Fonte: http://www.legge-e-giustizia.it
LA LAVORATRICE MADRE PUO’ ESSERE LICENZIATA SOLO PER MANCANZE DI
PARTICOLARE GRAVITA’
Non è sufficiente la normale
“giusta causa” (Cassazione Sezione Lavoro n. 12503 del 21 settembre 2000, Pres.
Ianniruberto, Rel. Balletti).
D.T., dipendente
dell’Istituto di Vigilanza Colli con qualifica di impiegata e mansioni di
esattrice, è stata licenziata nel maggio del 1992 per soppressione del servizio
di esazione.
Ella ha impugnato il
licenziamento con lettera raccomandata, e successivamente, nel giugno del 1992,
durante il periodo di preavviso, ha consegnato all’azienda una certificazione
medica attestante il suo stato di gravidanza.
Pochi giorni dopo, avendo
rilevato dai bollettini di versamento una differenza negativa rispetto alle
registrazioni contabili, l’ha comunicata ai suoi superiori.
In seguito a ciò ella è
stata sottoposta a procedimento disciplinare con l’addebito di avere causato un
ammanco di circa otto milioni nelle somme riscosse e licenziata quindi per
“giusta causa”.
Ella ha impugnato il
licenziamento davanti al Pretore di Modena, affermando che l’ammanco non era
stato dimostrato e comunque doveva essere imputato all’azienda quale errore
contabile.
Ella inoltre ha chiesto
l’applicazione dell’art. 2 della legge 30 dicembre 1971 n. 1204 (tutela delle
lavoratrici madri) secondo cui la donna in stato di gravidanza è licenziabile
soltanto per “colpa grave”.
Il Pretore ha dichiarato la
nullità del licenziamento, ordinando la reintegrazione della ricorrente nel
posto di lavoro. Questa decisione è stata riformata, in grado di appello, dal
Tribunale di Modena, che ha ritenuto legittimo il licenziamento, affermando che
la giusta causa può configurarsi anche per un fatto non doloso e non penalmente
rilevante, ma comunque tale da far venir meno la fiducia del datore di lavoro.
La lavoratrice ha proposto
ricorso per cassazione, sostenendo, tra l’altro, che l’inadempienza della
lavoratrice madre deve essere valutata con metro meno rigoroso di quello
abituale, in quanto la legge prevede che essa possa essere licenziata solo per
colpa grave.
La Suprema Corte (Sezione
Lavoro n. 12503 del 21 settembre 2000, Pres. Ianniruberto, Rel. Balletti) ha
accolto il ricorso della lavoratrice, in quanto ha ritenuto che il Tribunale
non abbia correttamente applicato la legge n. 1204 del 1971. La Corte ha
rilevato che la tutela della lavoratrice in gravidanza o in puerperio ha
acquistato, nella giurisprudenza “sempre di più reale consistenza ed
effettività”, come risulta tra l’altro dalla sentenza della Corte
Costituzionale n. 61 del 1991 che ha sancito la nullità anziché la temporanea
inefficacia, del licenziamento intimato nel periodo di interdizione.
La normale nozione di
“giusta causa” – ha affermato la Corte – appare insufficiente per legittimare
il licenziamento disciplinare della lavoratrice madre, che, in base alla legge
n. 1204 del 1971, può essere giustificato soltanto ove si accerti la
sussistenza di una “colpa grave”; pertanto, nel caso in esame il Tribunale di
Modena avrebbe dovuto valutare l’elemento psicologico della condotta della
lavoratrice, ponendo a carico dell’azienda la prova della “colpa grave” e
tenendo in considerazione il fatto che era stata la stessa impiegata ad
avvisare la società della differenza contabile risultante dai bollettini di
versamento, al fine di consentirne un immediato controllo.
In caso di mancanze
attribuite alla lavoratrice madre – ha affermato la Corte – la verifica
dell’elemento psicologico deve essere eseguita tenendo conto del comportamento
complessivo da lei tenuto, in relazione alle sue particolari condizioni
psico-fisiche legate allo stato di gestazione.
La Corte ha cassato la
decisione del Tribunale di Modena rinviando la causa al Tribunale di Bologna e
stabilendo per il giudice di rinvio il seguente principio di diritto:
“Ai fini dell’operatività della norma dell’art. 2,
terzo comma, lett. a), della legge n. 1204/1971 – che rende inoperante il
divieto di licenziamento della lavoratrice madre sancito dal primo comma dello
stesso articolo quando ricorra “colpa grave da parte della lavoratrice” – non è
sufficiente accertare la sussistenza di una giusta causa o di un giustificato
motivo soggettivo di licenziamento, ma è invece necessario (anche alla luce
della sentenza della Corte Costituzionale n. 61/1991) verificare – con il
relativo onere probatorio a carico del datore di lavoro – se sussista quella
colpa specificamente prevista dalla suddetta norma e diversa (per l’indicato
connotato di gravità) da quella prevista dalla legge o dalla disciplina
collettiva per generici casi di infrazione o di inadempimento sanzionati con la
risoluzione del rapporto; salvo restando che la suddetta verifica deve essere
eseguita tenendo conto del comportamento complessivo della lavoratrice, in
relazione alle sue particolari condizioni psico-fisiche legate allo stato di
gestazione, le quali possono assumere rilievo ai fini dell’esclusione della
gravità del comportamento sanzionato solo in quanto abbiano operato come
fattori causali o concausali dello stesso”.