IL LAVORATORE PUO’ VALIDAMENTE
TRANSIGERE SUL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO PER OMESSO VERSAMENTO DEI
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Anche prima di andare in pensione (Cassazione
Sezione Lavoro n. 3963 del 20 marzo 2001, Pres. Genghini, Rel. Mercurio).
Ermes Q. ha lavorato in condizione di subordinazione
presso l’impresa di costruzioni gestita da Gianni D. dal 4 agosto 1960 all’11
aprile 1964. Fino all’agosto 1963 l’impresa non ha versato i contributi
previdenziali. Al termine del rapporto, nell’aprile del 1964, tra le parti è
intervenuto, davanti all’Ufficio del Lavoro, un accordo conciliativo con il
quale il lavoratore, a fronte del pagamento di una somma, ha rinunciato ai
diritti relativi al periodo agosto 1960 – agosto 1963, ivi compreso il diritto
al risarcimento del danno per omesso versamento dei contributi previdenziali.
Nel 1995, dopo essere andato in pensione, Ermes Q. ha agito nei confronti di
Gianni D. davanti al Pretore di Mantova, chiedendo il risarcimento del danno
per l’omesso versamento dei contributi previdenziali nel periodo agosto 1960 –
agosto 1963.
Gianni D. si è difeso sostenendo,
tra l’altro, che la domanda era preclusa dalla conciliazione sottoscritta
nell’aprile 1964. Ermes Q. ha replicato che quella conciliazione doveva ritenersi,
sul punto, inefficace, perché all’epoca il danno da omesso versamento dai
contributi previdenziali non si era ancora verificato; infatti egli aveva
risentito negativamente dell’omissione soltanto quando nel 1995 gli era stata
corrisposta una pensione inferiore a quella che avrebbe potuto percepire se i
contributi fossero stati versati anche nel periodo 1960-1963.
Sia il Pretore che, in grado di
appello, il Tribunale di Mantova hanno ritenuta infondata la domanda del
lavoratore. Il Tribunale ha affermato la piena validità della transazione
avvenuta nel 1964.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro
n. 3963 del 20 marzo 2001, Pres. Genghini, Rel. Mercurio) ha rigettato il
ricorso del lavoratore, affermando che, seppure il danno da omesso versamento
dei contributi si verifica soltanto al momento del collocamento in pensione, il
lavoratore ha diritto, anche prima di tale momento, di agire nei confronti del
datore di lavoro per ottenerne la condanna generica al risarcimento, volta ad
accertare la potenzialità della omissione contributiva a provocare danno.
Pertanto – ha affermato la Corte – il diritto ad agire giudizialmente per
ottenere la condanna generica al risarcimento del danno sorge in conseguenza
della omissione contributiva e può formare oggetto di accordo transattivo anche
prima del collocamento in pensione.