Anche le promozioni per scelta discrezionale devono avvenire nel rispetto delle regole di correttezza.

Quando il regolamento interno o il contratto collettivo richiedono che siano valutati determinati elementi di giudizio (Cassazione Sezione Lavoro n. 1995 del 12 febbraio 2001, Pres. Genghini, Rel. Majorano).

 

P.V., dipendente del Banco di Napoli con qualifica di funzionario, grado VI, è stato escluso, nel 1987, dalla promozione alla qualifica di direttore di succursale, di grado V.

In base all’art. 47 del regolamento per il personale del Banco di Napoli le promozioni al grado V vengono effettuate “tenendo presente – al fine di una generale valutazione – gli elementi indicati dall’art. 51 ed esercitando, quindi, discrezionale scelta, indipendentemente da ordini di graduatoria”; gli elementi di valutazione previsti dall’art. 51 sono “i giudizi complessivi di qualifica, il lodevole esercizio di incarichi, i precedenti di carriera, le mansioni esercitate, le capacità tecniche, i titoli di studio ed ogni altro elemento da cui possa desumersi il livello di preparazione personale del dirigente in relazione al grado più elevato”.

P.V. ha contestato, davanti al Pretore di Napoli, la legittimità della sua esclusione dalla promozione al grado V sostenendo che essa doveva ritenersi immotivata, in quanto il Banco di Napoli non aveva valutato gli elementi previsti dall’art. 51 del regolamento. Pertanto egli ha chiesto la condanna del Banco al risarcimento del danno.

Il Pretore ha rigettato la domanda, ma la sua decisione è stata riformata in grado di appello dal Tribunale di Napoli, che ha condannato il Banco di Napoli al risarcimento del danno determinandolo in via equitativa nella misura di 1/15 delle differenze fra le retribuzioni corrisposte, relative al grado VI e quelle previste per il grado V, a partire dal 1 settembre 1987.

Il Tribunale ha ritenuto che il Banco di Napoli si sia reso responsabile di violazione del regolamento e dei principi di buona fede e correttezza, non essendo consentito in materia prescindere dalla valutazione della professionalità dei dipendenti in base agli specifici parametri indicati dall’art. 51. Non essendovi la certezza che in caso di corretta valutazione il dipendente sarebbe stato promosso, il Tribunale ha ritenuto che il risarcimento del danno dovesse essere determinato in base ad una valutazione della “perdita di chances” di promozione ovvero in via equitativa; data la complessità del caso il Tribunale ha deciso di determinare il risarcimento equitativamente nella misura di 1/15 delle differenze retributive.

Il Banco di Napoli ha proposto ricorso per cassazione, censurando il Tribunale sia per difetto di motivazione in ordine alla portata della norma regolamentare, sia per il criterio adottato per la quantificazione del risarcimento.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 1995 del 12 febbraio 2001, Pres. Genghini, Rel. Majorano) ha rigettato il ricorso nella parte concernente la legittimità del comportamento da esso tenuto in occasione delle promozioni, richiamando la sua giurisprudenza secondo cui, quando le norme di contratto collettivo o di regolamento impongano, nella scelta discrezionale del personale da promuovere, la valutazione di determinati requisiti, il potere di promozione deve ritenersi regolato dai generali principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ., implicanti, in particolare, l’imparzialità della stima comparativa degli aspiranti.

Pertanto – ha affermato la Corte – la scelta deve tradursi in atti motivati del datore di lavoro al fine di consentire il controllo dell’osservanza sia delle specifiche norme contrattuali sia dei principi generali; una scelta discrezionale da effettuarsi, per norma regolamentare di natura contrattuale, sulla base di determinati criteri di valutazione, non può mai trasmodare e quindi trasformarsi in scelta arbitraria ed immotivata, assolutamente insindacabile. In sostanza – ha osservato la Corte - anche la promozione “a scelta” comporta una motivazione sia pure succinta, con riferimento ai criteri seguiti, senza la quale la scelta dei promovendi scade nell’arbitrio. Con riferimento al risarcimento del danno la Corte ha ritenuto la valutazione equitativa del Tribunale assolutamente immotivata, e quindi arbitraria, in quanto la sentenza non ha indicato quali e quante fossero le chances di promozione del ricorrente e in che misura la perdita delle stesse incidesse sulla liquidazione del danno. Pertanto la Corte ha affidato questa valutazione al giudice del rinvio.