IL LAVORATORE PUO’ VALIDAMENTE TRANSIGERE SUL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO PER OMESSO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Anche prima di andare in pensione (Cassazione Sezione Lavoro n. 3963 del 20 marzo 2001, Pres. Genghini, Rel. Mercurio).

Ermes Q. ha lavorato in condizione di subordinazione presso l’impresa di costruzioni gestita da Gianni D. dal 4 agosto 1960 all’11 aprile 1964. Fino all’agosto 1963 l’impresa non ha versato i contributi previdenziali. Al termine del rapporto, nell’aprile del 1964, tra le parti è intervenuto, davanti all’Ufficio del Lavoro, un accordo conciliativo con il quale il lavoratore, a fronte del pagamento di una somma, ha rinunciato ai diritti relativi al periodo agosto 1960 – agosto 1963, ivi compreso il diritto al risarcimento del danno per omesso versamento dei contributi previdenziali. Nel 1995, dopo essere andato in pensione, Ermes Q. ha agito nei confronti di Gianni D. davanti al Pretore di Mantova, chiedendo il risarcimento del danno per l’omesso versamento dei contributi previdenziali nel periodo agosto 1960 – agosto 1963.

Gianni D. si è difeso sostenendo, tra l’altro, che la domanda era preclusa dalla conciliazione sottoscritta nell’aprile 1964. Ermes Q. ha replicato che quella conciliazione doveva ritenersi, sul punto, inefficace, perché all’epoca il danno da omesso versamento dai contributi previdenziali non si era ancora verificato; infatti egli aveva risentito negativamente dell’omissione soltanto quando nel 1995 gli era stata corrisposta una pensione inferiore a quella che avrebbe potuto percepire se i contributi fossero stati versati anche nel periodo 1960-1963.

Sia il Pretore che, in grado di appello, il Tribunale di Mantova hanno ritenuta infondata la domanda del lavoratore. Il Tribunale ha affermato la piena validità della transazione avvenuta nel 1964.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 3963 del 20 marzo 2001, Pres. Genghini, Rel. Mercurio) ha rigettato il ricorso del lavoratore, affermando che, seppure il danno da omesso versamento dei contributi si verifica soltanto al momento del collocamento in pensione, il lavoratore ha diritto, anche prima di tale momento, di agire nei confronti del datore di lavoro per ottenerne la condanna generica al risarcimento, volta ad accertare la potenzialità della omissione contributiva a provocare danno. Pertanto – ha affermato la Corte – il diritto ad agire giudizialmente per ottenere la condanna generica al risarcimento del danno sorge in conseguenza della omissione contributiva e può formare oggetto di accordo transattivo anche prima del collocamento in pensione.