Fonte: http://www.legge-e-giustizia.it

 

Lo svolgimento per alcuni anni di mansioni inferiori a quelle previste dalla qualifica non comporta accettazione della dequalificazione – Non è configurabile una valida rinuncia.

 

L’assegnazione a un lavoratore di mansioni inferiori a quelle previste per la sua qualifica costituisce dequalificazione vietata dall’art. 2103 cod. civ. Il fatto che il lavoratore dequalificato svolga per alcuni anni le mansioni inferiori illegittimamente assegnategli non costituisce valida accettazione di tali mansioni, in quanto il diritto disciplinato dall’art. 2103 cod. civ. non è disponibile e ogni rinuncia ad esso è invalida (Cassazione Sezione Lavoro n. 420 del 13 gennaio 2001, Pres. De Musis, Rel. Cuoco).