Fonte: http://www.legge-e-giustizia.it
ILLEGITTIMITA’
DEL LICENZIAMENTO PER RAGIONI ORGANIZZATIVE PRECEDUTO DA UN DEMANSIONAMENTO DEL
LAVORATORE – Comportamento
contrario alle regole di correttezza e buona fede (Cassazione Sezione Lavoro n.
13714 del novembre 2001, Pres. Trezza, Rel. Filadoro).
Tonia R.,
dipendente della S.p.A. Euroconserve con qualifica impiegatizia, è stata
privata delle mansioni di segreteria di direzione da lei svolte (che sono state
affidate ad altra impiegata) ed è stata destinata all’attività di
centralinista. Successivamente è stata licenziata con motivazione riferita alla
soppressione del centralino in seguito all’istallazione di una linea telefonica
passante. Ella ha impugnato il licenziamento davanti al Pretore di Avellino,
sostenendo, tra l’altro, l’illegittimità del provvedimento con il quale, prima
del licenziamento, era stata destinata a mansioni qualitativamente inferiori a
quelle in precedenza svolte. Il Pretore ha annullato il licenziamento ordinando
la reintegrazione dell’impiegata nel posto di lavoro, ma la sua decisione è
stata riformata in grado di appello dal Tribunale di Avellino, che ha ritenuto
legittimo il licenziamento.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 13714 del novembre 2001, Pres.
Trezza, Rel. Filadoro) ha accolto il ricorso della lavoratrice, osservando che
il Tribunale è incorso in difetto di motivazione in quanto non ha tenuto conto
del demansionamento subito dalla lavoratrice e dell’assegnazione delle mansioni
di segreteria, da lei in precedenza svolte, ad altra impiegata. Tale
comportamento aziendale – ha osservato la Corte – può ritenersi illegittimo e
contrario ai principi di correttezza e buona fede; pertanto il Tribunale non
avrebbe dovuto limitarsi a considerare le attività svolte dalla lavoratrice al
momento del licenziamento ma avrebbe dovuto valutare se ella avesse diritto di svolgere
altre mansioni, quelle di segreteria di direzione, non soppresse ed affidate ad
altra dipendente.