INTANGIBILITA’ DEL DIRITTO ACQUISITO DAL LAVORATORE IN BASE AL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE - Non può essere soppresso da un contratto aziendale sottoscritto dopo la cessazione del rapporto di lavoro (Cassazione Sezione Lavoro n. 4839 del 2 aprile 2001 Pres. Ianniruberto, Rel. Lamorgese).

 

Per i dipendenti delle Casse di Risparmio il contratto collettivo nazionale dell’11 aprile 1991 ha istituito un premio annuale di produttività da corrispondersi con decorrenza dall’esercizio 1990, con modalità da definirsi in sede aziendale. Presso la Cassa di Risparmio di Terni e di Narni è stato sottoscritto il 19 luglio 1992 un accordo integrativo aziendale con il quale è stata confermata l’istituzione del premio annuale di produttività introdotto dal CCNL, ma si è stabilito che esso sarebbe stato corrisposto soltanto ai dipendenti in servizio al momento della firma dell’accordo aziendale stesso.

Elio L. e altri due dipendenti della Cassa di Risparmio di Terni e di Nardi, collocati in pensione nel luglio del 1991, hanno chiesto alla ex datrice di lavoro il pagamento del premio di produttività previsto dal contratto nazionale per il lavoro prestato dal 1 gennaio 1990 alla cessazione del rapporto, in misura di circa lire 9.000.000 per ciascuno. La Cassa ha rifiutato il pagamento, facendo presente che con l’accordo aziendale la corresponsione del premio era stata limitata ai dipendenti in servizio nel luglio 1992, mentre i richiedenti erano andati in pensione nel luglio 1991.

Ne è seguito un giudizio davanti al Pretore di Terni, che ha dato ragione ai lavoratori, ritenendo applicabile in loro favore il contratto collettivo nazionale, entrato in vigore prima del loro pensionamento. Questa decisione è stata riformata in grado di appello dal Tribunale di Terni, che ha invece ritenuto applicabile l’accordo integrativo aziendale. I lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione, sostenendo che l’accordo aziendale non poteva sopprimere i diritti da loro acquisiti in base al contratto nazionale.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 4839 del 2 aprile 2001 Pres. Ianniruberto, Rel. Lamorgese) ha accolto il ricorso, affermando che il Tribunale di Terni avrebbe dovuto tener conto della regola dell’intangibilità dei diritti quesiti, da applicarsi anche in caso di successione tra contratti collettivi di diverso livello.

Poiché il premio di produttività era stato istituito dal contratto nazionale dell’11 aprile 1991 con decorrenza dall’esercizio 1990 -ha osservato la Corte- i funzionari all’epoca in servizio avevano acquisito il diritto all’emolumento, che costituiva corrispettivo di una prestazione già resa.