Fonte: http://www.legge-e-giustizia.it

 

I CONTRIBUTI VERSATI DALL’AZIENDA A FAVORE DEL LAVORATORE PER ALIMENTARE UN FONDO INTEGRATIVO DI PREVIDENZA FANNO PARTE DELLA RETRIBUZIONE – Vanno calcolati ai fini dell’indennità di anzianità e del t.f.r. (Cassazione Sezione Lavoro n. 13558 del 2 novembre 2001, Pres. Mileo, Rel. Mercurio).

 

Il contratto collettivo di lavoro dei dipendenti della Rai Radiotelevisione Italiana prevede un trattamento di previdenza aziendale mediante accreditamento in versamenti mensili a carico della società nella misura del 6,70% dello stipendio individuale mensile e a carico del lavoratore nella misura del 2,60%.
Aldo M., dipendente della Rai, dopo la cessazione del rapporto di lavoro, avvenuta nel 1989, ha chiesto all’azienda di includere nel calcolo del trattamento di fine rapporto la somma pari a 6,70% dello stipendio costantemente accreditatagli per la previdenza aziendale. Poiché la Rai ha rifiutato, il lavoratore si è rivolto al Pretore di Roma, chiedendogli di accertare che il contributo mensile versato dall’azienda per previdenza integrativa costituiva parte della retribuzione e quindi doveva essere incluso nella base di calcolo per l’indennità di anzianità e il trattamento di fine rapporto. Il Pretore ha rigettato la domanda, ma la sua decisione è stata integralmente riformata in grado di appello dal Tribunale di Roma, che ha dichiarato il diritto del lavoratore al ricalcolo dell’indennità di anzianità e del t.f.r. mediante l’inclusione nella retribuzione base del contributo previdenziale aziendale.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 13558 del 2 novembre 2001, Pres. Mileo, Rel. Mercurio) ha rigettato il ricorso dell’azienda. I trattamenti pensionistici integrativi aziendali – ha affermato la Corte – hanno natura giuridica di retribuzione differita, in quanto corrispettivo, in senso ampio, della prestazione lavorativa, come è dato desumere anche dal fatto che nel 1990 è stata inserita, nel contratto collettivo dei dipendenti Rai, una clausola che espressamente prevede l’esclusione dal trattamento di fine rapporto degli importi versati dall’azienda a titolo di contributi per la pensione integrativa.