Maltrattamento dei dipendenti per
stimolarne la produttività e accrescere i profitti aziendali. – Costituisce
reato punibile con la reclusione (Cassazione Sezione Sesta Penale n. 10090 del
12 marzo 2001, Pres. Sansone, Rel. Garribba).
Orlando E., capogruppo
responsabile di zona per la vendita porta a porta di prodotti per la casa,
dipendente di un’azienda commerciale gestita da Cataldo C. è stato sottoposto a
processo penale, insieme al suo principale, per maltrattamenti in danno dei
collaboratori. Il Tribunale di Milano ha accertato che Orlando E. “con
ripetute e sistematiche vessazioni fisiche e morali, consistite in schiaffi,
calci, pugni, morsi, insulti molestie sessuali e, non ultima la ricorrente
minaccia di troncare il rapporto di lavoro senza pagare le retribuzioni
pattuite (minaccia assai cogente, dato che il lavoro era svolto in nero e le
retribuzioni venivano depositate su libretti di risparmio intestati ai
lavoratori, ma tenuti dal datore di lavoro), aveva ridotto i suoi dipendenti,
tra i quali una minorenne, in uno stato di penosa sottomissione e umiliazione,
al fine di costringerli a sopportare ritmi di lavoro forsennati, essendo il
profitto dell’impresa direttamente proporzionale al volume delle vendite
effettuate”
In considerazione di ciò il
Tribunale ha condannato Orlando E. e Cataldo C. alle pene rispettivamente di
anni cinque e anni quattro di reclusione, dichiarandoli colpevoli il primo dei
reati previsti dall’art. 572 (“maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli”) e
dall’art. 610 cod. pen. (“violenza privata”) e il secondo del solo reato di
violenza privata.
La sentenza è stata confermata
dalla Corte d’Appello di Milano. I condannati hanno proposto ricorso per cassazione,
sostenendo, tra l’altro, che il rapporto di lavoro non può essere assimilato al
rapporto di convivenza familiare cui fa riferimento l’art. 572 cod. pen.
La Suprema Corte (Sezione Sesta
Penale n. 10090 del 12 marzo 2001, Pres. Sansone, Rel. Garribba) ha rigettato
il ricorso osservando che l’art. 572 cod. pen., pur essendo contraddistinto
dalla rubrica “maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli” punisce anche chi
maltratta “una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per
ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia o per l’esercizio
di una professione o di un’arte”.
Non v’è dubbio, ha affermato la
Corte, che il rapporto intersoggettivo che si instaura tra datore di lavoro e
lavoratore subordinato, essendo caratterizzato dal potere direttivo e
disciplinare che la legge attribuisce al datore nei confronti del lavoratore
dipendente, pone quest’ultimo nella condizione, specificamente prevista dalla
norma penale testé richiamata, di “persona sottoposta alla sua autorità”,
il che, sussistendo gli altri elementi previsti dalla legge, permette di configurare
a carico del datore di lavoro il reato di maltrattamenti in danno del
lavoratore dipendente.