Fonte: http://www.legge-e-giustizia.it
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO LEGALE DI UNA BANCA SUBISCE
UN’ILLEGITTIMA DEQUALIFICAZIONE, SE VIENE DESTINATO CON LE STESSE MANSIONI AD
UNA FILIALE
Per la minore importanza del nuovo incarico (Corte di
Appello di Roma, 18 settembre 2000, Pres. Bronzini, Rel. Pecora).
P.M., dipendente della Banca Nazionale
dell’Agricoltura con qualifica di dirigente, dopo essere stato preposto a capo
del servizio contenzioso e controllo rischi della sede centrale, è stato
trasferito presso la filiale di Roma come capo del servizio legale. Egli ha
promosso un giudizio davanti al Pretore di Roma sostenendo di aver subito una
grave dequalificazione, in quanto, tra l’altro, mentre presso la sede centrale
gestiva le controversie senza limiti di valore, aveva una competenza estesa
all’intero territorio nazionale e dirigeva l’attività di circa 130 dipendenti,
presso la filiale di Roma si occupava di controversie di valore non superiore
ai 100 milioni, di carattere locale e aveva otto dipendenti ridottisi
successivamente a quattro; pertanto ha chiesto la condanna della Banca a
reintegrarlo nel posto di lavoro e a risarcirgli il danno “in sé”, ravvisabile
nella lesione della sua professionalità in misura da determinarsi in via
equitativa. La Banca si è difesa sostenendo che il dirigente si occupava presso
la filiale di Roma della stessa materia trattata a livello nazionale e che
comunque non aveva dato la prova di aver subito un danno.
Il Pretore ha
rigettato la domanda in quanto ha ritenuto che la dequalificazione dovesse
escludersi perché il dirigente nel nuovo ufficio assegnatogli aveva continuato
ad occuparsi del contenzioso legale.
P.M. ha proposto appello sostenendo, tra l’altro, che
la dequalificazione inflittagli con il trasferimento alle filiale di Roma
risultava:
1)
dalle inferiori dimensioni della struttura ivi affidatagli;
2) dall’arretramento nella
scala gerarchica aziendale; 3) dalla drastica riduzione dei poteri, delle
funzioni, delle responsabilità e del grado di autonomia rispetto alla posizione
in precedenza avuta come capo del servizio contenzioso della direzione
centrale.
La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 18
settembre 2000 (Pres. Bronzini, Rel. Pecora), ha accolto l’impugnazione e, in
riforma della sentenza di primo grado, ha condannato la Banca ad adibire il
dirigente allo svolgimento delle mansioni di capo del servizio contenzioso e
controllo rischi creditizi presso la direzione centrale di Roma o ad altre
equivalenti, nonché al risarcimento del danno in misura di lire 120 milioni.