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IL PASSAGGIO DA IMPIEGATO A OPERAIO PUO’ RITENERSI
LEGITTIMO, SE PREVISTO DA UN ACCORDO SINDACALE IN OCCASIONE DI UNA RIDUZIONE DI
PERSONALE
– A fini di tutela dell’occupazione (Cassazione Sezione Lavoro n.
11806 del 7 settembre 2000, Pres. Ianniruberto, Rel. Stile).
La tutela della professionalità del lavoratore è
garantita dall’art. 2103 cod. civ., secondo cui egli deve essere adibito alle
mansioni proprie della sua qualifica ovvero a compiti equivalenti agli ultimi
effettivamente svolti.
Si tratta di una disposizione imperativa alla quale è
consentito derogare soltanto allo scopo di tutelare l’occupazione. In
particolare la legge n. 223 del 1991 prevede all’art. 4 che, in caso di
riduzione del personale, con accordi sindacali si può stabilire, per evitare il
licenziamento di un lavoratore le cui mansioni siano state soppresse, che egli
sia destinato a compiti diversi, anche in deroga a quanto disposto dall’art.
2103 cod. civ.
M.G., dipendente della S.p.A. Merloni
Elettrodomestici con qualifica di impiegata, in occasione di una riduzione di
personale avvenuta nel 1992 è stata destinata, con accordo sindacale concluso
in base all’art. 4 della legge n. 223/91, a mansioni di operaia.
Poiché ha rifiutato di svolgere le nuove mansioni,
ritenendole dequalificanti, le è stata applicata la sanzione disciplinare del
licenziamento. Nel giudizio che ne è seguito il Pretore di Aversa ha annullato
il licenziamento.
Questa decisione è stata riformata, in grado di
appello, dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che ha giudicato legittimo
il licenziamento in quanto ha ritenuto che la modifica delle mansioni fosse
consentita dalla legge n. 223/91.
La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione,
sostenendo che l’art. 4 della legge n. 223 del 1991 deve essere interpretato
nel senso che esso escluda la possibilità di destinare un impiegato a mansioni
di operaio: ciò in quanto quella tra operaio e impiegato costituisce
distinzione essenziale del nostro ordinamento, il cui mancato rispetto potrebbe
essere fonte di conseguenze pericolose per l’integrità psico-fisica del
lavoratore, il quale, in possesso di una professionalità radicalmente diversa,
si troverebbe ad operare in ambienti con notevole esposizione al rischio di
infortuni.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 11806 del 7
settembre 2000, Pres. Ianniruberto, Rel. Stile) ha rigettato il ricorso della
lavoratrice.
L’art.
4 della legge n. 223/91 - ha affermato la Corte – disponendo che nel corso
delle procedure di mobilità, gli accordi sindacali, al fine di garantire il
reimpiego almeno ad una parte dei lavoratori, possono stabilire che il datore
di lavoro assegni, in deroga all’art. 2103 cod. civ., mansioni diverse da
quelle svolte, non solo sottintende, con tutta chiarezza, la possibilità di
attribuzione di mansioni anche peggiorative, ma non pone alcuna preclusione
nell’assegnazione delle mansioni inferiori, anche attribuendo all’impiegato
quelle proprie dell’operaio. Ciò si spiega – ha osservato la Corte -
considerando che trattasi di un rimedio per evitare il licenziamento.