Fonte:
http://www.legge-e-giustizia.it
L’azienda può applicare un contratto collettivo
diverso da quello vigente per il suo settore – Ma deve corrispondere ai
lavoratori un trattamento economico adeguato
Il nostro ordinamento è fondato sul principio della
libertà sindacale, tutelata non solo dall’art. 39 ma anche dall’art. 2 della
Costituzione che garantisce i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo
che nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, formazioni fra
le quali rientra il sindacato.
Ne consegue che il primo comma dell’art. 2070 cod.
civ., norma risalente al regime corporativo, (secondo cui l’appartenenza alla
categoria professionale, ai fini dell’applicazione del contratto collettivo, si
determina secondo l’attività effettivamente esercitata dall’imprenditore) non
opera nei riguardi della contrattazione collettiva di diritto comune che ha
efficacia vincolante limitatamente agli iscritti alle associazioni sindacali
stipulanti e a coloro che, esplicitamente o implicitamente, al contratto
abbiano fatto adesione. Pertanto, nell’ipotesi di rapporto di lavoro regolato
dal contratto collettivo di diritto comune proprio di un settore non
corrispondente a quello dell’attività svolta dall’imprenditore, il lavoratore
non può aspirare all’applicazione di un contratto collettivo diverso se il
datore di lavoro non vi è obbligato per appartenenza sindacale, ma può solo
eventualmente richiamare tale disciplina come termine di riferimento per la determinazione
della retribuzione ex art. 36 Cost., deducendo la non conformità al precetto
costituzionale, ossia l’inadeguatezza del trattamento economico previsto nel
contratto applicato. Nessuna norma impone la categoria professionale quale
strumento coattivo di organizzazione dei datori e dei prestatori di lavoro; ciò
però non comporta in alcun modo la lesione dei diritti fondamentali del
lavoratore perché l’applicazione del contratto collettivo voluto dalle parti
non priva completamente di rilievo il contratto di categoria (non voluto e
perciò di per sé inapplicabile), quante volte il primo preveda una retribuzione
non proporzionata alla quantità e qualità della prestazione lavorativa e perciò
in contrasto con l’art. 36, 1 comma, Cost., norma che permette al giudice di
adeguare la retribuzione facendo per l’appunto riferimento a quella prevista
nei contratti di categoria (Cassazione Sezione Lavoro n. 11614 del 4 settembre
2000, Pres. Ianniruberto, Rel. Vidiri).