Un tecnico può essere temporaneamente destinato alla linea di montaggio, a fini di addestramento, per poi assumere mansioni appropriate al suo livello. – Non si configura una dequalificazione (Cassazione Sezione Lavoro n. 2948 del 1 marzo 2001, Pres. Amirante, Rel. Balletti).

 

A.T., dipendente della Fiat Auto, inquadrato nel quinto livello del contratto collettivo per i metalmeccanici, è stato destinato dall’azienda ad un periodo di addestramento pratico in linea di montaggio, ai fini del suo successivo impiego in mansioni di controllo degli impianti elettrici per il miglioramento della qualità.

Egli ha rifiutato di eseguire la disposizione aziendale sostenendo che l’attività in linea di montaggio era inadeguata al livello professionale da lui acquisito come manutentore e addetto al laboratorio elettronico.

 

Poiché l’ordine aziendale è stato confermato, egli ha incrociato le braccia restando del tutto inoperoso. L’azienda lo ha licenziato per insubordinazione richiamando anche altri quattordici provvedimenti disciplinari in precedenza inflittigli.

 

Il lavoratore ha impugnato il licenziamento davanti al Pretore di Cassino sostenendo che egli aveva legittimamente rifiutato di eseguire la disposizione impartitagli, in quanto l’azienda, in base all’art. 2103 cod. civ., non aveva il diritto di adibirlo neppure temporaneamente a mansioni inferiori a quelle in precedenza da lui svolte.

 

Il Pretore ha rigettato la domanda e la sua decisione è stata confermata, in grado di appello, dal Tribunale di Cassino. I giudici di merito hanno ritenuto illegittimo il rifiuto da parte del lavoratore di lavorare sulla linea di montaggio dal momento che questa prestazione gli era stata richiesta a fini di addestramento, necessario per il successivo suo impiego in mansioni adeguate alla sua professionalità.

 

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 2948 del 1 marzo 2001, Pres. Amirante, Rel. Balletti) ha rigettato il ricorso del lavoratore.

 

Non può considerarsi inadempimento (ovvero adempimento in contrasto con il requisito della buona fede) -ha affermato la Corte- il comportamento del datore di lavoro che, per un periodo transitorio necessario per l’apprendimento di nuove tecniche lavorative, adibisca il lavoratore a diverse mansioni (seppure non strettamente equivalenti a quelle di appartenenza) ai fini dell’acquisizione di una più ampia professionalità.

 

Poiché l’art. 2103 cod. civ. tutela in senso sostanziale la professionalità del lavoratore –ha osservato la Corte- non è da definirsi contraria a buona fede l’adibizione temporanea del lavoratore a diverse mansioni proprio al fine di fargli acquisire una maggiore professionalità e, di conseguenza, in tale ipotesi, non si configura una violazione dell’art. 2103 cod. civ.: per cui la reazione del lavoratore, consistente nel rifiuto di espletare comunque le nuove mansioni, risulta non proporzionata e non conforme a buona fede e legittima il licenziamento per giusta causa da parte del datore di lavoro.