Fonte: http://www.legge-e-giustizia.it
TUTELA
CONTRATTUALE DEL LAVORATORE IN CASO DI ASSEGNAZIONE A MANSIONI SUPERIORI
Le norme collettive sono “regole settoriali” da interpretare in armonia
con le regole generali che, in materia lavoristica, compongono il diritto
vivente (Cassazione Sezione Lavoro n. 8316 del 19 giugno 2000, Pres. Trezza,
Rel. Guglielmucci).
S.C., dipendente della S.p.A.
Ferrovie dello Stato ha sostituito per oltre 90 giorni un altro lavoratore
inquadrato nella quarta categoria, superiore alla sua, assente con diritto alla
conservazione del posto. Conferendogli l’incarico della sostituzione, l’azienda
non ha precisato a S.C. né il nome del dipendente da sostituire né le ragioni
della sua assenza.
In base all’art. 2103 cod. civ.
“nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al
trattamento corrispondente all’attività svolta e l’assegnazione stessa diviene
definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di
lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo
fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi”.
Il contratto collettivo di lavoro
dei ferrovieri stabilisce peraltro, all’articolo 41, che in caso di
sostituzione di lavoratore con diritto alla conservazione del posto l’azienda
comunichi – preventivamente o almeno contestualmente al conferimento
dell’incarico – quale delle ipotesi di assenza con diritto alla conservazione
del posto si sia verificata (malattia, servizio militare ecc.) e la
specificazione degli incarichi attribuiti.
S.C. si è rivolto al Pretore di
Trento chiedendo il riconoscimento del suo diritto all’inquadramento nella
quarta categoria, per avere sostituito per oltre tre mesi un collega avente
tale qualifica, senza che l’azienda gli avesse comunicato il nome del
lavoratore assente e le ragioni della sua assenza.
Sia il Pretore che, in grado di
appello, il Tribunale di Trento hanno ritenuto fondata la domanda, riconoscendo
il diritto del lavoratore alla qualifica superiore.
Il Tribunale ha fondato la sua
decisione sul rilievo che l’azienda si era resa inadempiente all’obbligo
previsto dall’art. 41 c.c.n.l. di comunicare a S.C. il nome del lavoratore
sostituito e le ragioni della sua assenza: questa norma – ha ritenuto il
Tribunale – amplia le garanzie previste dalla legge per il lavoratore
incaricato di svolgere mansioni superiori.
L’azienda ha proposto ricorso per
cassazione censurando il Tribunale per aver dato alla norma un’interpretazione
eccessivamente rigorosa, senza tener conto della necessità di un giusto
contemperamento fra garanzie del lavoratore ed esigenze di funzionalità
aziendale.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro
n. 8316 del 19 giugno 2000, Pres. Trezza, Rel. Guglielmucci) ha rigettato il
ricorso. Essa ha osservato che l’azienda ha in sostanza fatto riferimento
all’orientamento giurisprudenziale espresso da alcune recenti decisioni della
Suprema Corte (n. 10400/98, n. 11088/99) secondo cui, nell’interpretazione del
contratto collettivo, deve tenersi conto oltre che dei tradizionali canoni
previsti per tutti i contratti dagli articoli 1362 e ss. del codice civile
(rispetto della lettera e della comune intenzione delle parti), anche dei
principi fondamentali dell’ordinamento, trattandosi di “regole settoriali” che
devono armonizzarsi con quelle generali che, in materia lavoristica, compongono
il diritto vivente.
A questo orientamento – ha
osservato la Corte – si è attenuto il Tribunale di Trento il quale ha preferito
alla interpretazione “conciliazionista” richiesta dall’azienda, quella diretta
a tutelare, con garanzie rigide, la salvaguardia più piena per la dignità del
lavoratore a fronte dell’esercizio, da parte del datore di lavoro, del potere
di modificare le mansioni.