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IL PASSAGGIO DA IMPIEGATO A OPERAIO PUO’ RITENERSI LEGITTIMO, SE PREVISTO DA UN ACCORDO SINDACALE IN OCCASIONE DI UNA RIDUZIONE DI PERSONALE

A fini di tutela dell’occupazione (Cassazione Sezione Lavoro n. 11806 del 7 settembre 2000, Pres. Ianniruberto, Rel. Stile).

 

La tutela della professionalità del lavoratore è garantita dall’art. 2103 cod. civ., secondo cui egli deve essere adibito alle mansioni proprie della sua qualifica ovvero a compiti equivalenti agli ultimi effettivamente svolti.

Si tratta di una disposizione imperativa alla quale è consentito derogare soltanto allo scopo di tutelare l’occupazione. In particolare la legge n. 223 del 1991 prevede all’art. 4 che, in caso di riduzione del personale, con accordi sindacali si può stabilire, per evitare il licenziamento di un lavoratore le cui mansioni siano state soppresse, che egli sia destinato a compiti diversi, anche in deroga a quanto disposto dall’art. 2103 cod. civ.

M.G., dipendente della S.p.A. Merloni Elettrodomestici con qualifica di impiegata, in occasione di una riduzione di personale avvenuta nel 1992 è stata destinata, con accordo sindacale concluso in base all’art. 4 della legge n. 223/91, a mansioni di operaia.

Poiché ha rifiutato di svolgere le nuove mansioni, ritenendole dequalificanti, le è stata applicata la sanzione disciplinare del licenziamento. Nel giudizio che ne è seguito il Pretore di Aversa ha annullato il licenziamento.

Questa decisione è stata riformata, in grado di appello, dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che ha giudicato legittimo il licenziamento in quanto ha ritenuto che la modifica delle mansioni fosse consentita dalla legge n. 223/91.

La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo che l’art. 4 della legge n. 223 del 1991 deve essere interpretato nel senso che esso escluda la possibilità di destinare un impiegato a mansioni di operaio: ciò in quanto quella tra operaio e impiegato costituisce distinzione essenziale del nostro ordinamento, il cui mancato rispetto potrebbe essere fonte di conseguenze pericolose per l’integrità psico-fisica del lavoratore, il quale, in possesso di una professionalità radicalmente diversa, si troverebbe ad operare in ambienti con notevole esposizione al rischio di infortuni.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 11806 del 7 settembre 2000, Pres. Ianniruberto, Rel. Stile) ha rigettato il ricorso della lavoratrice.

L’art. 4 della legge n. 223/91 - ha affermato la Corte – disponendo che nel corso delle procedure di mobilità, gli accordi sindacali, al fine di garantire il reimpiego almeno ad una parte dei lavoratori, possono stabilire che il datore di lavoro assegni, in deroga all’art. 2103 cod. civ., mansioni diverse da quelle svolte, non solo sottintende, con tutta chiarezza, la possibilità di attribuzione di mansioni anche peggiorative, ma non pone alcuna preclusione nell’assegnazione delle mansioni inferiori, anche attribuendo all’impiegato quelle proprie dell’operaio. Ciò si spiega – ha osservato la Corte - considerando che trattasi di un rimedio per evitare il licenziamento.