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LAVORO SUBORDINATO - RISARCIMENTO DEL DANNO ALLA
SALUTE PER MALATTIA DERIVANTE DA SOVRACCARICO DI LAVORO
( Cassazione - Sezione Lavoro - Sent. n. 1307/2000 - Presidente F. Sommella - Relatore N. Capitano )
SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 9 ottobre 1987 il
dott. P. L. conveniva in giudizio davanti al Pretore di Bari l'Ente Autonomo
Fiera del Levante di Bari, di cui era dipendente, chiedendone la condanna al
risarcimento del danno biologico da quantificarsi nell'importo di L.
50.000.000, o nella somma ritenuta superiore o inferiore, oltre interessi e
danni da svalutazione monetaria e il tutto con il favore delle spese.
Il L. a giustificazione della sua richiesta
risarcitoria deduceva che a partire dal gennaio 1979 era divenuto capo-ufficio
addetto alla organizzazione della esposizione delle circa duemila aziende
partecipanti alla Fiera Campionaria, con un organico dell'Ente Fiera previsto
per un totale di quattordici unità complessive, divise nei due uffici operativi
in misura di cinque o sei unità operative per ciascuno di essi, con evidente
sproporzione tra il personale addetto e la quantità di lavoro prevista.
Esponeva che a causa di tale sproporzione,
aggravatasi con il lungo periodo di assenza per maternità ottenuto dal
vice-capo reparto, M.T.C., della quale s'era accollato le incombenze
lavorative, era stato costretto a una assidua quanto estenuante attività
lavorativa non soltanto nelle ore normali di servizio, ma anche mediante
espletamento, per far fronte alle esigenze dell'ufficio, di lavoro
supplementare, straordinario, feriale e festivo anche presso la propria
abitazione, con una media di circa sessanta ore di lavoro settimanale.
A causa dell'estenuante attività lavorativa,
perdurata per diversi anni con esiguità di personale e senza accoglimento delle
sue richieste di aumento, era stato colpito da infarto e ricoverato al
Policlinico di Bari in data 24 marzo 1986, rimanendo assente dal lavoro sino
all'agosto dello stesso anno.
Dopo l'infarto trasferito all'altro dei due uffici,
in sostituzione del dott. F. R., aveva ivi svolto un'attività lavorativa più
normale e meno intensa.
Il dott. R., trasferito all'ufficio da lui ricoperto,
era stato, anche lui, ricoverato in ospedale, colpito da paresi, nonostante in
precedenza avesse goduto ottima salute.
Da ciò la richiesta di condanna dell'Ente Fiera al
risarcimento del danno biologico provocato con la deliberata mancata
integrazione dell'organico e il conseguente sovraccarico di lavoro in danno del
dipendente.
Si costituiva l'Ente Fiera chiedendo il rigetto della
domanda, perché il L. aveva lavorato trentasei ore settimanali con espletamento
del lavoro straordinario entro i limiti consentiti e con fruizione delle ferie
e delle festività soppresse.
Dopo l'espletamento di consulenza tecnica e di prova
testimoniale, con sentenza in data 12 giugno 1991 il Pretore adito rigettava la
domanda compensando interamente tra le parti le spese del giudizio.
Tale sentenza, appellata dal lavoratore, veniva
confermata dal Tribunale di Bari con sentenza in data 3 marzo 1994.
Su ricorso del L. questa Corte con sentenza del 14
febbraio 1997 n. 8267 cassava con rinvio la sentenza del Tribunale di Bari,
designando il Tribunale di Foggia per il nuovo giudizio e per la liquidazione
delle spese del giudizio di cassazione.
Al giudice di rinvio assegnava il compito di
applicare il principio di diritto secondo cui il potere imprenditoriale, volto
alla massimizzazione della produzione, incontra un imprescindibile limite nella
necessità di non arrecare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità
umana e nel far si che nell'attività di collaborazione richiesta ai dipendenti
venga predisposta una serie di misure, oltre quelle legali, che appaiono utili
a impedire l'insorgere o l'ulteriore deteriorarsi di situazioni patologiche
idonee a causare effetti dannosi alla salute del lavoratore ai sensi dell'art.
41 secondo comma cost. e dell'art. 2087 c.c..
Con sentenza in data 12 novembre - 12 dicembre 1998
il Tribunale di Foggia, premettendo di volersi uniformare a tale principio,
accoglieva la domanda del L., ritenendo provata la sussistenza delle condizioni
di superlavoro in cui aveva operato il dipendente nell'indifferenza dell'Ente
datore di lavoro, sollecitato a ovviare alla insufficienza dell'organico.
Il giudice del rinvio, altresì, sulla base della
consulenza tecnica medico-legale disposta dal pretore, riteneva che l'infarto
subito dal L., nonostante la sussistenza di altri fattori di rischio, quali la
familiarità ipertensiva, il fumo di 15 sigarette al giorno e la vita
sedentaria, era da attribuire in via causale all'attività lavorativa intensa
svolta dal lavoratore in concomitanza con l'omessa predisposizione da parte del
datore di lavoro di misure idonee atte ad evitare tale effetto dannoso.
Sulla base di tale premessa il Tribunale di Foggia
riconosceva la risarcibilità del danno biologico e ne determinava la misura
nella complessiva somma di L. 300.000.000, oltre svalutazione monetaria e
interessi quantificati nel 4% sulla somma rivalutata dal giorno dell'evento
dannoso sino al saldo.
Condannava, infine, l'Ente convenuto alle spese
dell'intero giudizio.
Contro la suindicata sentenza l'Ente autonomo Fiera
del Levante propone ricorso principale per cassazione sostenuto da tre motivi
illustrati da memoria.
Resiste il L. con controricorso e ricorso incidentale
sostenuto da due motivi e contro il quale l'Ente autonomo Fiera del Levante ha
resistito con controricorso.
MOTIVI DELLE DECISIONE
A norma dell'art. 335 c.p.c. vanno, intanto, riuniti
il ricorso principale e quello incidentale.
Con il primo motivo del ricorso principale l'Ente
Autonomo Fiera si duole che il Tribunale non abbia compiuto un'adeguata
indagine al fine di accertare, in attuazione del compito delegatogli da questa
Corte e, quindi, in violazione dell'art. 384 primo comma c.p.c., se nella
specie fosse stata superata nell'adempimento della prestazione lavorativa
quella soglia di normale tollerabilità indicata da questa Corte, anche con
riguardo alla posizione autonoma assunta dal lavoratore in seno all'azienda per
la sua qualità di "quadro" e in relazione alle indagini istruttorie
già acquisite.
Il dedotto motivo è infondato.
Con l'entrata in vigore dei Codici Rocco cessò la
funzione limitativa nei confronti dell'art. 1151 dell'allora vigente codice
civile in ordine alla risarcibilità dei danni non patrimoniali, che il codice
penale del 1989 e l'art. 7 del codice di procedura penale del 1913 avevano
limitato, mediante l'istituto della "riparazione pecuniaria", ad
alcuni tipi di reato.
L'art. 185 secondo comma del codice penale, tuttora
vigente, previde, infatti, che il colpevole di qualsiasi reato fosse tenuto a
risarcire alla persona offesa non solo i danni patrimoniali ma anche quelli non
patrimoniali.
L'art. 598 secondo comma dello stesso codice prevede,
inoltre, la risarcibilità dei danni non patrimoniali anche per le offese
contenute negli scritti difensivi concernenti l'oggetto della causa e per le
quali il primo comma escludeva la punibilità oggettiva e, quindi, la sussistenza
del reato per mancanza di uno dei suoi tre elementi essenziali (fatto,
colpevolezza e punibilità oggettiva).
Il vigente art. 2043 c.c. potrebbe ricomprendere nei
danni risarcibili sia quelli patrimoniali che quelli non patrimoniali, potendosi
attribuire agli uni e agli altri il carattere dell'ingiustizia richiesto ai
fini risarcitori.
L'art. 2059 c.c., però, pur essendo stato
accompagnato da una relazione ministeriale che intendeva limitare la
risarcibilità dei danni non patrimoniali solo in quanto previsti dalla legge
attribuendo alla locuzione "danni non patrimoniali" solo il
significato più ristretto di danni morali causati dal reato, di fatto, però, ha
adoperato un'espressione omnicomprensiva di qualsiasi tipo di danno non
patrimoniale.
D'altra parte al momento della entrata in vigore (21
aprile 1942) dell'art. 2059 c.c. la risarcibilità dei danni non patrimoniali
non causati dal reato era prevista non solo dal ricordato art. 598 secondo
comma c.p., ma anche dagli artt. 89 e 120 del codice di procedura civile,
entrato in vigore contestualmente al codice civile e non riferibili, anch'essi,
a danni derivati da reato.
In particolare l'art. 89 attribuiva al giudice - e
tuttora l'attribuisce - la facoltà di assegnare alla parte che sia stata offesa
da espressioni offensive o semplicemente sconvenienti una somma a titolo di
risarcimento del danno non patrimoniale.
L'art. 120, invece, prevedeva - e tuttora prevede -
la risarcibilità dei danni non riparati dagli effetti della sentenza civile e,
quindi, i danni non patrimoniali non prodotti da reato mediante pubblicità
eseguita a spese dell'autore dell'illecito civile.
Con l'entrata in vigore (1 gennaio 1948) della nostra
Costituzione, di tipo non flessibile ma rigido (essendo prevista per la sua
revisione o per l'abrogazione di sue norme una procedura rinforzata ex art. 138
cost.) si è realizzato nel nostro ordinamento giuridico un insieme di norme
superprimarie, le leggi costituzionali, rispetto a quelle primarie, costituite
dalle leggi ordinarie e rispetto a quelle secondarie, costituite dai
regolamenti.
È sorto, allora, il problema della configurabilità di
un diritto, come quello alla salute, che, pur essendo tutelato da una norma
costituzionale (art. 32 cost.) e, perciò, da una norma superprimaria, non
potesse, tuttavia, trovare tutela risarcitoria ex artt. 2043 e 2059 c.c. se
interpretato in senso restrittivo, tenuto, però, presente che tali ultime
norme, in quanto primarie, erano pur sempre subordinate a quelle superprimarie
della Costituzione.
Deve attribuirsi, in giurisprudenza, al Tribunale di
Genova (sentenza del 25 maggio 1974 in Giurisprudenza Italiana, 1975, 1, 2, 54)
il merito di avere per primo prospettata la risarcibilità del danno alla salute
o danno biologico, in quanto fondata sull'art. 32 cost..
Parte della giurisprudenza, però, aveva individuato
in tale prospettata risarcibilità un ostacolo ermeneutico nel combinato
disposto di cui agli artt. 2043 e 2059 c.c., che poteva essere rimosso soltanto
dalla Corte Costituzionale.
Quest'ultima, all'uopo sollecitata, in un primo tempo
con sentenza in data 26 luglio 1979 n. 88 dichiarava non fondata la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 2043 c.c. per la mancata previsione di
risarcibilità del danno alla salute, rilevando che esso quale danno non
patrimoniale, al pari del danno morale puro, andava risarcito ex artt. 2059
c.c. e 185 c.p. come conseguenza lesiva di un fatto costituente reato.
In un secondo tempo, con sentenza 14 luglio 1986 n.
184 pur dichiarando ancora non fondata la sollevata questione di legittimità
costituzionale in relazione alla limitata risarcibilità del danno alla salute
previsto dall'art. 2059 c.c. soltanto in funzione dell'art. 185 c.p., rilevava,
però, che tale ultima norma era riferibile soltanto ai danni morali puri o con
ripercussioni economiche (secondo una distinzione che era stata per la prima
volta prospettata da questa Corte con la sentenza del 27 ottobre 1924
pubblicata sulla Giurisprudenza Italiana 1924, 1, 952).
Da ciò in riferimento ai fatti non costituenti reato
stabiliva il principio in base al quale era conforme alla Costituzione
l'interpretazione, secondo diritto vivente (in proposito vanno ricordate
soprattutto la citata sentenza del Tribunale di Genova e quella di questa Corte
n. 3675 del 6.6.1981) che considerava non limitata dall'art. 2059 cit. la
risarcibilità del danno non patrimoniale, anche se tale risarcibilità non è
stata esplicitamente prevista dalla legge, qualora essa sia conseguenza della
lesione di un diritto costituzionalmente garantito come quello alla salute,
previsto dall'art. 32 cost..
Il principio è stato subito accolto dalla
giurisprudenza che lo ha esteso dalla responsabilità extracontrattuale alla
quale la Corte Costituzionale aveva fatto riferimento nell'enunciare il
principio, anche alla responsabilità contrattuale.
Per quest'ultima, infatti, preesistendo un obbligo
giuridico tra le parti in relazione all'esecuzione del contratto nascente dall'accordo
dei contraenti o dalla legge, la diversità di disciplina rispetto alla
responsabilità aquiliana si sostanzia soltanto nell'onere della prova sulla
colpa dell'autore dell'illecito, per il solo fatto che l'inadempimento, una
volta provato, fa presumerla.
Tuttavia non essendo applicabile l'art. 2059 alla
responsabilità contrattuale ed essendo improntato tutto il sistema della
responsabilità contrattuale al risarcimento del danno patrimoniale, riguardato
o come lucro cessante o come danno emergente, costituente conseguenza diretta e
immediata dell'inadempimento (v. art. 1223 c.c.), il danno alla salute o danno
biologico per tale tipo di responsabilità poteva discendere o come esplicita
previsione dell'inadempimento operata dalla legge ordinaria ovvero come
conseguenza collegata all'inadempimento di un obbligo costituzionalmente
previsto, anche se non sanzionato dal risarcimento, essendo la previsione delle
sanzioni esclusa dalla tecnica della normativa costituzionale.
Questa Corte, perciò, ha ritenuto sussistente il
danno biologico del lavoratore in relazione all'inosservanza dell'obbligo del
datore di lavoro di non dequalificare il lavoratore con offesa della sua
dignità (art. 41 secondo comma cost.), in quanto, insieme alla lesione del
diritto alla salute (art. 32 primo comma cost.), conseguenza diretta e
immediata della dequalificazione (V. Cass. 24 gennaio 1990 n. 411).
Ha, altresì, ritenuto (Cass. 23 giugno 1992 n. 7663),
in tema di infortuni sul lavoro, sussistente la responsabilità del datore di
lavoro per il danno biologico, inteso come menomazione dell'integrità
psico-fisica, subita dal lavoratore e valutabile monetariamente in modo
autonomo rispetto al danno morale e alla vita di relazione causati dal reato
(v.: Cass. 4 ottobre 1994 n. 8054; Cass. 1996 n. 3510 e 7636).
Infine questa Corte con la sentenza del 14.2.1997 n.
8267, a seguito della quale è stata pronunciata l'impugnata sentenza di rinvio,
ha enunciato il seguente principio di diritto: "In ottemperanza al
precetto costituzionale di cui all'art. 41 secondo comma cost. il datore di
lavoro non può esimersi dall'adottare tutte le misure necessarie, compreso
l'adeguamento dell'organico, volte ad assicurare livelli compensativi di
produttività, senza, tuttavia, compromettere l'integrità psico-fisica dei
lavoratori soggetti al suo potere organizzativo di dimensionamento delle
strutture aziendali. Pertanto l'accettazione da parte del lavoratore di un
lavoro straordinario continuativo, ancorché contenuto nel c.d. "monte ore
contrattuale massimo", o la rinuncia a un periodo feriale effettivamente
rigenerativo dell'impegno lavorativo non possono esimere il datore di lavoro
dall'adottare tutte le misure idonee a tutelare l'integrità psico-fisica del
lavoratore, comprese quelle intese ad evitare eccessività di impegno da parte
di un soggetto che è in condizioni di subordinazione socio-economica.
L'eventuale concorso di colpa del lavoratore non ha
efficacia esimente per il datore di lavoro che abbia omesso le misure atte ad
impedire l'evento lesivo, restando egli esonerato da ogni responsabilità
soltanto quando il comportamento del dipendente presenti i caratteri
dell'abnormità, dell'inopinabilità e dell'esorbitanza rispetto al procedimento
lavorativo e alle direttive ricevute".
Il giudice del merito, pertanto, sulla base dei
suesposti principi, è stato chiamato ad accertare se fosse o no fondata la
richiesta di risarcimento del danno biologico avanzata dal lavoratore nei
confronti del datore di lavoro.
Va, però, precisato che nella specie si verte in
materia di responsabilità contrattuale nascente dall'inosservanza di un obbligo
preesistente del datore di lavoro, previsto dalla Costituzione come limite al
diritto di libertà all'iniziativa privata nell'esercizio dell'impresa (art. 41
primo e secondo comma cost.).
Tale limite si sostanzia nell'obbligo di non recare
danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana e, posto in relazione
all'art. 32 primo comma cost. e all'art. 2087 c.c., nell'obbligo del datore di
lavoro, costituzionalmente imposto, di adottare tutte le misure necessarie a
tutelare la integrità fisio-psichica del lavoratore.
L'inadempimento di tale obbligo deve essere
dimostrato dal lavoratore che chiede il risarcimento del danno biologico.
Una volta, però, dimostrata la sussistenza dell'inadempimento,
non occorre, a norma dell'art. 1218 c.c., che il lavoratore dimostri, come
invece nella responsabilità aquiliana, anche la sussistenza della colpa del
datore di lavoro inadempiente.
Su quest'ultimo infatti, incombe l'onere di provare
che l'evento lesivo dipenda da un fatto a lui non imputabile e cioè da un fatto
che presenti i caratteri dell'abnormità, dell'inopinabilità e dell'esorbitanza
in relazione al procedimento lavorativo e alle direttive impartite.
Come nella responsabilità aquiliana anche
nell'ipotesi della responsabilità contrattuale il lavoratore deve dimostrare,
la sussistenza del danno alla salute.
Tenendo, tuttavia, presente che attività lavorative
comportanti per il lavoratore meri disagi fisici o psichici, perché espletate
in giorni festivi o oltre il monte-ore settimanale massimo previsto
contrattualmente o per legge, non sono risarcibili a titolo di danno alla
salute o biologico, ma possono essere compensate, caso mai, con remunerazioni
supplementari contrattualmente previste o con somme risarcitorie
equitativamente determinate dal giudice.
È necessario, comunque, che sussista un nesso
eziologico tra l'attività lavorativa prestata dal lavoratore in condizione di
subordinazione socio-economica e il danno alla salute denunziato e che di tale
nesso il lavoratore offra idonea prova, sottoposta alla insindacabile
valutazione del giudice di merito, se sorretta da congrua motivazione.
Uniformandosi a tali principi, non contestati
dall'ente ricorrente, il Tribunale di Foggia sulla base della deposizione resa
da M. L., e ancor più, essendo la prima coniuge del L., sulla base delle
deposizioni rese dalla C. e dalla L., impiegate presso l'Ente Fiera, aveva
accertato che quanto lamentato dal L. con il ricorso introduttivo del giudizio
era conforme a verità, in quanto il lavoratore si era dovuto accollare per
considerevoli periodi di tempo le incombenze lavorative della C., non
sostituita durante il periodo di assenza dal lavoro.
Inoltre era stato costretto a svolgere lavoro straordinario
e lavoro festivo e a rinunziare alle ferie, tanto che la teste L. aveva
affermato che si poteva sostenere che il L. vivesse in fiera.
Era evidente, perciò, aveva concluso il Tribunale,
che tale superlavoro avesse determinato un danno alla salute, avendo il
consulente tecnico d'ufficio nominato dal pretore precisato che l'infarto
subito potesse essere messo in relazione con il superlavoro a cui il dipendente
era stato sottoposto anzichè con altri fattori di rischio, quali le 15
sigarette al giorno fumate o l'ipertensione della madre; mentre la vita
sedentaria non poteva considerarsi un fattore di rischio ma l'effetto della
stessa attività lavorativa.
Infine l'Ente ricorrente deduce che non vi sarebbe
stata la subordinazione socio-economica del L. il quale, perciò, esclusivamente
per sua libera scelta si sarebbe sottoposto al superlavoro.
Lo stesso ente ricorrente, però, smentisce la sua
tesi, rilevando che il L. non era un "dirigente" ma un
"quadro" e cioè che apparteneva a quei dipendenti che, ponendosi in
una via di mezzo tra i dirigenti e gli impiegati, di questi ultimi, tuttavia,
conserva la caratteristica fondamentale della subordinazione socio-economica al
datore di lavoro.
Il primo motivo di ricorso va, perciò, respinto.
Con il secondo motivo, l'Ente Autonomo Fiera denunzia
violazione e falsa applicazione dell'art. 1226 e/o dell'art. 2056 c.c., nonchè
omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo
della controversia, avendo il Tribunale omesso di considerare, ai fini della
minore quantificazione del danno, che la consulenza tecnica da esso condivisa
aveva posto in luce la sussistenza di concause dell'evento morboso sotto
l'aspetto di altri fattori di rischio costituiti dalla familiarità ipertensiva,
dal fumo di quindici sigarette al giorno e dalla vita sedentaria.
Ciò perchè, pur non potendosi disconoscere che le
concause non hanno valore esimente della responsabilità del datore di lavoro,
devono, però, avere un qualche effetto ai fini della attenuazione del danno da
porre a carico del medesimo.
Inoltre il Tribunale, pur condividendo l'assunto del
C.T.U., secondo cui il tipo di malattia subito dal L. era inquadrabile nel
quarto gruppo di classificazione del Melennec, ove si inserisce l'infarto
esteso, con una invalidità che va dal 30% al 60%, aveva, tuttavia, ritenuto di
ridurre soltanto del 10% tale percentuale di invalidità sulla base di
congetture astratte e presunzioni semplici non confortate da alcun riscontro
probatorio.
Inoltre, aggiunge l'Ente ricorrente, il giudice di
merito nella quantificazione del danno biologico non aveva tenuto conto della
sua peculiare caratteristica che lo differenzia dal danno alla vita di
relazione con il quale, a seconda dei casi, può coincidere a seconda della sua
ampiezza e qualità.
Il dedotto motivo del ricorso principale va esaminato
congiuntamente al primo motivo di quello incidentale, con il quale il L. si
duole, a sua volta, della decurtazione della percentuale di invalidità in
misura di dieci punti, rispetto a quella massima del 60% indicata dal
consulente tecnico d'ufficio.
Sia il secondo motivo del ricorso principale come il
primo motivo del ricorso incidentale vanno respinti in quanto diretti a
ottenere un riesame della valutazione del danno eseguita dal giudice di merito
con motivazione congrua e immune da vizi logici, partendo, come premessa, da un
corretto concetto di danno biologico tenuto ben distinto da quello alla vita di
relazione, costituente il riflesso economico del danno morale liquidabile per
un fatto costituente reato, ai sensi dell'art. 185 c.p..
L'art. 2087 c.c.,
il quale fa carico al datore di lavoro di adottare le misure necessarie a
tutelare l'integrità fisico-psichica del lavoratore, introduce un dovere che
trova fonte immediata e diretta nel rapporto di lavoro e nei limiti
costituzionalmente imposti all'imprenditore per il libero esercizio del potere
imprenditoriale (art. 41 primo e secondo comma cost.).
La violazione di tale dovere può atteggiarsi sia
mediante fatti commissivi e sia mediante atti omissivi e può estrinsecarsi sia
nell'omissione di misure tassativamente previste dalla legge a tutela della
sicurezza del lavoratore e sia in omissioni non tassativamente previste dalla
legge, ma egualmente esigibili nella esecuzione del rapporto di lavoro secondo
regole di correttezza e buona fede.
Tale violazione, ove sia stata causa di danno
biologico ossia di menomazione dell'integrità psico-fisica del lavoratore, può
essere fatta valere dal dipendente, come si è rilevato, con azione contrattuale
indipendentemente dal fatto che la violazione integri gli estremi del reato.
Sotto tale profilo il Tribunale ha ben individuato il
concetto di danno biologico tenendolo ben distinto sia dal danno morale sia dal
danno alla vita di relazione e sia da qualsiasi altro danno di natura
patrimoniale che possa influire sulla capacità di guadagno o di lavoro.
Sulla base della disposta consulenza tecnica, poi,
con adeguata motivazione ha valutato equitativamente il danno biologico subito
dal lavoratore, operando nell'ambito della percentuale di invalidità indicata
dal C.T.U. una riduzione di dieci punti rispetto al massimo di essa, che era
stata individuata dallo stesso C.T.U. nella misura del 60%.
Con congrua motivazione, infine, il Tribunale di Foggia
ha ritenuto irrilevanti, ai fini di una maggiore riduzione del danno, i fattori
che avrebbero potuto presentarsi come concausa dell'infarto e che, invece,
secondo il giudice di merito, tale veste non avevano assunto.
L'ipertensione familiare, infatti, secondo il
Tribunale, non aveva determinato, essendo la madre ancora vivente all'età di 80
anni circa, effetti negativi sulla salute del lavoratore; mentre il fumo delle
sigarette, mantenuto nell'ordine di quindici al giorno, non avrebbe potuto
avere, secondo il condiviso parere del C.T.U., un peso determinante per la
malattia cardiovascolare del L..
Inoltre la vita sedentaria, anch'essa indicata come
concomitante fattore di rischio, si identificava nella stessa attività
lavorativa di natura impiegatizia espletata dal lavoratore e da questo
denunziata come causa del sofferto danno biologico.
Pertanto vanno dichiarati infondati e, in quanto
tali, non accolti il secondo motivo del ricorso principale e il primo motivo di
quello incidentale.
Con il terzo motivo del ricorso principale l'Ente
Autonomo Fiera del Levante denunzia violazione e falsa applicazione dell'art.
1227 c.c. e/o dell'art. 2056 c.c., nonchè omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione in quanto era emerso nel corso del giudizio di merito
che il L., nella sua qualità di capo ufficio, eseguisse a proprio piacimento il
lavoro feriale e festivo, dandone comunicazione alla Direzione; e che le
modalità di fruizione delle ferie non fossero da attribuire a decisioni imposte
dal datore di lavoro.
Il Tribunale, perciò, avrebbe dovuto ridurre
l'ammontare del danno, in quanto era concorso a determinarlo il fatto colposo
del lavoratore, creditore dell'obbligo risarcitorio.
Anche tale terzo e ultimo motivo va respinto, avendo
lo stesso Ente ricorrente affermato, anche con la prodotta memoria, che il L.
apparteneva ai "quadri" e non già ai "dirigenti".
Pertanto costituendo, come è noto, il
"quadro" una qualifica intermedia tra il dirigente e l'impiegato,
mantenendo di quest'ultima qualifica la subordinazione socio-economica al
datore di lavoro, il L., proprio per tale qualità di "quadro", non
aveva la facoltà, riservata ai soli dirigenti, di scegliere autonomamente il
metodo di lavoro e la fruizione delle ferie.
Infine con il secondo e ultimo motivo del ricorso
incidentale il L. denunzia violazione degli artt. 1224 e 1284 c.c.,
quest'ultimo come novellato dall'art. 1 della legge n. 353/90 e dall'art. 2
comma 183 della legge n. 662 del 1996 in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5
c.p.c..
In particolare il L. si duole del fatto che il
Tribunale abbia liquidato sull'ammontare del risarcimento del danno gli
interessi nella misura del 4%, in considerazione del rendimento medio del
denaro, anzichè nella misura del tasso legale spettante dal marzo 1986 al
novembre del 1998, in tal modo riducendo del 42,66% l'ammontare degli interessi
compensativi dovuti.
Il dedotto motivo è infondato.
Qualora la liquidazione del danno da fatto illecito
contrattuale o extracontrattuale, sia effettuata in via equitativa o per
equivalente e il valore venga espresso in termini monetari con riferimento alla
svalutazione intervenuta fino alla decisione definitiva, è dovuto al
danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno che questi provi
essergli stato cagionato dal ritardato pagamento.
Tale prova può essere offerta e riconosciuta dal
giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi, quale l'attribuzione degli
interessi ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze obiettive e
soggettive del caso.
In siffatta ultima ipotesi gli interessi non possono
essere calcolati dalla data dell'illecito sulla somma liquidata a titolo di
capitale, definitivamente rivalutata.
È, invece, possibile determinarli con riferimento ai
singoli momenti da stabilirsi in concreto secondo le circostanze del caso.
Rispetto a tali momenti la somma equivalente del bene
perduto si incrementa nominalmente in base ai prescelti indici di rivalutazione
monetaria o in base a un indice medio (v. Cass. Sezioni Unite 17.2.1995 n.
1712).
La liquidazione degli interessi al 4% sul capitale di
L. 300.000.000 liquidato a titolo di danno biologico sulla somma via via
rivalutata dal giorno dell'evento dannoso sino al saldo e in considerazione del
rendimento medio del danaro, appare in linea con tale recente orientamento
giurisprudenziale espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte con la
richiamata sentenza e con lo stesso art. 2 comma 183 della legge n. 662 del
1996, il quale per la modifica futura del tasso legale esplicitamente fa
riferimento al rendimento medio annuo del denaro.
Anche il secondo motivo del ricorso incidentale va,
pertanto, respinto.
In conclusione vanno integralmente rigettati sia il
ricorso principale e sia il ricorso incidentale.
Ricorrono giusti motivi ex art. 92 c.p.c., costituiti
dalla reciproca soccombenza, per compensare interamente tra le parti le spese
di questo giudizio di legittimità.
PER
QUESTI MOTIVI
La
Corte, riuniti il ricorso principale e quello incidentale li rigetta entrambi.
Compensa le spese del presente giudizio.