Fonte: http://www.legge-e-giustizia.it
Il lavoratore non ha il
diritto alla presenza del suo avvocato in occasione dell’audizione in sede
disciplinare – L’assistenza è riservata al sindacato
Nel
procedimento disciplinare il lavoratore ha diritto, in base all’art. 7 St.
Lav., di essere sentito con l’assistenza di un rappresentante sindacale. Questa
norma è di stretta interpretazione e pertanto non consente di ritenere che, in
occasione della audizione in sede disciplinare, il lavoratore abbia diritto di
farsi assistere da un legale. Il diritto alla difesa tecnica è garantito
dall’art. 24 della Costituzione unitamente al diritto di far valere le proprie
ragioni in giudizio. Deve perciò escludersi che tale garanzia si estenda
all’assistenza legale svolta fuori da un processo (Cassazione Sezione Lavoro n.
11430 del 30 agosto 2000, Pres. Mileo, Rel. Stile).