La
soppressione di un reparto può essere insufficiente a giustificare il licenziamento
degli addetti.
In caso di riduzione del personale (Cassazione Sezione
Lavoro n. 2188 del 15 febbraio 2001, Pres. Amirante, Rel. De Matteis).
Nel marzo
del 1993 la società Saima Industrie Meccaniche di Verona ha eseguito un
licenziamento per riduzione di personale motivato con riferimento ad un
prolungato stato di crisi ed alla necessità di ristrutturazione
dell’organizzazione produttiva con soppressione o ridimensionamento di alcuni
reparti.
B.S. ed altri dipendenti licenziati si sono rivolti al Pretore del
Lavoro di Verona sostenendo l’illegittimità del licenziamento per inesistenza
di una stabile riduzione dell’attività economica e per violazione delle norme
sui criteri di scelta dei lavoratori da licenziare.
Il Pretore
ha rigettato la domanda e la sua decisione è stata confermata, in grado di
appello, dal Tribunale di Verona. Il Tribunale ha rilevato che l’azienda, prima
di procedere al licenziamento, aveva fatto ricorso allo strumento della cassa
integrazione per il periodo massimo consentito, che il valore complessivo degli
ordini acquisiti era calato enormemente e che a seguito dei licenziamenti era
stato di fatto attuato un programma di ristrutturazione dell’organizzazione
produttiva per tenere conto sia della riduzione delle commesse sia delle
necessità di una minore spesa complessiva per il personale dipendente.
In ordine
alla scelta del personale da licenziare, il Tribunale ha ritenuto che l’azienda
abbia fatto correttamente riferimento alle esigenze di ordine organizzativo,
licenziando il personale addetto ai reparti soppressi o ridimensionati.
I
lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione. La Suprema Corte (Sezione
Lavoro n. 2188 del 15 febbraio 2001, Pres. Amirante, Rel. De Matteis), mentre
ha ritenuto validamente motivata la decisione del Tribunale relativa
all’esistenza dei presupposti per il licenziamento collettivo, ha accolto il
ricorso dei lavoratori nella parte relativa alla scelta del personale da
licenziare.
Quando,
come nel caso in esame, l’azienda non è divisa in singole unità produttive – ha
osservato la Corte – la scelta dei lavoratori da licenziare non può essere
motivata soltanto con riferimento alla loro appartenenza a reparti soppressi o
ridimensionati, in quanto essa deve essere operata nell’ambito di tutti i
dipendenti dell’azienda. Pertanto la Corte ha ritenuto che il Tribunale avrebbe
dovuto accertare se i licenziati fossero portatori di specifiche
professionalità non comparabili con quelle di altri dipendenti. Inoltre – ha
affermato la Corte – il Tribunale avrebbe dovuto porre a carico dell’azienda
l’onere della prova in merito alla corretta applicazione dei criteri di scelta.