Fonte: http://www.legge-e-giustizia.it

L’azienda può applicare un contratto collettivo diverso da quello vigente per il suo settore – Ma deve corrispondere ai lavoratori un trattamento economico adeguato

Il nostro ordinamento è fondato sul principio della libertà sindacale, tutelata non solo dall’art. 39 ma anche dall’art. 2 della Costituzione che garantisce i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo che nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, formazioni fra le quali rientra il sindacato.

Ne consegue che il primo comma dell’art. 2070 cod. civ., norma risalente al regime corporativo, (secondo cui l’appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell’applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l’attività effettivamente esercitata dall’imprenditore) non opera nei riguardi della contrattazione collettiva di diritto comune che ha efficacia vincolante limitatamente agli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti e a coloro che, esplicitamente o implicitamente, al contratto abbiano fatto adesione. Pertanto, nell’ipotesi di rapporto di lavoro regolato dal contratto collettivo di diritto comune proprio di un settore non corrispondente a quello dell’attività svolta dall’imprenditore, il lavoratore non può aspirare all’applicazione di un contratto collettivo diverso se il datore di lavoro non vi è obbligato per appartenenza sindacale, ma può solo eventualmente richiamare tale disciplina come termine di riferimento per la determinazione della retribuzione ex art. 36 Cost., deducendo la non conformità al precetto costituzionale, ossia l’inadeguatezza del trattamento economico previsto nel contratto applicato. Nessuna norma impone la categoria professionale quale strumento coattivo di organizzazione dei datori e dei prestatori di lavoro; ciò però non comporta in alcun modo la lesione dei diritti fondamentali del lavoratore perché l’applicazione del contratto collettivo voluto dalle parti non priva completamente di rilievo il contratto di categoria (non voluto e perciò di per sé inapplicabile), quante volte il primo preveda una retribuzione non proporzionata alla quantità e qualità della prestazione lavorativa e perciò in contrasto con l’art. 36, 1 comma, Cost., norma che permette al giudice di adeguare la retribuzione facendo per l’appunto riferimento a quella prevista nei contratti di categoria (Cassazione Sezione Lavoro n. 11614 del 4 settembre 2000, Pres. Ianniruberto, Rel. Vidiri).