La soppressione di un reparto può essere insufficiente a giustificare il licenziamento degli addetti.

In caso di riduzione del personale (Cassazione Sezione Lavoro n. 2188 del 15 febbraio 2001, Pres. Amirante, Rel. De Matteis).

Nel marzo del 1993 la società Saima Industrie Meccaniche di Verona ha eseguito un licenziamento per riduzione di personale motivato con riferimento ad un prolungato stato di crisi ed alla necessità di ristrutturazione dell’organizzazione produttiva con soppressione o ridimensionamento di alcuni reparti.
B.S. ed altri dipendenti licenziati si sono rivolti al Pretore del Lavoro di Verona sostenendo l’illegittimità del licenziamento per inesistenza di una stabile riduzione dell’attività economica e per violazione delle norme sui criteri di scelta dei lavoratori da licenziare.

Il Pretore ha rigettato la domanda e la sua decisione è stata confermata, in grado di appello, dal Tribunale di Verona. Il Tribunale ha rilevato che l’azienda, prima di procedere al licenziamento, aveva fatto ricorso allo strumento della cassa integrazione per il periodo massimo consentito, che il valore complessivo degli ordini acquisiti era calato enormemente e che a seguito dei licenziamenti era stato di fatto attuato un programma di ristrutturazione dell’organizzazione produttiva per tenere conto sia della riduzione delle commesse sia delle necessità di una minore spesa complessiva per il personale dipendente.

In ordine alla scelta del personale da licenziare, il Tribunale ha ritenuto che l’azienda abbia fatto correttamente riferimento alle esigenze di ordine organizzativo, licenziando il personale addetto ai reparti soppressi o ridimensionati.

I lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione. La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 2188 del 15 febbraio 2001, Pres. Amirante, Rel. De Matteis), mentre ha ritenuto validamente motivata la decisione del Tribunale relativa all’esistenza dei presupposti per il licenziamento collettivo, ha accolto il ricorso dei lavoratori nella parte relativa alla scelta del personale da licenziare.

Quando, come nel caso in esame, l’azienda non è divisa in singole unità produttive – ha osservato la Corte – la scelta dei lavoratori da licenziare non può essere motivata soltanto con riferimento alla loro appartenenza a reparti soppressi o ridimensionati, in quanto essa deve essere operata nell’ambito di tutti i dipendenti dell’azienda. Pertanto la Corte ha ritenuto che il Tribunale avrebbe dovuto accertare se i licenziati fossero portatori di specifiche professionalità non comparabili con quelle di altri dipendenti. Inoltre – ha affermato la Corte – il Tribunale avrebbe dovuto porre a carico dell’azienda l’onere della prova in merito alla corretta applicazione dei criteri di scelta.