L’impiegata addetta al computer che cade dalla sedia a
rotelle spostandosi per raggiungere un armadio può ottenere l’indennità per
infortunio sul lavoro. – Il comportamento non è arbitrario (Cassazione
Sezione Lavoro n. 3363 dell’8 marzo 2001, Pres. Ianniruberto, Rel. Spanò).
L’impiegata Annamaria B., con mansioni di addetta al
computer, si è fatta male cadendo dalla sua sedia a rotelle, mentre si stava
spostando verso un armadio per prelevare alcune pratiche. Ella ha chiesto all’Inail
l’indennità da inabilità temporanea per infortunio sul lavoro. L’istituto ha
respinto la domanda, in quanto ha ritenuto che essa abbia fatto un uso
improprio della sedia a rotelle e che l’infortunio da lei subito non poteva
considerarsi avvenuto in occasione di lavoro.
Il Pretore di Rimini, al quale la lavoratrice si è
rivolta, le ha riconosciuto il diritto all’indennità. Questa decisione è stata
però riformata in grado di appello dal Tribunale di Rimini, che ha negato il
diritto all’indennità, affermando che la lavoratrice aveva fatto un uso
improprio della sedia a rotelle, assegnatale per lavorare al computer e non per
effettuare spostamenti nell’ambiente di lavoro.
Secondo il Tribunale in questo caso il rischio doveva
ritenersi “elettivo” ossia dipendente da una scelta arbitraria della
lavoratrice e non connesso all’attività di addetta al computer rientrante nei
suoi compiti.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 3363 dell’8 marzo
2001, Pres. Ianniruberto, Rel. Spanò) ha accolto il ricorso della lavoratrice
in quanto ha ritenuto che il Tribunale sia incorso in un vizio di motivazione
ravvisando un’ipotesi di rischio elettivo “senza enunciare le ragioni atte a
qualificare come tale il comportamento del lavoratore che, senza alzarsi da una
sedia a rotelle ed utilizzando anzi la possibilità di movimento offerta dalla
stessa si sposta dal monitor ad un armadio ove sono contenute le pratiche”.
La Corte ha altresì richiamato la sua giurisprudenza più recente che “riconosce come indennizzabile anche l’infortunio determinatosi per tutte le condizioni, ivi incluse quelle ambientali, in cui l’attività produttiva si svolge e nelle quali è possibile il rischio di danno per il lavoratore, sia che esso provenga dall’apparato produttivo, sia che esso dipenda da terzi, sia che discenda da comportamenti propri del lavoratore salva l’ipotesi del così detto rischio elettivo”.