Fonte: http://www.legge-e-giustizia.it

LA LAVORATRICE MADRE PUO’ ESSERE LICENZIATA SOLO PER MANCANZE DI PARTICOLARE GRAVITA’

Non è sufficiente la normale “giusta causa” (Cassazione Sezione Lavoro n. 12503 del 21 settembre 2000, Pres. Ianniruberto, Rel. Balletti).

D.T., dipendente dell’Istituto di Vigilanza Colli con qualifica di impiegata e mansioni di esattrice, è stata licenziata nel maggio del 1992 per soppressione del servizio di esazione.

Ella ha impugnato il licenziamento con lettera raccomandata, e successivamente, nel giugno del 1992, durante il periodo di preavviso, ha consegnato all’azienda una certificazione medica attestante il suo stato di gravidanza.

Pochi giorni dopo, avendo rilevato dai bollettini di versamento una differenza negativa rispetto alle registrazioni contabili, l’ha comunicata ai suoi superiori.

In seguito a ciò ella è stata sottoposta a procedimento disciplinare con l’addebito di avere causato un ammanco di circa otto milioni nelle somme riscosse e licenziata quindi per “giusta causa”.

Ella ha impugnato il licenziamento davanti al Pretore di Modena, affermando che l’ammanco non era stato dimostrato e comunque doveva essere imputato all’azienda quale errore contabile.

Ella inoltre ha chiesto l’applicazione dell’art. 2 della legge 30 dicembre 1971 n. 1204 (tutela delle lavoratrici madri) secondo cui la donna in stato di gravidanza è licenziabile soltanto per “colpa grave”.

Il Pretore ha dichiarato la nullità del licenziamento, ordinando la reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro. Questa decisione è stata riformata, in grado di appello, dal Tribunale di Modena, che ha ritenuto legittimo il licenziamento, affermando che la giusta causa può configurarsi anche per un fatto non doloso e non penalmente rilevante, ma comunque tale da far venir meno la fiducia del datore di lavoro.

La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo, tra l’altro, che l’inadempienza della lavoratrice madre deve essere valutata con metro meno rigoroso di quello abituale, in quanto la legge prevede che essa possa essere licenziata solo per colpa grave.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 12503 del 21 settembre 2000, Pres. Ianniruberto, Rel. Balletti) ha accolto il ricorso della lavoratrice, in quanto ha ritenuto che il Tribunale non abbia correttamente applicato la legge n. 1204 del 1971. La Corte ha rilevato che la tutela della lavoratrice in gravidanza o in puerperio ha acquistato, nella giurisprudenza “sempre di più reale consistenza ed effettività”, come risulta tra l’altro dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 61 del 1991 che ha sancito la nullità anziché la temporanea inefficacia, del licenziamento intimato nel periodo di interdizione.

La normale nozione di “giusta causa” – ha affermato la Corte – appare insufficiente per legittimare il licenziamento disciplinare della lavoratrice madre, che, in base alla legge n. 1204 del 1971, può essere giustificato soltanto ove si accerti la sussistenza di una “colpa grave”; pertanto, nel caso in esame il Tribunale di Modena avrebbe dovuto valutare l’elemento psicologico della condotta della lavoratrice, ponendo a carico dell’azienda la prova della “colpa grave” e tenendo in considerazione il fatto che era stata la stessa impiegata ad avvisare la società della differenza contabile risultante dai bollettini di versamento, al fine di consentirne un immediato controllo.

In caso di mancanze attribuite alla lavoratrice madre – ha affermato la Corte – la verifica dell’elemento psicologico deve essere eseguita tenendo conto del comportamento complessivo da lei tenuto, in relazione alle sue particolari condizioni psico-fisiche legate allo stato di gestazione.

La Corte ha cassato la decisione del Tribunale di Modena rinviando la causa al Tribunale di Bologna e stabilendo per il giudice di rinvio il seguente principio di diritto:

“Ai fini dell’operatività della norma dell’art. 2, terzo comma, lett. a), della legge n. 1204/1971 – che rende inoperante il divieto di licenziamento della lavoratrice madre sancito dal primo comma dello stesso articolo quando ricorra “colpa grave da parte della lavoratrice” – non è sufficiente accertare la sussistenza di una giusta causa o di un giustificato motivo soggettivo di licenziamento, ma è invece necessario (anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 61/1991) verificare – con il relativo onere probatorio a carico del datore di lavoro – se sussista quella colpa specificamente prevista dalla suddetta norma e diversa (per l’indicato connotato di gravità) da quella prevista dalla legge o dalla disciplina collettiva per generici casi di infrazione o di inadempimento sanzionati con la risoluzione del rapporto; salvo restando che la suddetta verifica deve essere eseguita tenendo conto del comportamento complessivo della lavoratrice, in relazione alle sue particolari condizioni psico-fisiche legate allo stato di gestazione, le quali possono assumere rilievo ai fini dell’esclusione della gravità del comportamento sanzionato solo in quanto abbiano operato come fattori causali o concausali dello stesso”.