Fonte: http://www.legge-e-giustizia.it

SANZIONE DISCIPLINARE INFLITTA A UN FUNZIONARIO DI BANCA PER AVERE CONSENTITO L’INCASSO DI ASSEGNI SENZA VERIFICARE LA FIRMA DI TRAENZA

Può essere dichiarata illegittima se non è prevista da un “codice” aziendale affisso negli uffici (Cassazione Sezione Lavoro n. 11476 del 1° settembre 2000, Pres. Santojanni, Rel. Capitani).

S.P. dipendente della S.p.A. Banca di Roma è stato sottoposto a procedimento disciplinare e punito con la sanzione del biasimo scritto, per avere autorizzato il pagamento di due assegni di conto corrente, per un importo complessivo di circa 14 milioni, sebbene la firma di traenza non fosse conforme a quella depositata.

Successivamente la banca ha chiesto al Pretore di Roma di dichiarare la legittimità della sanzione inflitta a S.P.

Il Pretore ha rigettato la domanda, applicando l’art. 7 St. Lav. secondo cui l’esercizio del potere disciplinare deve essere preceduto dalla affissione, nei locali dell’azienda, di un “codice” nel quale devono essere specificate sia le infrazioni che le relative sanzioni.
Poiché la banca non ha dato la prova di avere affisso il “codice” il Pretore ha ritenuto illegittima la sanzione applicata al dipendente.

Questa decisione è stata confermata in grado di appello dal Tribunale di Roma. La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 11476 del 1° settembre 2000, Pres. Santojanni, Rel. Capitani) ha rigettato il ricorso della banca, confermando il suo orientamento giurisprudenziale secondo cui i provvedimenti disciplinari, ivi compreso il licenziamento, devono ritenersi illegittimi ove le sanzioni non abbiano formato oggetto di preventiva pubblicità mediante affissione.

Da tale pubblicità – ha precisato la Corte – si può prescindere solo quando il comportamento del lavoratore costituisca grave violazione dei suoi doveri fondamentali, sanzionabili anche penalmente o comunque risulti manifestamente contrario all’etica comune.
In questo caso – ha osservato la Corte - al lavoratore è stata addebitata una specifica infrazione di norma regolamentare, di natura colposa, priva di rilevanza penale, non contrastante con doveri fondamentali né tale da far venir meno il rapporto fiduciario.