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L’INDENNITA’
SOSTITUTIVA DELLE FERIE NON GODUTE VA CORRISPOSTA ENTRO L’ANNO DI MATURAZIONE
DEL DIRITTO
Con il
pagamento dei relativi contributi previdenziali (Cassazione Sezione Lavoro n.
12601 del 22 settembre 2000, Pres. Ianniruberto, Rel. De Matteis).
A.L. al momento della
cessazione del rapporto ha percepito, oltre al t.f.r., un’indennità sostitutiva
delle ferie non godute per 10 anni, dal 1982 al 1993. L’azienda ha versato su
tale indennità, pagata cumulativamente, i contributi previdenziali. L’Inps peraltro,
nel liquidare la pensione di vecchiaia, ha frazionato l’indennità imputandola
pro-rata a ciascun anno di riferimento delle ferie non godute.
Conseguentemente,
ai fini pensionistici, l’ultima retribuzione è stata calcolata in misura
nettamente inferiore a quella che sarebbe risultata imputando l’intero importo
dell’indennità all’anno in cui era stata liquidata. Ciò ha comportato
l’erogazione di una pensione inferiore alle aspettative della lavoratrice.
Essa ha promosso davanti al
Pretore di Milano un giudizio nei confronti dell’Inps chiedendo l’accertamento
dell’obbligo, per l’Ente, di includere nell’ultima retribuzione l’intero
importo dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute, ai fini della
determinazione della pensione.
Il Pretore ha
rigettato la domanda e la sua decisione è stata confermata, in grado di
appello, dal Tribunale di Milano, che ha ritenuto che l’imputazione dell’intera
indennità alla retribuzione dell’ultimo anno avrebbe determinato un anomalo
incremento della pensione.
La Suprema Corte (Sezione
Lavoro n. 12601 del 22 settembre 2000, Pres. Ianniruberto, Rel. De Matteis) ha
rigettato il ricorso della lavoratrice. L’art. 36 della Costituzione – ha
affermato la Corte – tutela il diritto fondamentale ed irrinunciabile a fruire
delle ferie “annuali”, indicando pertanto un preciso arco di riferimento
temporale.
Pertanto il termine a
carico del datore di lavoro per l’adempimento dell’obbligazione di concessione
del periodo feriale, o, in mancanza, del pagamento dell’indennità sostitutiva,
è, in via generale, quello dell’anno in cui le ferie devono essere fruite.
La Corte ha richiamato la
sua costante giurisprudenza secondo cui i contributi previdenziali vanno
applicati sulla “retribuzione dovuta e non su quella di fatto corrisposta”; la
base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali deve cioè restare
insensibile agli eventuali inadempimenti del datore di lavoro agli obblighi
retributivi, con conseguente necessità che i contributi vengano commisurati
alla retribuzione che il lavoratore ha diritto di ricevere nel rispetto di
leggi, regolamenti e contratti collettivi applicabili.
Poiché il tempo della
prestazione costituisce un elemento essenziale dell’obbligazione retributiva –
ha affermato la Corte – il concetto di retribuzione dovuta comprende anche la
retribuzione tardivamente corrisposta. Rileva dunque – ha concluso la Corte –
il termine a carico del datore di lavoro per l’adempimento dell’obbligazione di
concessione del periodo feriale, o in mancanza del pagamento della indennità
sostitutiva, e questo termine, in base all’art. 36 Cost. e 2109 cod. civ., è in
via generale quello dell’anno in cui le ferie devono essere fruite (Corte Cass.
sent. 543/1999).
Ove previsioni legali (ad. es. art. 9 Convenzione
O.I.L. 24 giugno 1970 n. 124, ratificata con legge 10 aprile 1981, n. 157), o
contrattuali (collettive o aziendali) regolamentino il tempo di fruizione delle
ferie, prevedendo un termine per l’erogazione della indennità sostitutiva - ha
precisato la Corte - l’imputazione del relativo compenso nella retribuzione
dovuta va effettuata secondo tali previsioni normative.