Fonte:
http://www.legge-e-giustizia.it
LA
RINUNCIA AD IMPUGNARE IL LICENZIAMENTO E’ VALIDA, PERCHE’ L’INTERESSE ALLA
PROSECUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO RESTA NEL CAMPO DEL DISPONIBILE
Non
si tratta di un diritto derivante da norma inderogabile (Cassazione Sezione Lavoro
n. 13134 del 3 ottobre 2000, Pres. Prestipino, Rel. Coletti).
Il lavoratore subordinato può rendere invalida, impugnandola, la sua
rinuncia a diritti derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei
contratti o accordi collettivi; l’art. 2113 cod. civ. stabilisce che
l’impugnazione deve essere proposta con atto scritto entro sei mesi dalla data
di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia se questa è intervenuta
dopo tale cessazione.
S.G., dipendente
dell’Impresa Unione S.p.A., è stato licenziato per cessazione dell’attività del
cantiere cui era addetto. Dopo avere sottoscritto una rinuncia ad impugnare il
licenziamento, egli lo ha contestato, sostenendo che l’azienda era in grado di
impiegarlo presso altri cantieri.
Nel giudizio che
ne è seguito, davanti al Pretore di Parma, l’azienda si è difesa sostenendo che
la rinuncia all’impugnazione del licenziamento doveva ritenersi valida in
quanto concernente un diritto disponibile. Il Pretore ha ritenuto fondata
l’eccezione ed ha rigettato la domanda di annullamento del licenziamento.
Questa decisione è stata confermata in grado di appello dal Tribunale di Parma.
La Suprema Corte
(Sezione Lavoro n. 13134 del 3 ottobre 2000, Pres. Prestipino, Rel. Coletti) ha
rigettato il ricorso del lavoratore, in quanto ha ritenuto che il Tribunale non
sia incorso in errore affermando che la rinuncia all’impugnazione del
licenziamento doveva ritenersi valida. La Corte ha richiamato la sua costante
giurisprudenza secondo cui l’interesse alla prosecuzione del rapporto di lavoro
in corso resta nel campo del disponibile, com’è dato desumere dalla facoltà,
per il lavoratore, di dimettersi o di addivenire ad una risoluzione
consensuale, nonché dalla possibilità di consolidamento degli effetti di un
licenziamento illegittimo per mancanza di una tempestiva impugnazione.
Ne deriva – ha affermato la Corte – che dello stesso diritto di impugnare il licenziamento, il lavoratore può liberamente disporre, facendone oggetto di rinunce e transazioni, che sono sottratte alla disciplina dell’art. 2113 cod. civ., secondo cui sono invalidi e perciò impugnabili i soli atti abdicativi dei diritti del prestatore di lavoro “derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi”.