Fonte: http://www.legge-e-giustizia.it
IL BANCARIO PUBBLICISTA DIRETTORE DI UN TELEGIORNALE, PUO’
RIVENDICARE IL TRATTAMENTO PREVISTO DAL CONTRATTO DI LAVORO GIORNALISTICO
Le due attività non sono incompatibili (Cassazione Sezione Lavoro
n. 10780 del 12 agosto 2000, Pres. Santojanni, Rel. Lamorgese).
N.F., impiegato di banca, giornalista pubblicista,
nel tempo lasciatogli libero dal lavoro bancario ha svolto attività di
redazione e presentazione di un telegiornale diffuso da un’emittente televisiva
di proprietà della S.r.l. Nuove Professioni 2000, senza percepire alcun
compenso.
Dopo 18 mesi, essendo cessato il rapporto con
l’emittente, egli si è rivolto al Pretore di Rieti sostenendo di avere lavorato
in condizioni di subordinazione e di aver diritto, per le mansioni svolte, alla
qualifica di direttore responsabile; egli ha chiesto la condanna dell’azienda
al pagamento della somma di lire 265 milioni per retribuzione non corrisposta,
ferie non godute e trattamento di fine rapporto, in base al contratto nazionale
di lavoro giornalistico.
Il Pretore ha rigettato la domanda, ma la sua
decisione è stata riformata, in grado di appello, dal Tribunale di Rieti, che
ha parzialmente accolto le richieste del lavoratore.
Il Tribunale ha ritenuto che N.F. abbia lavorato in
condizione di subordinazione con le modalità previste dall’art. 2 del CNLG per
il rapporto di “collaborazione fissa” e ha condannato l’azienda al pagamento
della somma complessiva di circa 56 milioni per stipendi mensili, 13a
mensilità e trattamento di fine rapporto.
L’azienda ha proposto ricorso per cassazione,
sostenendo, tra l’altro, che l’attività giornalistica svolta da N.F. aveva
carattere gratuito amatoriale, anche perché egli lavorava come impiegato alle
dipendenze di una banca locale.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 10780 del 12
agosto 2000, Pres. Santojanni, Rel. Lamorgese) ha rigettato il ricorso, in
quanto ha ritenuto che il Tribunale abbia correttamente motivato la sua
decisione accertando che nel periodo in questione N.F. si occupava, in via
continuativa della redazione e presentazione del telegiornale nelle due
edizioni quotidiane, coordinando l’attività dei collaboratori e dei tecnici.
La Corte ha
richiamato la sua costante giurisprudenza secondo cui nell’ambito del lavoro
giornalistico l’elemento che caratterizza la figura professionale del
collaboratore fisso è la continuità della prestazione (a differenza della
quotidianità che distingue il redattore) e sussiste un contratto di lavoro
subordinato quando il giornalista si tenga stabilmente a disposizione
dell’editore per eseguirne le istruzioni.
Lo
svolgimento di altra attività lavorativa dipendente da parte di N.F., quale
impiegato bancario –ha osservato la Corte – non poteva escludere la sussistenza
del rapporto di lavoro giornalistico con la società ricorrente, data la
possibilità di coesistenza dei due rapporti, accertata dal Tribunale. In
proposito la Corte ha ricordato la sua giurisprudenza secondo cui gli aspetti
qualificanti di un rapporto di lavoro subordinato nell’attività giornalistica
sono la continuità e la responsabilità del servizio, che ricorrono quando il
giornalista abbia l’incarico di trattare in via continuativa un argomento o un
settore di informazione e metta costantemente a disposizione la sua opera,
nell’ambito delle istruzioni ricevute; non rilevano in contrario né la
collaborazione del giornalista ad altri giornali, né la circostanza che
l’attività informativa impegni il giornalista per un limitato numero di ore
giornaliere.