Un tecnico può essere
temporaneamente destinato alla linea di montaggio, a fini di addestramento, per
poi assumere mansioni appropriate al suo livello. – Non si
configura una dequalificazione (Cassazione Sezione Lavoro n. 2948 del 1 marzo
2001, Pres. Amirante, Rel. Balletti).
A.T., dipendente della Fiat Auto,
inquadrato nel quinto livello del contratto collettivo per i metalmeccanici, è
stato destinato dall’azienda ad un periodo di addestramento pratico in linea di
montaggio, ai fini del suo successivo impiego in mansioni di controllo degli
impianti elettrici per il miglioramento della qualità.
Egli ha rifiutato di eseguire la
disposizione aziendale sostenendo che l’attività in linea di montaggio era
inadeguata al livello professionale da lui acquisito come manutentore e addetto
al laboratorio elettronico.
Poiché l’ordine aziendale è stato
confermato, egli ha incrociato le braccia restando del tutto inoperoso.
L’azienda lo ha licenziato per insubordinazione richiamando anche altri
quattordici provvedimenti disciplinari in precedenza inflittigli.
Il lavoratore ha impugnato il
licenziamento davanti al Pretore di Cassino sostenendo che egli aveva
legittimamente rifiutato di eseguire la disposizione impartitagli, in quanto
l’azienda, in base all’art. 2103 cod. civ., non aveva il diritto di adibirlo
neppure temporaneamente a mansioni inferiori a quelle in precedenza da lui
svolte.
Il Pretore ha rigettato la domanda
e la sua decisione è stata confermata, in grado di appello, dal Tribunale di
Cassino. I giudici di merito hanno ritenuto illegittimo il rifiuto da parte del
lavoratore di lavorare sulla linea di montaggio dal momento che questa
prestazione gli era stata richiesta a fini di addestramento, necessario per il
successivo suo impiego in mansioni adeguate alla sua professionalità.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro
n. 2948 del 1 marzo 2001, Pres. Amirante, Rel. Balletti) ha rigettato il
ricorso del lavoratore.
Non può considerarsi inadempimento
(ovvero adempimento in contrasto con il requisito della buona fede) -ha
affermato la Corte- il comportamento del datore di lavoro che, per un periodo
transitorio necessario per l’apprendimento di nuove tecniche lavorative,
adibisca il lavoratore a diverse mansioni (seppure non strettamente equivalenti
a quelle di appartenenza) ai fini dell’acquisizione di una più ampia
professionalità.
Poiché l’art. 2103 cod. civ.
tutela in senso sostanziale la professionalità del lavoratore –ha osservato la
Corte- non è da definirsi contraria a buona fede l’adibizione temporanea del
lavoratore a diverse mansioni proprio al fine di fargli acquisire una maggiore
professionalità e, di conseguenza, in tale ipotesi, non si configura una
violazione dell’art. 2103 cod. civ.: per cui la reazione del lavoratore,
consistente nel rifiuto di espletare comunque le nuove mansioni, risulta non
proporzionata e non conforme a buona fede e legittima il licenziamento per
giusta causa da parte del datore di lavoro.