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LA VIDEOTERMINALISTA CADUTA IN UFFICIO MENTRE
TRASPORTAVA UN FALDONE HA DIRITTO AL TRATTAMENTO PREVISTO DALLA LEGGE PER GLI
INFORTUNI SUL LAVORO L’assicurazione vale anche per gli spostamenti
all’interno del luogo di lavoro (Cassazione Sezione Lavoro n. 13447 del 9
ottobre 2000, Pres. Ianniruberto, Rel. De Matteis).
M.A., dipendente dell’amministrazione provinciale di
Torino con qualifica di impiegata e con mansioni di addetta ai videoterminali,
mentre si recava dal proprio ufficio al reparto concessioni, portando con se un
faldone, è scivolata ed è caduta in terra riportando la frattura dell’omero
destro.
Ella ha chiesto all’INAIL il trattamento previsto dalla legge per
l’infortunio sul lavoro. L’INAIL ha respinto la domanda, sostenendo che
l’infortunio doveva essere attribuito al rischio generico connesso agli
spostamenti spaziali di ogni individuo e non a un rischio lavorativo inerente
al trasporto del faldone.
Nel giudizio che ne è seguito, il Pretore di Torino
ha rigettato la domanda e la sua decisione è stata confermata, in grado di
appello, dal Tribunale.
Il Tribunale ha rilevato che la lavoratrice non aveva
dato la prova che l’evento dannoso fosse stato causato da un rischio
caratteristico inerente al trasporto del faldone; peraltro ha riconosciuto che
il trasporto del faldone ineriva alle mansioni della ricorrente quale
videoterminalista.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 13447 del 9
ottobre 2000, Pres. Ianniruberto, Rel. De Matteis) ha accolto il ricorso della
lavoratrice. Avendo il Tribunale affermato, con accertamento di fatto, che il
trasporto del faldone ineriva alle mansioni della ricorrente quale
videoterminalista, ne consegue – ha osservato la Corte – che anche l’attività
motoria necessaria al trasporto inerisce alle mansioni della lavoratrice. La
Corte ha anche ricordato la sua giurisprudenza secondo cui può costituire
infortunio indennizzabile anche quello che si verifichi nel percorso tra
l’abitazione e il luogo di lavoro. A questo orientamento – ha osservato la
Cassazione – si è ispirato il legislatore, che, con l’art. 12 del D. Lgs. 23
febbraio 2000 n. 38, ha disposto che la copertura assicurativa dell’INAIL
comprende gli infortuni occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno
dal luogo di abitazione a quello di lavoro.
Se dunque l’evento lesivo occorso durante il percorso
a piedi casa-lavoro si deve ritenere avvenuto in occasione di lavoro, a causa
del carattere prodromico del viaggio rispetto alla prestazione di lavoro e
della sua finalità lavorativa, analoga valutazione – ha affermato la Corte –
deve essere effettuata per l’evento lesivo di egual natura avvenuto nella
locomozione interna nel luogo dell’attività lavorativa (specie se aggravata,
come nel caso in esame, dal trasporto di materiali inerenti alla prestazione),
in funzione strumentale alla prestazione, stante l’unitarietà della nozione di
“occasione di lavoro”.
Pertanto la Corte ha cassato la decisione impugnata
ed ha rinviato la causa alla Corte d’Appello di Torino, stabilendo per il
giudice di rinvio il seguente principio di diritto: “Nella nozione di occasione
di lavoro di cui all’art. 2 D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 rientrano tutti i
fatti, anche straordinari ed imprevedibili, inerenti all’ambiente, alle
macchine o alle persone, sia dei colleghi, sia di terzi, ed anche dello stesso
infortunato, attinenti alle condizioni oggettive e storiche della prestazione
lavorativa presupposto dell’obbligo assicurativo, ivi compresi gli spostamenti
spaziali del lavoratore assicurato, funzionali allo svolgimento della
prestazione lavorativa, con l’unico limite, in questo ultimo caso, del rischio
elettivo”.