Fonte: http://www.legge-e-giustizia.it
SANZIONE DISCIPLINARE INFLITTA A UN FUNZIONARIO DI BANCA PER
AVERE CONSENTITO L’INCASSO DI ASSEGNI SENZA VERIFICARE LA FIRMA DI TRAENZA
Può essere dichiarata illegittima se non è prevista da
un “codice” aziendale affisso negli uffici (Cassazione Sezione Lavoro n. 11476
del 1° settembre 2000, Pres. Santojanni, Rel. Capitani).
S.P. dipendente della S.p.A. Banca di Roma è stato
sottoposto a procedimento disciplinare e punito con la sanzione del biasimo
scritto, per avere autorizzato il pagamento di due assegni di conto corrente,
per un importo complessivo di circa 14 milioni, sebbene la firma di traenza non
fosse conforme a quella depositata.
Successivamente la banca ha chiesto al Pretore di Roma
di dichiarare la legittimità della sanzione inflitta a S.P.
Il Pretore ha rigettato la domanda, applicando l’art.
7 St. Lav. secondo cui l’esercizio del potere disciplinare deve essere
preceduto dalla affissione, nei locali dell’azienda, di un “codice” nel quale
devono essere specificate sia le infrazioni che le relative sanzioni.
Poiché la
banca non ha dato la prova di avere affisso il “codice” il Pretore ha ritenuto
illegittima la sanzione applicata al dipendente.
Questa decisione è stata confermata in grado di
appello dal Tribunale di Roma. La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 11476 del 1°
settembre 2000, Pres. Santojanni, Rel. Capitani) ha rigettato il ricorso della
banca, confermando il suo orientamento giurisprudenziale secondo cui i
provvedimenti disciplinari, ivi compreso il licenziamento, devono ritenersi
illegittimi ove le sanzioni non abbiano formato oggetto di preventiva
pubblicità mediante affissione.
Da
tale pubblicità – ha precisato la Corte – si può prescindere solo quando il
comportamento del lavoratore costituisca grave violazione dei suoi doveri
fondamentali, sanzionabili anche penalmente o comunque risulti manifestamente
contrario all’etica comune.
In questo caso – ha osservato la Corte -
al lavoratore è stata addebitata una specifica infrazione di norma
regolamentare, di natura colposa, priva di rilevanza penale, non contrastante
con doveri fondamentali né tale da far venir meno il rapporto fiduciario.