Fonte: http://www.legge-e-giustizia.it
I CONTRIBUTI VERSATI DALL’AZIENDA A FAVORE DEL LAVORATORE PER
ALIMENTARE UN FONDO INTEGRATIVO DI PREVIDENZA FANNO PARTE DELLA RETRIBUZIONE – Vanno calcolati ai fini dell’indennità di
anzianità e del t.f.r. (Cassazione Sezione Lavoro n. 13558 del 2 novembre 2001,
Pres. Mileo, Rel. Mercurio).
Il contratto collettivo di lavoro dei dipendenti della Rai
Radiotelevisione Italiana prevede un trattamento di previdenza aziendale
mediante accreditamento in versamenti mensili a carico della società nella
misura del 6,70% dello stipendio individuale mensile e a carico del lavoratore
nella misura del 2,60%.
Aldo M., dipendente della Rai,
dopo la cessazione del rapporto di lavoro, avvenuta nel 1989, ha chiesto
all’azienda di includere nel calcolo del trattamento di fine rapporto la somma
pari a 6,70% dello stipendio costantemente accreditatagli per la previdenza
aziendale. Poiché la Rai ha rifiutato, il lavoratore si è rivolto al Pretore di
Roma, chiedendogli di accertare che il contributo mensile versato dall’azienda
per previdenza integrativa costituiva parte della retribuzione e quindi doveva
essere incluso nella base di calcolo per l’indennità di anzianità e il
trattamento di fine rapporto. Il Pretore ha rigettato la domanda, ma la sua
decisione è stata integralmente riformata in grado di appello dal Tribunale di
Roma, che ha dichiarato il diritto del lavoratore al ricalcolo dell’indennità
di anzianità e del t.f.r. mediante l’inclusione nella retribuzione base del
contributo previdenziale aziendale.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 13558 del 2 novembre 2001, Pres.
Mileo, Rel. Mercurio) ha rigettato il ricorso dell’azienda. I trattamenti
pensionistici integrativi aziendali – ha affermato la Corte – hanno natura
giuridica di retribuzione differita, in quanto corrispettivo, in senso ampio,
della prestazione lavorativa, come è dato desumere anche dal fatto che nel 1990
è stata inserita, nel contratto collettivo dei dipendenti Rai, una clausola che
espressamente prevede l’esclusione dal trattamento di fine rapporto degli
importi versati dall’azienda a titolo di contributi per la pensione
integrativa.