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LA NATURA ANTISINDACALE DEL
LICENZIAMENTO PUO’ ESSERE ACCERTATA MEDIANTE PRESUNZIONI
Quando
le ragioni organizzative addotte per giustificare il provvedimento risultano inesistenti
(Cassazione Sezione Lavoro n. 11487 del 1° settembre 2000, Pres. Santojanni,
Rel. Lupi).
V.S., dipendente della Ditta Autolinee Saquella con
mansioni di autista, rappresentante sindacale, è stato licenziato una prima
volta nel maggio 1990 per la partecipazione ad uno sciopero. In seguito ad
un’azione giudiziaria promossa dal sindacato, egli è stato reintegrato nel
posto di lavoro. Nell’ottobre dello stesso anno l’azienda, che aveva meno di 16
dipendenti, lo ha nuovamente licenziato con motivazione riferita ad esigenze
organizzative, affermando che aveva deciso di dotarsi di un’officina per le
riparazioni degli automezzi e di assumere un meccanico, con conseguente
necessità di eliminare il posto di lavoro di V.S.
Il lavoratore ha impugnato
il secondo licenziamento sostenendo che anch’esso aveva natura discriminatoria
ed antisindacale in quanto, tra l’altro, le ragioni organizzative addotte non
erano sufficienti a giustificarlo.
Il Pretore di Benevento ha
dichiarato la nullità del licenziamento e, applicando l’art. 3 della legge n.
108 del 1990 ha ordinato la reintegrazione di V.S. nel posto di lavoro, in base
all’art. 18 St. Lav., applicabile anche alle aziende con meno di 16 dipendenti
nel caso di licenziamenti discriminatori intimati a cagione dell’attività
sindacale svolta dal lavoratore.
Questa decisione è stata
confermata in grado di appello dal locale Tribunale, che ha ritenuto infondata
la giustificazione di natura organizzativa addotta dall’azienda ed ha ravvisato
nel provvedimento un intento antisindacale; l’assunzione di un meccanico e
l’approntamento di una officina – ha osservato il Tribunale - non erano
incompatibili con il mantenimento in servizio di un autista di linea e che non
vi era alcuna allegazione in ordine alla diseconomicità della linea cui era
addetto V.S. e ad un rapporto costo/benefici favorevole all’assunzione di un
meccanico ed alla soppressione del posto di V.S.
In mancanza di tali prove e
in considerazione dei precedenti dissidi sindacali e del licenziamento
discriminatorio, annullato con provvedimento giurisdizionale non impugnato, in
mancanza di prova di un giustificato motivo oggettivo, il Tribunale ha concluso
che doveva ritenersi discriminatorio anche il secondo licenziamento, quale
espressione ulteriore dell’intento di non volere mantenere in servizio l’unico
dipendente che svolgeva attività sindacale.
La Suprema Corte (Sezione
Lavoro n. 11487 del 1° settembre 2000, Pres. Santojanni, Rel. Lupi) ha
rigettato il ricorso dell’azienda, in quanto ha ritenuto che il Tribunale abbia
correttamente accertato l’intento discriminatorio del licenziamento, basandosi
non solo sull’inesistenza di un’effettiva ragione organizzativa ma anche su
altri elementi presuntivi, costituiti dalla qualità di rappresentante sindacale
di V.S., dall’opposizione dell’impresa all’attività sindacale sfociata nel
precedente licenziamento discriminatorio e dall’annullamento di questo. Il
Tribunale ha quindi ritenuto la prova dell’intento discriminatorio sulla base
di presunzioni – gravi e concordanti – in conformità della previsione dell’art.
2729 cod. civ. che regola il valore probatorio delle presunzioni semplici.