Fonte: http://www.legge-e-giustizia.it
Debolezza psicologica del lavoratore “precario” –
Impedisce la decorrenza della prescrizione per i suoi crediti verso l’azienda.
Il lavoratore “precario”
utilizzato da un’azienda con una serie di assunzioni a termine irregolari deve essere
ritenuto in condizione di debolezza psicologica prodotta dal timore di perdere
l’occupazione. Ciò comporta, in suo favore, la sospensione della prescrizione
dei crediti derivanti dall’attività lavorativa. Tale sospensione deve ritenersi
operante per il periodo di c.d. precariato, anche quando, successivamente, il
lavoratore ottenga dal giudice il riconoscimento dell’esistenza di un unico
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con la connessa garanzia di stabilità
del rapporto. Infatti l’apparente situazione di precarietà è sufficiente ad
indurre il lavoratore ad astenersi dal promuovere azioni a tutela dei suoi
crediti (Cassazione Sezione Lavoro n. 13122 del 3 ottobre 2000, Pres. De Musis,
Rel. La Terza).