L’AZIENDA NON PUO’ DILAZIONARE LA FRUIZIONE DELLE
FERIE OLTRE L’ANNO DI COMPETENZA E IMPORRE SUCCESSIVAMENTE AL LAVORATORE DI
SMALTIRE L’ARRETRATO
Se il periodo di riposo previsto dal contratto non
viene tempestivamente concesso, il dipendente ha diritto al risarcimento
(Cassazione Sezione Lavoro n. 13980 del 24 ottobre 2000, Pres. Trezza, Rel.
Giannantonio)
G.V., dipendente dell’Ansaldo Industria S.p.A., con
qualifica di quadro, ha accumulato, in vari anni di lavoro, un notevole
arretrato di ferie non godute.
Nel 1995
l’azienda gli ha imposto il recupero dell’arretrato, collocandolo in ferie,
nonostante le sue rimostranze, dal 22 febbraio al 28 aprile e dal 18 settembre
al 17 dicembre. G.V. ha chiesto al Pretore di Genova di dichiarare illegittimo
il suo collocamento in ferie per decisione unilaterale dell’azienda e di
condannare l’Ansaldo a ricostituire il suo monte ferie arretrate, senza tener
conto dell’astensione dal lavoro impostagli.
L’azienda si è difesa sostenendo che il collocamento
del lavoratore in ferie per recupero degli arretrati doveva ritenersi
giustificato dalla crisi economica del settore.
La domanda del lavoratore è stata rigettata dal
Pretore ed accolta invece, in grado di appello, dal Tribunale di Genova, che ha
dichiarato l’illegittimità del collocamento in ferie. L’azienda ha proposto
ricorso per Cassazione, sostenendo di avere legittimamente esercitato i suoi
poteri organizzativi.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 13980 del 24
ottobre 2000, Pres. Trezza, Rel. Giannantonio) ha rigettato il ricorso.
La Corte ha ricordato che, in base all’articolo 2109
del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto, dopo un anno
d’ininterrotto servizio, a un periodo annuale di ferie retribuito,
possibilmente continuativo, nel tempo che l’imprenditore stabilisce, tenuto conto
delle esigenze dell’impresa e degli interessi del prestatore di lavoro.
Questa norma – ha affermato la Corte - attribuisce
al datore di lavoro un potere di natura discrezionale che non è del tutto
arbitrario e privo di vincoli, ma deve tenere conto anche degli interessi del
prestatore di lavoro; in sostanza l’imprenditore deve organizzare il periodo di
ferie in modo utile per le esigenze dell’impresa, ma non ingiustificatamente
vessatorio nei confronti del lavoratore e dimentico delle legittime esigenze di
questi.
Il potere discrezionale del datore di lavoro è,
inoltre, limitato – ha osservato la Corte - da norme inderogabili come, ad
esempio, quella per la quale l’imprenditore deve preventivamente comunicare al
prestatore di lavoro il periodo stabilito per il godimento delle ferie (terzo
comma dell’art. 2109 del codice civile) e quella per la quale le ferie devono
essere godute entro l’anno di lavoro e non successivamente (ex art. 2109,
secondo comma, del codice civile); la ragione di quest’ultima norma dipende
dalla funzione propria delle ferie annuali che è quella di assicurare il
recupero delle energie fisiche e psichiche da parte del lavoratore. Questa
funzione sarebbe compromessa se non avvenisse con periodicità almeno annuale,
come è stato affermato espressamente dalla Corte Costituzionale quando ha
dichiarato illegittimo il penultimo comma dell’art. 22 allegato a) del regio
decreto 8 gennaio 1931 n. 148, nella parte in cui prevedeva che
l’autoferrotramviere potesse non fruire delle ferie nel corso dell’anno
lavorativo (sentenza 19 dicembre 1990 n. 543).
Pertanto – ha concluso la Cassazione – deve
ritenersi che, una volta decorso l’anno di competenza, il datore di lavoro non
possa più imporre al lavoratore di godere effettivamente delle ferie e tanto meno
possa stabilire il periodo nel quale deve goderle, ma sia tenuto al
risarcimento del danno.