi come danno biologico e stabilire il relativo risarcimento (Cassazione Sezione Lavoro n. 456 del 15 gennaio 2001, Pres. Trezza, Rel. Stile).