Fonte: http://www.legge-e-giustizia.it

IL BANCARIO PUBBLICISTA DIRETTORE DI UN TELEGIORNALE, PUO’ RIVENDICARE IL TRATTAMENTO PREVISTO DAL CONTRATTO DI LAVORO GIORNALISTICO

Le due attività non sono incompatibili (Cassazione Sezione Lavoro n. 10780 del 12 agosto 2000, Pres. Santojanni, Rel. Lamorgese).

N.F., impiegato di banca, giornalista pubblicista, nel tempo lasciatogli libero dal lavoro bancario ha svolto attività di redazione e presentazione di un telegiornale diffuso da un’emittente televisiva di proprietà della S.r.l. Nuove Professioni 2000, senza percepire alcun compenso.

Dopo 18 mesi, essendo cessato il rapporto con l’emittente, egli si è rivolto al Pretore di Rieti sostenendo di avere lavorato in condizioni di subordinazione e di aver diritto, per le mansioni svolte, alla qualifica di direttore responsabile; egli ha chiesto la condanna dell’azienda al pagamento della somma di lire 265 milioni per retribuzione non corrisposta, ferie non godute e trattamento di fine rapporto, in base al contratto nazionale di lavoro giornalistico.

Il Pretore ha rigettato la domanda, ma la sua decisione è stata riformata, in grado di appello, dal Tribunale di Rieti, che ha parzialmente accolto le richieste del lavoratore.

Il Tribunale ha ritenuto che N.F. abbia lavorato in condizione di subordinazione con le modalità previste dall’art. 2 del CNLG per il rapporto di “collaborazione fissa” e ha condannato l’azienda al pagamento della somma complessiva di circa 56 milioni per stipendi mensili, 13a mensilità e trattamento di fine rapporto.

L’azienda ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo, tra l’altro, che l’attività giornalistica svolta da N.F. aveva carattere gratuito amatoriale, anche perché egli lavorava come impiegato alle dipendenze di una banca locale.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 10780 del 12 agosto 2000, Pres. Santojanni, Rel. Lamorgese) ha rigettato il ricorso, in quanto ha ritenuto che il Tribunale abbia correttamente motivato la sua decisione accertando che nel periodo in questione N.F. si occupava, in via continuativa della redazione e presentazione del telegiornale nelle due edizioni quotidiane, coordinando l’attività dei collaboratori e dei tecnici.
La Corte ha richiamato la sua costante giurisprudenza secondo cui nell’ambito del lavoro giornalistico l’elemento che caratterizza la figura professionale del collaboratore fisso è la continuità della prestazione (a differenza della quotidianità che distingue il redattore) e sussiste un contratto di lavoro subordinato quando il giornalista si tenga stabilmente a disposizione dell’editore per eseguirne le istruzioni.

Lo svolgimento di altra attività lavorativa dipendente da parte di N.F., quale impiegato bancario –ha osservato la Corte – non poteva escludere la sussistenza del rapporto di lavoro giornalistico con la società ricorrente, data la possibilità di coesistenza dei due rapporti, accertata dal Tribunale. In proposito la Corte ha ricordato la sua giurisprudenza secondo cui gli aspetti qualificanti di un rapporto di lavoro subordinato nell’attività giornalistica sono la continuità e la responsabilità del servizio, che ricorrono quando il giornalista abbia l’incarico di trattare in via continuativa un argomento o un settore di informazione e metta costantemente a disposizione la sua opera, nell’ambito delle istruzioni ricevute; non rilevano in contrario né la collaborazione del giornalista ad altri giornali, né la circostanza che l’attività informativa impegni il giornalista per un limitato numero di ore giornaliere.