INTANGIBILITA’ DEL DIRITTO
ACQUISITO DAL LAVORATORE IN BASE AL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE - Non
può essere soppresso da un contratto aziendale sottoscritto dopo la cessazione
del rapporto di lavoro (Cassazione Sezione Lavoro n. 4839 del 2 aprile 2001
Pres. Ianniruberto, Rel. Lamorgese).
Per i dipendenti delle Casse di
Risparmio il contratto collettivo nazionale dell’11 aprile 1991 ha istituito un
premio annuale di produttività da corrispondersi con decorrenza dall’esercizio
1990, con modalità da definirsi in sede aziendale. Presso la Cassa di Risparmio
di Terni e di Narni è stato sottoscritto il 19 luglio 1992 un accordo
integrativo aziendale con il quale è stata confermata l’istituzione del premio
annuale di produttività introdotto dal CCNL, ma si è stabilito che esso sarebbe
stato corrisposto soltanto ai dipendenti in servizio al momento della firma
dell’accordo aziendale stesso.
Elio L. e altri due dipendenti
della Cassa di Risparmio di Terni e di Nardi, collocati in pensione nel luglio
del 1991, hanno chiesto alla ex datrice di lavoro il pagamento del premio di
produttività previsto dal contratto nazionale per il lavoro prestato dal 1
gennaio 1990 alla cessazione del rapporto, in misura di circa lire 9.000.000
per ciascuno. La Cassa ha rifiutato il pagamento, facendo presente che con
l’accordo aziendale la corresponsione del premio era stata limitata ai
dipendenti in servizio nel luglio 1992, mentre i richiedenti erano andati in
pensione nel luglio 1991.
Ne è seguito un giudizio davanti al
Pretore di Terni, che ha dato ragione ai lavoratori, ritenendo applicabile in
loro favore il contratto collettivo nazionale, entrato in vigore prima del loro
pensionamento. Questa decisione è stata riformata in grado di appello dal
Tribunale di Terni, che ha invece ritenuto applicabile l’accordo integrativo
aziendale. I lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione, sostenendo che
l’accordo aziendale non poteva sopprimere i diritti da loro acquisiti in base
al contratto nazionale.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro
n. 4839 del 2 aprile 2001 Pres. Ianniruberto, Rel. Lamorgese) ha accolto il
ricorso, affermando che il Tribunale di Terni avrebbe dovuto tener conto della regola
dell’intangibilità dei diritti quesiti, da applicarsi anche in caso di
successione tra contratti collettivi di diverso livello.
Poiché il premio di produttività
era stato istituito dal contratto nazionale dell’11 aprile 1991 con decorrenza
dall’esercizio 1990 -ha osservato la Corte- i funzionari all’epoca in servizio
avevano acquisito il diritto all’emolumento, che costituiva corrispettivo di
una prestazione già resa.