Fonte: http://www.legge-e-giustizia.it
L’impugnazione del
licenziamento di un lavoratore può essere proposta dal sindacato anche senza il
mandato dell’interessato - La procura è invece necessaria per l’avvocato
L’impugnativa del licenziamento
individuale deve essere proposta per iscritto dal lavoratore o
dall’associazione sindacale cui egli aderisce, a pena di decadenza, entro il
termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’atto di recesso del datore
di lavoro.
L’impugnativa
può provenire anche da un rappresentante volontario, che in questo caso deve
essere munito (anche se avvocato) di specifica procura scritta.
La procura non è richiesta, invece, nel caso in cui l’impugnativa provenga dalla organizzazione sindacale, in forza del potere di rappresentanza ex lege riconosciuto dall’art. 6 della legge n. 604 del 1966 (Cassazione Sezione Lavoro n. 11697 del 5 settembre 2000, Pres. Spanò, Rel. Filadoro).