Non eccede il limite di
ragionevolezza lo straordinario di un’ora e mezzo al giorno prestato da un
funzionario di banca – Per le operazioni di apertura e chiusura del caveau.
Il personale direttivo ha diritto a compenso per
prestazioni di lavoro straordinario in due casi: 1) quando le norme collettive
indichino anche per questa categoria un orario normale di lavoro e questo venga
superato; 2) quando la durata della prestazione lavorativa ecceda i limiti
della ragionevolezza. Nella categoria del personale direttivo rientrano i
funzionari del settore bancario.
E’ correttamente motivata la decisione, emessa in grado di appello, che abbia ritenuto non eccedente il limite di ragionevolezza – anche in considerazione della natura della prestazione - la protrazione dell’orario di lavoro di un funzionario di banca in misura di un’ora e mezza al giorno per le operazioni di apertura e chiusura del caveau (Cassazione Sezione Lavoro n. 1999 del 12 febbraio 2001, Pres. De Musis, Rel. De Matteis).