Fonte: http://www.legge-e-giustizia.it

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO LEGALE DI UNA BANCA SUBISCE UN’ILLEGITTIMA DEQUALIFICAZIONE, SE VIENE DESTINATO CON LE STESSE MANSIONI AD UNA FILIALE

Per la minore importanza del nuovo incarico (Corte di Appello di Roma, 18 settembre 2000, Pres. Bronzini, Rel. Pecora).

P.M., dipendente della Banca Nazionale dell’Agricoltura con qualifica di dirigente, dopo essere stato preposto a capo del servizio contenzioso e controllo rischi della sede centrale, è stato trasferito presso la filiale di Roma come capo del servizio legale. Egli ha promosso un giudizio davanti al Pretore di Roma sostenendo di aver subito una grave dequalificazione, in quanto, tra l’altro, mentre presso la sede centrale gestiva le controversie senza limiti di valore, aveva una competenza estesa all’intero territorio nazionale e dirigeva l’attività di circa 130 dipendenti, presso la filiale di Roma si occupava di controversie di valore non superiore ai 100 milioni, di carattere locale e aveva otto dipendenti ridottisi successivamente a quattro; pertanto ha chiesto la condanna della Banca a reintegrarlo nel posto di lavoro e a risarcirgli il danno “in sé”, ravvisabile nella lesione della sua professionalità in misura da determinarsi in via equitativa. La Banca si è difesa sostenendo che il dirigente si occupava presso la filiale di Roma della stessa materia trattata a livello nazionale e che comunque non aveva dato la prova di aver subito un danno.
Il Pretore ha rigettato la domanda in quanto ha ritenuto che la dequalificazione dovesse escludersi perché il dirigente nel nuovo ufficio assegnatogli aveva continuato ad occuparsi del contenzioso legale.

P.M. ha proposto appello sostenendo, tra l’altro, che la dequalificazione inflittagli con il trasferimento alle filiale di Roma risultava:

1)     dalle inferiori dimensioni della struttura ivi affidatagli;

2) dall’arretramento nella scala gerarchica aziendale; 3) dalla drastica riduzione dei poteri, delle funzioni, delle responsabilità e del grado di autonomia rispetto alla posizione in precedenza avuta come capo del servizio contenzioso della direzione centrale.

La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 18 settembre 2000 (Pres. Bronzini, Rel. Pecora), ha accolto l’impugnazione e, in riforma della sentenza di primo grado, ha condannato la Banca ad adibire il dirigente allo svolgimento delle mansioni di capo del servizio contenzioso e controllo rischi creditizi presso la direzione centrale di Roma o ad altre equivalenti, nonché al risarcimento del danno in misura di lire 120 milioni.