Fonte: http://www.legge-e-giustizia.it
Lo svolgimento per alcuni anni di mansioni inferiori a quelle previste dalla qualifica non comporta accettazione della dequalificazione – Non è configurabile una valida rinuncia.
L’assegnazione a un lavoratore di
mansioni inferiori a quelle previste per la sua qualifica costituisce
dequalificazione vietata dall’art. 2103 cod. civ. Il fatto che il lavoratore
dequalificato svolga per alcuni anni le mansioni inferiori illegittimamente
assegnategli non costituisce valida accettazione di tali mansioni, in quanto il
diritto disciplinato dall’art. 2103 cod. civ. non è disponibile e ogni rinuncia
ad esso è invalida (Cassazione Sezione Lavoro n. 420 del 13 gennaio 2001, Pres.
De Musis, Rel. Cuoco).