Fonte: http://www.legge-e-giustizia.it

TUTELA CONTRATTUALE DEL LAVORATORE IN CASO DI ASSEGNAZIONE A MANSIONI SUPERIORI

Le norme collettive sono “regole settoriali” da interpretare in armonia con le regole generali che, in materia lavoristica, compongono il diritto vivente (Cassazione Sezione Lavoro n. 8316 del 19 giugno 2000, Pres. Trezza, Rel. Guglielmucci).

S.C., dipendente della S.p.A. Ferrovie dello Stato ha sostituito per oltre 90 giorni un altro lavoratore inquadrato nella quarta categoria, superiore alla sua, assente con diritto alla conservazione del posto. Conferendogli l’incarico della sostituzione, l’azienda non ha precisato a S.C. né il nome del dipendente da sostituire né le ragioni della sua assenza.

In base all’art. 2103 cod. civ. “nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta e l’assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi”.

Il contratto collettivo di lavoro dei ferrovieri stabilisce peraltro, all’articolo 41, che in caso di sostituzione di lavoratore con diritto alla conservazione del posto l’azienda comunichi – preventivamente o almeno contestualmente al conferimento dell’incarico – quale delle ipotesi di assenza con diritto alla conservazione del posto si sia verificata (malattia, servizio militare ecc.) e la specificazione degli incarichi attribuiti.

S.C. si è rivolto al Pretore di Trento chiedendo il riconoscimento del suo diritto all’inquadramento nella quarta categoria, per avere sostituito per oltre tre mesi un collega avente tale qualifica, senza che l’azienda gli avesse comunicato il nome del lavoratore assente e le ragioni della sua assenza.

Sia il Pretore che, in grado di appello, il Tribunale di Trento hanno ritenuto fondata la domanda, riconoscendo il diritto del lavoratore alla qualifica superiore.

Il Tribunale ha fondato la sua decisione sul rilievo che l’azienda si era resa inadempiente all’obbligo previsto dall’art. 41 c.c.n.l. di comunicare a S.C. il nome del lavoratore sostituito e le ragioni della sua assenza: questa norma – ha ritenuto il Tribunale – amplia le garanzie previste dalla legge per il lavoratore incaricato di svolgere mansioni superiori.

L’azienda ha proposto ricorso per cassazione censurando il Tribunale per aver dato alla norma un’interpretazione eccessivamente rigorosa, senza tener conto della necessità di un giusto contemperamento fra garanzie del lavoratore ed esigenze di funzionalità aziendale.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 8316 del 19 giugno 2000, Pres. Trezza, Rel. Guglielmucci) ha rigettato il ricorso. Essa ha osservato che l’azienda ha in sostanza fatto riferimento all’orientamento giurisprudenziale espresso da alcune recenti decisioni della Suprema Corte (n. 10400/98, n. 11088/99) secondo cui, nell’interpretazione del contratto collettivo, deve tenersi conto oltre che dei tradizionali canoni previsti per tutti i contratti dagli articoli 1362 e ss. del codice civile (rispetto della lettera e della comune intenzione delle parti), anche dei principi fondamentali dell’ordinamento, trattandosi di “regole settoriali” che devono armonizzarsi con quelle generali che, in materia lavoristica, compongono il diritto vivente.

A questo orientamento – ha osservato la Corte – si è attenuto il Tribunale di Trento il quale ha preferito alla interpretazione “conciliazionista” richiesta dall’azienda, quella diretta a tutelare, con garanzie rigide, la salvaguardia più piena per la dignità del lavoratore a fronte dell’esercizio, da parte del datore di lavoro, del potere di modificare le mansioni.